Deferite 2 società di B e 5 di serie C
Roma 02/05/2008
Su segnalazione della COVISOC, il Procuratore Federale ha
deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale due società di serie
B, Grosseto e Spezia, e altre cinque società di serie C, Catanzaro,
Viterbese, Teramo, Lanciano e Massese:
per violazione dell’art. 85, lett. A), par VI delle NOIF:
• Il sig. CAFARO LUCIANO, Amministratore Unico e legale rappresentante della società U.S. GROSSETO S.r.l.;
per
il mancato pagamento e, dunque, per la mancata attestazione agli Organi
federali competenti, degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le
mensilità di luglio, agosto e settembre 2007, nei termini stabiliti
dalla normativa federale;
per violazione dell’art. 4 comma 1, del C.G.S.:
• la società U.S. GROSSETO S.r.l.
a titolo di responsabilità diretta per la violazione disciplinare ascrivibile al suo legale rappresentante.
Per violazione dell’art. 85, lett. A), par. VI delle NOIF:
• la
Sig.ra CAPPELLUTTI CRISTINA, all’epoca dei fatti Consigliere munita dei
poteri di legale rappresentanza, attualmente Presidente della soc.
SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L.
per non aver effettuato, nei termini
stabiliti dalla normativa federale, il pagamento degli emolumenti di
luglio, agosto e settembre 2007
per violazione dell’art. 4 comma 1, del C.G.S.:
• la soc. SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L.
a titolo di responsabilità diretta per la violazione disciplinare ascrivibile al suo legale rappresentante.
Per violazione di cui all’art. 85, lett B), par IV e V delle NOIF:
• PITTELLI GIANCARLO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della F.C. CATANZARO S.p.A.;
per
non aver effettuato, entro il termine del 31 dicembre 2007, il
pagamento degli emolumenti di agosto e settembre 2007, e per non aver
effettuato, entro il termine del 30 gennaio 2008, il pagamento delle
ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per il mese di settembre
2007;
per violazione dell’art. 4 comma 1, del C.G.S.:
• la F.C. CATANZARO S.p.A.
a titolo di responsabilità diretta, per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante.
Per violazione di cui all’art. 85, lett. B), par V delle NOIF:
• MAGGINI LAMBERTO, legale rappresentante della A.S. VITERBESE CALCIO S.r.l.
Per
non aver documentato, entro il termine del 30 gennaio 2008, il
pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli
emolumenti di luglio, agosto e settembre 2007,
per violazione dell’art. 4 comma 1, del C.G.S. :
• la A.S. VITERBESE CALCIO S.r.l.;
a titolo di responsabilità diretta, per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante.
Per violazione di cui all’art. 85, lett. B), par V delle NOIF:
• CESARONI ALESSANDRO, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante della TERAMO CALCIO S.p.A.;
per
non aver documentato, entro il termine del 30 gennaio 2008, il
pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli
emolumenti dovuti per i mesi di luglio, agosto e settembre 2007;
per violazione dell’art. 4 comma 1, del C.G.S.:
• la soc. TERAMO CALCIO S.p.A.,
a titolo di responsabilità diretta, per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante, all’epoca dei fatti.
Per violazione di cui all’art. 85, lett. B), par IV e V delle NOIF:
• DI STANISLAO Paolo, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della S.S. LANCIANO S.r.l., all’epoca dei fatti;
per
non aver effettuato, entro il termine del 31 dicembre 2007, il
pagamento degli emolumenti di luglio, agosto e settembre 2007, e per
non aver documentato, entro il termine del 30 gennaio 2008, il
pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli
emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2007,
per violazione dell’art. 4 comma 1, del C.G.S.:
• la S.S. LANCIANO S.r.l.
a titolo di responsabilità diretta, per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante, all’epoca dei fatti.
Per violazione di cui all’art. 8, comma 1, del C.G.S., nonché per violazione di cui all’art. 85, lett B), par V delle NOIF:
• NICOLA FERRARA, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della U.S. MASSESE 1919 S.r.l.;
per
aver sottoscritto la dichiarazione depositata presso la Co.Vi.So.c. in
data 28 gennaio 2008 attestante circostanze e dati contabili non
veridici, nonché per il mancato pagamento delle ritenute Irpef relative
agli emolumenti del mese di settembre 2007 nei termini stabiliti dalla
normativa federale;
per violazione di cui all’art. 8, comma 1, del C.G.S.:
• MONTERISI LUIGI, Presidente del Collegio Sindacale della U.S. MASSESE 1919 s.r.l.
per
aver sottoscritto la dichiarazione depositata presso la Co.Vi.So.c. in
data 28 gennaio 2008 attestante circostanze e dati contabili non
veridici;
per violazione dell’art. 4 commi 1 e 2, del C.G.S.:
• la U.S. MASSESE 1919 S.r.l.;
a
titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per le condotte ascritte
al proprio Legale Rappresentante ed al Presidente del Collegio
Sindacale.