In C2 sono stati squalificati 40 giocatori. Per due gare Volani (Trento), Biasotti (Valenzana) e Di Simone (Fidelis Andria) e per una giornata Fiale e Prosperi (Castel di Sangro), Evangelisti (Imolese), Stancanelli (Pordenone), Stringardi (Tivoli), Bertoli e Libassi (Brescello), Ferrigno (Catanzaro), Albano (Gela JT), Granozi e Scala (Gladiator), Perenzin (Imolese), Consoli (Meda), Altamura (Montevarchi), Puccinelli (Brindisi), Zangla (Latina), Giaretta (Monza), Carnevali e Mengo (Nocerina), Italia (Ragusa), Ragnoli (Cremonese), Carelli (Fano), Longo (Florentia), Catalano (Foggia), Adani e Padovani (Forlì), Pellegrino (Frosinone), Misiti (Giugliano), Clementi (Gubbio), Bonomi (Legnano), Bocchino (Mestre), Bendoricchio, Fiorentini e Petrascu (Montichiari), Pachera (Trento), Balestrino (Palmese) e Castaldo Ferdinando (Puteolana). Squalificato fino al 21 gennaio 2003 l’allenatore della Cremonese, Claudio Maselli. Inibito a svolgere ogni attività all’interno della Federcalcio fino al 21 gennaio 2003 il dirigente della Palmese, Francesco Prisco. Ammende a società : Giugliano 2.500 euro, Foggia e Frosinone 750, Gela JT 650, Fidelis Andria 500, Fano 400, Montevarchi e Novara 350, Brindisi e Florentia 300, Acireale e Nocerina 250. (Spr)
GARE DEL 11 E 12 GENNAIO 2003
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono
state deliberate le seguenti sanzioni
disciplinari:
SOCIETA’
AMMENDA
⬠2.500,00 GIUGLIANO S.R.L. perchè propri
sostenitori in campo avverso
lanciavano durante la gara petardi di notevole
potenza che
esplodevano con oggettivo pericolo per le incolumitÃ
personali; per
avere divelto e danneggiato oltre cento seggiolini,
molti dei quali
venivano scagliati in campo ed altri dati alle
fiamme; per avere dato
luogo ad una colluttazione con sostenitori locali e
provocato diffusi
danni alle strutture dei servizi igienici dello
stadio (obbligo
risarcimento danni).
⬠750,00 FOGGIA CALCIO SRL per fitto lancio
durante la gara di rotoli di
carta, bottiglie vuote, accendini, fumogeni ed un
petardo di notevole
potenza, senza colpire; alcuni lanci erano
indirizzati nel settore
occupato dai tifosi ospiti senza colpire ma provocandone
la reazione;
al termine, un gruppo di sostenitori si portava in
campo in segno di
esultanza.
⬠750,00 FROSINONE CALCIO S.R.L. per presenza
di persona non
autorizzata all’interno degli spogliatoi prima
dell’inizio della gara; per
aver consentito e comunque non impedito che, all’atto
dell’entrata
delle squadre in campo, prima dell’inizio della gara,
i propri calciatori
venissero a contatto con quelli avversari dando luogo
ad una
colluttazione con reciproco scambio di spinte.
⬠650,00 GELA J.T. S.R.L. per aver consentito
e comumque non impedito
che, all’atto dell’entrata delle squadre in campo,
prima dell’inizio della
gara, i propri calciatori venissero a contatto con
quelli avversari
dando luogo ad un colluttazione con reciproco scambio
di spinte.
128/473
⬠500,00 FIDELIS ANDRIA S.R.L. per lancio
durante la seconda parte della
gara di diverse bottiglie di plastica di mezzo litro
piene, nonchè di un
fumogeno acceso in direzione di un assistente
arbitrale, senza
cagionare danno.
⬠400,00 FANO CALCIO S.R.L. per mancanza
assistenza alla terna arbitrale
al termine della gara (mancanza di acqua calda alle
docce).
⬠350,00 MONTEVARCHI C.A. 1902 SRL perchè, al
temine, un addetto del
servizio sanitario rivolgeva all’arbitro ripetute
espressioni offensive.
⬠350,00 NOVARA CALCIO SPA perchè propri
sostenitori in campo avverso
lanciavano prima e durante la gara fumogeni e
petardi, anche di
notevole potenza, senza colpire.
⬠300,00 BRINDISI CALCIO S.R.L. perchè prima e
durante la prima parte
della gara propri sostenitori in campo avverso
lanciavano sul terreno
di gioco diversi fumogeni e rotoli di carta.
⬠300,00 FLORENTIA VIOLA SPA per lancio di due
petardi di notevole
potenza, senza conseguenze.
⬠250,00 ACIREALE S.R.L. per accensione di
fumogeni prima dell’inizio della
gara, senza conseguenze.
⬠250,00 NOCERINA 1910 S.R.L. per accensione
di fumogeni prima dell’inizio
della gara, senza conseguenze ad opera di sostenitori
in campo
avverso.
DIRIGENTE
INIBIZIONE a
svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. (art. 14/e C.G.S.) fino a tutto il
21 GENNAIO 2003 al Signor PRISCO FRANCESCO (PALMESE CALCIO) per
comportamento irriguardoso verso l’arbitro durante la
gara (espulso).
ALLENATORE
SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 21 GENNAIO 2003
MASELLI CLAUDIO (CREMONESE S.P.A.)
per comportamento non regolamentare in campo e
proteste verso l’arbitro durante la
gara (già , diffidato, espulso).
128/474
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
VOLANI BORIS (NUOVO CALCIO TRENTO SRL)
per comportamento offensivo verso l’arbitro.
BIASOTTI MASSIMILIANO (VALENZANA)
per atto di violenza verso un avversario a gioco
fermo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PROSPERI FABIO (CASTEL DI SANGRO C.S.R.L.)
per aver commesso fallo su un avversario lanciato a
rete, senza ostacolo.
EVANGELISTI ALESSANDRO (IMOLESE S.R.L.)
per atto di violenza verso un avversario in azione di
gioco.
STANCANELLI MARIO (PORDENONE CALCIO S.R.L.)
per atto di violenza verso un avversario in reazione,
a violenza contro un proprio
compagno.
STRINGARDI FABRIZIO (TIVOLI CALCIO 1919 S.R.L.)
per atto di violenza verso un avversario subito dopo
un contrasto di gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA
AMMONIZIONE
BERTOLI MATTEO (BRESCELLO S.R.L.)
entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
FERRIGNO FABRIZIO (CATANZARO SPA)
per condotta scorretta verso un avversario e per
proteste verso l’arbitro.
ALBANO DIEGO (GELA J.T. S.R.L.)
per condotta scorretta verso un avversario e per
proteste verso l’arbitro.
GRANOZI GIUSEPPE (GLADIATOR S.R.L.)
entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
PERENZIN EDDY (IMOLESE S.R.L.)
entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
CONSOLI NICOLA (MEDA 1913 S.R.L.)
per condotta scorretta verso un avversario e per
condotta non regolamentare.
ALTAMURA ANTONIO (MONTEVARCHI C.A. 1902 SRL)
entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
128/475
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI SIMONE LUIGI (FIDELIS ANDRIA S.R.L.)
per comportamento irriguardoso verso la terna
arbitrale al termine della gara (r.A.A.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’IN
AMMONIZIONE (VIII
INFR)
PUCCINELLI LUCA (BRINDISI CALCIO S.R.L.)
DI SIMONE LUIGI (FIDELIS ANDRIA S.R.L.)
SCALA RAFFAELE (GLADIATOR S.R.L.)
ZANGLA COSIMO (LATINA SRL)
GIARETTA CRISTIANO (MONZA SPA)
CARNEVALI TIZIANO (NOCERINA 1910 S.R.L.)
ITALIA DARIO (RAGUSA S.R.L.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN
AMMONIZIONE (IV
INFR)
LIBASSI MARCO (BRESCELLO S.R.L.)
FIALE LORENZO (CASTEL DI SANGRO C.S.R.L.)
RAGNOLI MAURIZIO (CREMONESE S.P.A.)
CARELLI FEDERICO (FANO CALCIO S.R.L.)
LONGO RAFFAELE (FLORENTIA VIOLA SPA)
CATALANO PASQUALE (FOGGIA CALCIO SRL)
ADANI SIMONE (FORLI)
PADOVANI FABIO (FORLI)
PELLEGRINO EMILIO (FROSINONE CALCIO S.R.L.)
MISITI GIUSEPPE (GIUGLIANO S.R.L.)
CLEMENTI CLAUDIO (GUBBIO 1910 S.R.L.)
BONOMI MATTEO (LEGNANO S.R.L.)
BOCCHINO LUCA (MESTRE S.S.R.L.)
BENDORICCHIO ALBERTO (MONTICHIARI S.R.L.)
FIORENTINI MARCELLO (MONTICHIARI S.R.L.)
PETRASCU SEBASTIAN CORNE (MONTICHIARI S.R.L.)
MENGO EDDY (NOCERINA 1910 S.R.L.)
PACHERA MATTEO (NUOVO CALCIO TRENTO SRL)
BALESTRINO EUGENIO (PALMESE CALCIO)
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