GARE DEL 15 E 16 FEBBRAIO 2004
GARE DEL 15 E 16 FEBBRAIO 2004
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti
ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA’
? 3.000,00 – L’AQUILA CALCIO
SPA per grida e versi chiaramente espressivi di discriminazione razziale nei
confronti di un calciatore di colore della squadra locale, ogni volta che costui
era in possesso del pallone e dunque indipendenti da motivi agonistici, di
censura o di protesta, senza che altri spettatori manifestassero palese
dissociazione, ad opera di propri sostenitori in campo avverso.
? 5.000,00 – TARANTO CALCIO SRL perché
propri sostenitori in campo avverso lanciavano sul terreno fumogeni, petardi,
seggiolini di plastica divelti dalle loro sedi, accendini, palle di carta
imbevute di acqua e due bottiglie piene che colpivano un assistente arbitrale ad
una spalla; lo stesso ufficiale di gara veniva anche raggiunto in varie parti
del corpo ed in più occasioni da un fumogeno acceso, frammenti di ceramica,
monetine ed accendini, senza riportare danni, ma costringendo l’arbitro a
sospendere il gioco in due circostanze; altri lanci si registravano ed avevano
ad oggetto una porta precedentemente divelta dai servizi igienici ed un
seggiolino di plastica; l’inizio del secondo tempo di gara doveva essere
ritardato di circa sedici minuti in conseguenza del fitto lancio di oggetti di
varia natura sul terreno di gioco tra cui ancora seggiolini di plastica, una
porta, una scala di alluminio, rubinetti, frammenti di servizi igienici,
bottiglie di vetro e di plastica, nonché fumogeni e petardi (lettera diffida,
art. 13/1 comma c) C.G.S., obbligo risarcimento danni).
? 2.250,00 – CATANZARO SPA per
lancio in direzione della panchina ospite di contenitori di plastica,
bottigliette anche semipiene e sputi, senza colpire; un assistente arbitrale
veniva raggiunto al capo da una bottiglia piena d’acqua riportando un senso di
stordimento dal quale si riprendeva poco dopo, essendo stato, intanto,
interrotto l’incontro.
? 2.000,00 – FOGGIA CALCIO SRL per
lancio di bottiglie anche semipiene, due delle quali colpivano un assistente
arbitrale, senza provocargli danni; altri lanci di monete contro lo stesso
ufficiale di gara non lo colpivano; per avere, inoltre, scagliato altre
bottigliette, rotoli di carta, petardi ed agrumi, senza colpire.
? 750,00 – ACIREALE SRL per
indebita presenza negli spogliatoi di persona non autorizzata e lancio di alcune
bottigliette piene d’acqua, una delle quali sfiorava un assistente arbitrale.
? 500,00 – SAMBENEDETTESE CALCIO
SRL perché propri sostenitori in campo avverso gridavano cori offensivi
dell’opposta tifoseria e lanciavano petardi e bengala, senza colpire.
? 500,00 – TERAMO CALCIO SPA per
lancio in campo di fumogeni ed esposizione di striscione dal contenuto
volgarmente offensivo.
? 350,00 – SPORTING BENEVENTO SRL per
insistito comportamento ostruzionistico dei raccattapalle e degli addetti
durante la gara.
? 100,00 –
MARTINA SRL per lancio di un bengala, senza colpire.
? 100,00 – VIS PESARO 1898 SRL per
lancio di un fumogeno durante la gara, senza conseguenze.
DIRIGENTI
INIBIZIONE a
svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. (art. 14/e C.G.S.) fino a tutto il
2 MARZO 2004 al Signor PULVIRENTI ANTONINO (ACIREALE SRL) per
insistite espressioni offensive verso l’arbitro al termine della gara.
INIBIZIONE a
svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. (art. 14/e C.G.S.) fino a tutto il
24 FEBBRAIO 2004 al Signor TELEGRAFO FRANCESCO (TARANTO CALCIO SRL) per
comportamento offensivo verso un assistente arbitrale non direttamente
percepito, al termine della gara.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DELLISANTI FRANCESCO (TARANTO CALCIO SRL) per
comportamento irriguardoso verso l’arbitro durante la gara (espulso).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
ASCOLI NICOLA (CATANZARO SPA) perché
avvicinandosi all’arbitro che stava estraendo il cartellino spingeva verso il
basso con entrambe le mani, più volte e con forza, quelle del direttore di gara
per impedirgli la notifica del provvedimento.
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
TOMEI FRANCESCO (L’AQUILA CALCIO SPA) per atto
di particolare violenza verso un avversario per averlo a gioco fermo colpito al
volto con una testata che gli procurava una ferita sotto l’occhio sinistro.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MUSETTI RICCARDO (MARTINA SRL) per atto di
violenza verso un avversario in azione di gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA
AMMONIZIONE
CAMPOLATTANO FRANCESCO (MARTINA SRL) entrambe
per condotta scorretta verso un avversario.
MOLINO LUIGI (SPORTING BENEVENTO SRL) per
condotta scorretta verso un avversario e per condotta non regolamentare.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ
IN AMMONIZIONE (VIII INFR.)
TACCOLA MIRKO (SORA SRL)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ
IN AMMONIZIONE (IV INFR.)
ERRA ALESSANDRO (MARTINA SRL)
DI DIO ANTONINO (PATERNÒ
CALCIO)
PEDOTTI MARCO (SAMBENEDETTESE CALCIO SRL)
CROCE DANIELE (TARANTO CALCIO SRL)
MANCINO NICOLA (TERAMO CALCIO SPA)
TAUA VINCENT XATIE (TERAMO CALCIO SPA)
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