Ammenda di ⬠350,00 ACIREALE S.R.L. per lanci di
fumogeni che cagionavano ritardo sull’ora d’inizio e per ulteriore lancio di
una lattina vuota e sassi, senza conseguenze.
E’ incredibile! Non esiste più nemmeno il buon senso
della Lega Calcio. Con la motivazione sopra riportata il giudice sportivo di
serie C ha punito con ammenda di 350 ⬠la società dell’Acireale
Calcio. Fumogeni in campo e lancio di una lattina vuota e sassi! E addirittura
senza conseguenze. Mah! La Lega dovrebbe raccontare questo ai tifosi giallorossi
medicati con punti di sutura, ai proprietari delle auto sfasciate, alle agenzie
di autobus che hanno subito danni. Nel pieno stile siciliano anche ad Acireale
si è recitato il tradizionale “non so niente, non ho visto niente,
non ho sentito niente”. Come se tutto quando accaduto sia stato soltanto
un sogno. Sembra strano ma è proprio così…
Un appello al Dott. Giuseppe Quattrocchi (giudice sportivo)
diventa obbligatorio, non solo da parte mia ma da parte di tutti coloro che
si sono sentiti presi in giro da questa incredibile quanto strana decisione.
L’Acireale Calcio deve pagare per quanto ha permesso domenica scorsa: organizzazione
delle entrate, gestione della sicurezza. E che nessuno venga a dire che i fatti
commessi dai tifosi non riguardano le squadre di calcio.
Riporto qui di seguito due punti del Codice di Giustizia Sportiva della Lega
Calcio:
Art. 1 Doveri ed obblighi generali
1. Coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali devono comportarsi
secondo i principi di lealtà , correttezza e probità in ogni rapporto
comunque riferibile allâattività sportiva.
Art. 11 Responsabilità delle societÃ
per fatti violenti
1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della
gara da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi comunque
un pericolo per l’incolumità pubblica od un danno grave all’incolumitÃ
fisica di una o più persone e, per fatti commessi allâesterno dellâimpianto
sportivo, laddove risulti violato il divieto di cui al dell’art. 10, comma 1.
La responsabilità è esclusa quando il fatto è commesso
per motivi estranei alla gara.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se i fatti sono commessi
in luoghi o tempi diversi da quelli di svolgimento della gara ed anche se questa
ha carattere amichevole.
3. Per i fatti previsti dai commi 1 e 2 si applica la sanzione dell’ammenda
con eventuale diffida nelle seguenti misure: ammenda da ⬠10.000,00 a â¬
50.000,00 per le società di Serie A, ammenda da ⬠6.000,00 a â¬
50.000,00 per le società di Serie B, ammenda da ⬠3.000,00 a â¬
50.000,00 per le società di Serie C. Qualora la società sia stata
già diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è
inflitta inoltre la squalifica del campo. Qualora la società sia stata
sanzionata più volte, la squalifica del campo, congiunta allâammenda,
non può essere inferiore a due giornate. Se le società responsabili
non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni
applicabili, si applica la sanzione dellâammenda da ⬠1.000,0 a â¬
15.000,00. Per le società non appartenenti alla sfera professionistica,
in caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta la sanzione
di cui allâart. 13, comma 1, lett. f).
Chiunque, competente o meno in materia, si renderà conto
che la decisione della Lega Calcio è del tutto sproporzionata rispetto
alla gravità dei fatti accaduti. Non sta nelle competenze di UsCatanzaro.net
chiedere spiegazioni per quanto deciso, ma sarebbe invece opportuna una richiesta
formale avanzata dalla Unione Sportiva Catanzaro 1929.
Il giudice sportivo ha poi punito con l’ammonizione il tecnico
Piero Braglia (espulso domenica) e squalificato per una giornata Nicola Ascoli.