Di seguito il Communicato Ufficiale della Commissione Disciplinare Nazionale con evidenziata in grassetto la parte riguardante il Catanzaro:
Roma 22/04/2008
Penalizzazione in classifica per nove società di serie C. La Commissione Disciplinare Nazionale, presieduta dall’avv. Sergio Artico e riunitasi oggi a Roma, ha assunto le seguenti decisioni:
(224) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO CESARE RUSCONI (nella qualità di legale rappresentante Olbia Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ OLBIA CALCIO Srl (nota n. 3514/677pf07-08/SP/ma del 13.3.2008)
infligge a Rusconi Franco Cesare la sanzione dell’inibizione per mesi sei e alla soc. Olbia Calcio quella della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre che dell’ammenda di Euro 500,00 .
(225) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTO MAGGINI (nella qualità di legale rappresentante AS Viterbese Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ AS VITERBESE CALCIO Srl (nota n. 3513/678pf07-08/SP/ma del 13.3.2008)
In accoglimento del deferimento, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione della inibizione per mesi 3 a Lamberto Maggini e della penalizzazione di punti 2 da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla Viterbese Calcio Srl
(223) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO PITTELLI (nella qualità di legale rappresentante FC Catanzaro SpA) E DELLA SOCIETA’ FC CATANZARO SpA (nota n. 3515/676pf07-08/SP/ma del 13.3.2008)
In accoglimento del deferimento, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione della inibizione per mesi 6 ed un’ammenda di euro 500,00 a Giancarlo Pittelli e della penalizzazione di punti 2 da scontarsi nella corrente stagione sportiva al FC Catanzaro SpA.
(226) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO MARCHINI (Presidente e legale rappresentante US Castelnuovo Garfagnana Srl) E DELLA SOCIETA’ US CASTELNUOVO GARFAGNANA Srl (nota n. 3512/674pf07-08/SP/ma del 13.3.2008)
Infligge a Marchini Mauro la sanzione di mesi sei di inibizione e alla soc. U.S. Castelnuovo Garfagnana quella della penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 500,00
(227) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROMANO MALAVOLTA (nella qualità di legale rappresentante Teramo Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ TERAMO CALCIO SpA (nota n. 3536/675pf07-08/SP/ma del 14.3.2008)
In accoglimento del deferimento, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione della inibizione per mesi 6 a Romano Malavolta e della penalizzazione di punti 2 da scontarsi nella corrente stagione sportiva al Teramo Calcio SpA
(232) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MAROSO (nella qualità di Presidente, Amministratore unico e legale rappresentante AS Varese 1910 Srl) E DELLA SOCIETA’ AS VARESE 1910 Srl (nota n. 3608/693pf07-08/SP/ma del 18.3.2008)
proscioglie i deferiti dagli addebiti.
(240) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO DI GIACOMO (all’epoca dei fatti vice Presidente e legale rappresentante Pescara Calcio SpA), LUIGI GRAMEZI (all’epoca dei fatti segretario generale e legale rappresentante Pescara Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ PESCARA CALCIO SpA (nota n. 3772/673pf07-08/SP/ma del 27.3.2008)
Infligge alla Società Pescara Calcio SpA la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso e l’ammenda di € 500,00 e a Claudio Di Giacomo la inibizione per mesi 6. Proscioglie Luigi Gramenzi.
(233) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MASCIA (nella qualità di Presidente e legale rappresentante Sassari Torres Srl) E DELLA SASSARI TORRES Srl (nota n. 3606/692pf07-08/SP/ma del 18.3.2008)
infligge la sanzione della inibizione per 6 mesi a Antonio MASCIA e quella della penalizzazione di 8 punti nella classifica relativa al campionato in corso alla Soc. SASSARI TORRES.
(228) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO DI STANISLAO (nella qualità di Presidente e legale rappresentante SS Lanciano Srl all’epoca dei fatti) E DELLA SOCIETA’ SS LANCIANO Srl (nota n. 3511/672pf07-08/SP/ma del 13.3.2008)
infligge la sanzione della inibizione per 6 mesi a Paolo DI STANISLAO e quella della penalizzazione di 8 punti nella classifica relativa al campionato in corso alla SS. LANCIANO s.r.l.