Il sottoscritto ha inoltrato al Sindaco, all’assessore al Personale e, p. c. , alla locale Corte dei Conti una interrogazione con richiesta di risposta scritta per verificare se l’Amministrazione, cosiddetta attiva, ha rispettato le vigenti disposizioni normative in materia di incarichi di studio, consulenze e collaborazioni affidati a soggetti estranei all’ Amministrazione stessa.
Detta interrogazione è suffragata anche dal fatto che, nella suddetta materia, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, ha trasmesso al Sindaco un documento complessivo all’interno del quale sono riportate importanti valutazioni in ordine a questioni di carattere generale e di principio cui la p.a. deve attenersi per una corretta applicazione delle norme nella predetta materia.
In sintesi, le domande rivolte al Sindaco Olivo ed all’Assessore Granato sono le seguenti:
– relativamente al contratto di collaborazione deciso dal Settore Ambiente:
se l’oggetto dell’affidamento di collaborazione operato dal Settore ambiente, relativo alla “ ….. Collaborazione alla progettazione di spazi verdi ed isole spartitraffico ed aree di parcheggio” rientra, come sembrerebbe, nelle materie escluse dalla disciplina di che trattasi, in quanto disciplinato dal D.lgs. 163/2006 (cosiddetto codice dei contratti pubblici) e, quindi, configurabile come appalto di servizio tecnico da conferire previo l’assolvimento di differenti e più trasparenti adempimenti obbligatori per legge;
– relativamente al contratto di collaborazione deciso dal Settore Patrimonio:
quali beni, appartenenti al patrimonio comunale ma ricadenti all’esterno del territorio comunale medesimo, oltre quelli eventualmente già noti, sono stati individuati, analizzati, valutati e recuperati dal collaboratore incaricato;
quali procedure di reintegra di beni gravati da uso civico, oltre quelle eventualmente già decise ed avviate precedentemente da codesto Ente, sono state elaborate in conseguenza del contratto di collaborazione in parola;
quali analisi e valutazioni, oltre a quelle eventualmente già precedentemente operate da codesto Ente, sono state eseguite dal collaboratore incaricato relativamente al già inverosimile compito affidato, di “…. analisi e valutazione di beni facenti parte del Demanio dello Stato da acquisire al Patrimonio Comunale …” (?) ;
se risulta vera la notizia in base alla quale il professionista al quale sarebbe stato affidato l’incarico sopra riportato, invece di svolgere le prestazioni dovute, di fatto, avrebbe svolto funzioni ordinarie nella materia degli usi civici, con attività subordinata in quanto soggetta a verifica e correzioni da parte di altra persona che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento;
se nella sopra detta ipotesi non ricorrano gli estremi per l’adozione da parte delle SS. LL. dei più opportuni e rigorosi provvedimenti, anche in considerazione del fatto che l’art. 46 del D.L. 112/2008 testualmente così recita “ ……. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti …..”.
L’interrogazione si è resa necessaria perché, ormai con preoccupante frequenza, ci si avvale di collaborazioni esterne senza un concreto vantaggio per l’Ente, idoneo a giustificarle e, soprattutto perché in tal modo si alimenta il negativo fenomeno del precariato nell’Ente.
Catanzaro, li 04.12.09
Il Consigliere Comunale
Domenico Tallini