ADEMPIMENTI PER L’AMMISSIONE DELLE SOCIETA’ DELLA LEGA
PROFESSIONISTI SERIE C
A) Le società devono, entro il termine del 26 maggio 2008, osservare il seguente
adempimento:
1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stato depositato in
precedenza, il prospetto contenente il rapporto PA, di cui all’art. 85, lett. B), paragrafo VII,
delle NOIF, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del
controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza,
determinato sulla base delle risultanze del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007, se
l’esercizio sociale coincide con l’anno solare, ovvero della relazione semestrale al 31
dicembre 2007, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva.
L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su
deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la
penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2008/2009.
In caso di mancato rispetto del parametro PA nella misura minima di 0,08 unità di patrimonio
netto contabile per ogni unità di attivo patrimoniale, la contestazione da parte della
Co.Vi.So.C. verrà effettuata, entro il 20 giugno 2008.
Per le società di Serie C1 e C2 il cui esercizio sociale chiude al 31 dicembre 2007 e per le
società che al termine del campionato 2007/2008 risulteranno retrocesse dalla Serie B alla
Serie C1, il termine del 26 maggio 2008 sopra indicato è differito al 27 giugno 2008, ove il
deposito del prospetto contenente il rapporto PA non sia stato effettuato in precedenza, ed il
termine del 20 giugno 2008 per la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. è differito al 30
giugno 2008.
L’inosservanza del termine del 27 giugno 2008, da parte delle suddette società,
costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale,
dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da
scontarsi nel campionato 2008/2009.
Il ripianamento della eventuale carenza potrà essere effettuato, entro il termine del 5 luglio
2008, ai fini del raggiungimento della misura minima del parametro PA mediante le seguenti
modalità:
a) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;
b) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
c) con aumento di capitale, il quale, laddove non effettuato contestualmente alla delibera,
potrà essere completato entro il 31 dicembre 2008, previo rilascio di fideiussione bancaria a
prima richiesta da depositarsi alla Co.Vi.So.C., entro il medesimo termine del 5 luglio 2008.
L’importo da versare secondo le modalità previste dalle precedenti lettere a), b), e c) potrà
essere ridotto mediante l’utilizzo del saldo attivo finanziario al 4 luglio 2008 e del saldo attivo
finanziario della precedente sessione invernale, derivanti dalle operazioni di trasferimento dei
calciatori per le quali siano già stati effettuati gli adempimenti previsti dal Comunicato
Ufficiale riguardante la campagna trasferimenti. Le società che intendono avvalersi di tale
facoltà devono richiedere i saldi attivi delle campagne trasferimenti alla Lega di competenza
entro il termine del 4 luglio 2008. Tali saldi devono essere certificati alla Co.Vi.So.C. dalla
Lega di competenza entro il termine del 5 luglio 2008. I suddetti saldi non potranno essere
ridotti a seguito di successive operazioni di acquisizione delle prestazioni sportive di
calciatori fino al termine della stagione sportiva 2008/2009; i medesimi saldi possono essere
utilizzati ai fini del ripianamento del parametro PA una sola volta per l’importo risultante alla
data di cui sopra. Ai fini della determinazione dei saldi sono ammesse in compensazione
esclusivamente operazioni di cessione di calciatori a società appartenenti a Federazioni
nell’ambito dell’Unione Europea.
B) Le società devono, entro il termine del 30 giugno 2008, osservare i seguenti
adempimenti:
1) presentare alla Lega Professionisti Serie C, a pena di decadenza, la domanda di ammissione
al campionato professionistico 2008/2009 corredata dalla relativa tassa di iscrizione;
2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stato depositata in
precedenza, copia del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2007, se l’esercizio sociale coincide
con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2007, se l’esercizio sociale coincide con
l’anno solare;
3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stata depositata in
precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l’esercizio
sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata
dall’organo amministrativo;
4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal
presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, corredata dai modelli “F24”
e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza,
attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine
Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2008 compreso, ai tesserati,
ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega
Professionisti Serie C. Per le società retrocesse dalla Serie B al termine del Campionato
2007/2008, l’adempimento deve essere riferito fino al mese di marzo 2008 compreso, anziché
fino al mese di aprile 2008 compreso. In caso di transazioni e/o di accordi per rateazioni le
società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, i medesimi atti di
transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto
pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2008. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli
enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante
fax, la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di
contenzioso, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la
documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente
organo.
5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal
presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l’avvenuto
pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai
periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.
Per le suddette annualità e per le precedenti, le società devono, altresì, dichiarare l’avvenuto
pagamento degli stessi tributi, relativi ad accertamenti di imposta divenuti definitivi ed iscritti
a ruolo, la cui cartella di pagamento sia stata notificata entro il 30 aprile 2008. In caso di
transazioni e/o di accordi per rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C.,
anche mediante fax, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla
documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2008. In caso
di contenzioso, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la
documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente
organo.
L’inosservanza del suddetto termine, anche ad uno soltanto degli adempimenti previsti
dai precedenti punti 2), 3), 4) e 5) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su
deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la
penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel
campionato 2008/2009;
6) depositare presso la Co.Vi.So.C, anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza attestante
la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione
della stessa;
7) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza
attestante le eventuali modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data.
L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli
adempimenti previsti dai precedenti punti 6) e 7), costituisce illecito disciplinare ed è
sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva,
per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad € 10.000,00.
C) Le società devono, entro il termine del 5 luglio 2008, osservare i seguenti
adempimenti:
1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante
l’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. o dall’art. 2482 ter c.c.
eventualmente risultante dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007, se l’esercizio sociale
coincide con l’anno solare, ovvero dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2007, se
l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva;
2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione relativa agli
adempimenti previsti al presente paragrafo, lett. A), punto 1), sub a), sub b) e sub c), ove
richiesti.
L’inosservanza del suddetto termine, da parte delle società, costituisce illecito
disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della
giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun
inadempimento, da scontarsi nel campionato 2008/2009.
IV) CERTIFICAZIONI DELLE LEGHE PROFESSIONISTICHE
A) Le Leghe devono entro il termine del 30 giugno 2008:
1) certificare alla Co.Vi.So.C. l’avvenuto pagamento, da parte delle società, degli emolumenti
dovuti fino al mese di aprile 2008 compreso, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti
al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe o l’esistenza di contenziosi,
allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria. Per le società
facenti parte dell’organico di serie B nella stagione sportiva 2007/2008, l’adempimento
relativo agli emolumenti deve essere riferito fino al mese di marzo 2008 compreso, anziché
fino al mese di aprile 2008 compreso.
Al riguardo, le società devono depositare, presso la Lega competente, secondo le modalità
dalla stessa stabilite, entro il termine del 27 giugno 2008, la documentazione attestante
l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2008 compreso, ai
tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti
ratificati dalle competenti Leghe. Per le società facenti parte dell’organico di serie B nella
stagione sportiva 2007/2008, l’adempimento relativo agli emolumenti deve essere riferito fino
al mese di marzo 2008 compreso, anziché fino al mese di aprile 2008 compreso.
L’inosservanza del suddetto termine, da parte delle società, costituisce illecito
disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della
giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel
campionato 2008/2009;
2) certificare, altresì, alla Co.Vi.So.C. l’assenza di debiti delle società:
a) nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate alla F.I.G.C.;
b) nei confronti di altre società di calcio, giocatori o altri soggetti riconosciuti dalle
competenti istituzioni calcistiche nazionali ed internazionali (F.I.F.A., U.E.F.A., e
Federazioni Nazionali), derivanti dal trasferimento di calciatori.
Le società devono far pervenire alla Lega competente, secondo le modalità dalla stessa
stabilite, entro il termine del 30 settembre 2008, la documentazione attestante l’avvenuto
pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti
al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2008. Per le società facenti parte
dell’organico di serie B nella stagione sportiva 2007/2008, l’adempimento deve essere riferito
alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2008.
Le Leghe devono certificare alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 ottobre 2008,
l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e
collaboratori addetti al settore sportivo per le suddette mensilità.
Le società devono documentare alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 ottobre 2008,
l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera
relativi agli emolumenti di maggio e giugno 2008. Per le società facenti parte dell’organico di
serie B nella stagione sportiva 2007/2008, l’adempimento deve essere riferito agli emolumenti
di aprile, maggio e giugno 2008.
L’inosservanza delle prescrizioni riguardanti gli emolumenti di maggio e giugno 2008 e,
per le società facenti parte dell’organico di serie B nella stagione sportiva 2007/2008,
l’inosservanza delle prescrizioni riguardanti gli emolumenti di aprile, maggio e giugno
2008, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
V) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA’ DELLA LEGA
PROFESSIONISTI SERIE C
Le società di Serie C1 e Serie C2, devono effettuare presso la Lega Professionisti Serie C,
entro il termine del 30 giugno 2008, i seguenti ulteriori adempimenti:
1) depositare l’originale della garanzia a favore della stessa Lega, da fornirsi esclusivamente
attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta, dell’importo di € 207.000,00. Il modello
tipo della garanzia è reso noto dalla Lega Professionisti di Serie C, con separata
comunicazione;
2) depositare, limitatamente alle sole società partecipanti al campionato di Serie C1, apposita
dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore
ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti in caso di promozione
alla serie B, così come quantificato nel modulo all’uopo predisposto dalla Lega Professionisti
Serie C, che sarà reso noto con apposita comunicazione;
3) sostituire, limitatamente alle sole società che, al termine del campionato 2007/2008
risulteranno retrocesse dalla Serie B alla Serie C1 e che hanno in essere pagamenti biennali
garantiti da polizza assicurativa conseguenti ad operazioni di trasferimento effettuate in
precedenti stagioni, detta garanzia con una fideiussione bancaria a prima richiesta.
L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli
adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2) e 3), costituisce illecito disciplinare ed è
sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva
con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi
nel campionato 2008/2009.
4) depositare presso la CoVi.So,C apposita dichiarazione del legale rappresentante della
società attestante le modalità e il rilascio della delega irrevocabile alla Lega Professionisti
Serie C per il pagamento dei lodi emessi dal Collegio Arbitrale. Il modello della dichiarazione
sarà reso noto dalla Lega Professionisti di Serie C con apposita comunicazione.
L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su
deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda
non inferiore ad € 10.000,00.