Fallimento vecchia Uesse: la Cassazione rinvia gli atti al Tribunale

La Figc è un ente di diritto privato e non pubblico, atti rinviati al Tribunale del Riesame, rigettato il ricorso del Pm Cianfarini

Il Tribunale del Riesame dovrà nuovamente pronunciarsi sul sequestro preventivo di beni per oltre 6 milioni di euro eseguito nell’ambito dell’inchiesta sul fallimento dell’Us Catanzaro Calcio, dichiarato dal Tribunale nel 2007. Disponibilità finanziarie, quote societarie, beni mobili e immobili messi sotto chiave dalla Guardia di Finanza su disposizione del Giudice per le indagini preliminari Tiziana Macrì, nell’ambito delle indagini che hanno coinvolto Claudio Parente (54 anni, di Catanzaro), Massimo Poggi Madarena (60 anni, di Catanzaro), Bernardo Colao (53 anni, di Simeri Crichi), Giuseppe Ierace (50 anni, di Locri), Domenico Cavallaro (50 anni, di Roma) e Gerardo Carvelli (63 anni, di Catanzaro), già amministratori dell’Us.

Ma il Tdl dovrà limitarsi a far chiarezza sulla natura dei contributi ricevuti dall’ex Società sportiva e non altro: la Suprema corte di Cassazione ha infatti annullato con rinvio al Tribunale per un nuovo esame con quella precisa limitazione; per il resto è stato rigettato il ricorso presentato dal pm Alberto Cianfarini avverso il provvedimento dei giudici del Riesame che, nell’aprile scorso, hanno annullato il provvedimento di sequestro preventivo dei beni fondato sull’ipotesi accusatoria contestata agli indagati di una truffa aggravata compiuta ai danni d’una istituzione pubblica.

Proprio per questo la Cassazione ha rinviato gli atti al Tribunale di Catanzaro limitatamente ad una approfondita esame della natura dei contributi ricevuti dall’Us e concessi dalla Figc, la Federazione italiana gioco calcio.

La presunta truffa, contestata insieme alla bancarotta fraudolenta, si sarebbe concretizzata – secondo il pm Cianfarini – nell’incasso di «contributi pubblici» ritenuti indebiti. Per la difesa invece sono stati erroneamente definiti contributi pubblici le erogazioni economiche di un soggetto di diritto privato quale la Figc, che giusto all’articolo 1 del proprio Statuto recita: “La Federazione Italiana Giuoco Calcio è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato avente lo scopo di promuovere …”. Per quanto attiene ai contributi degli enti pubblici territoriali (come Comune e Provincia), esso discendono da contratti a prestazioni corrispettive, quali i contratti di sponsor sono, e che traslano l’ente pubblico nell’ambito di esercizio di un negozio di diritto privato.

Per la Cassazione dunque, secondo una interpretazione del disposto, va rigettata l’ipotesi di truffa aggravata che ha determinato il sequestro dei beni annullato dal Tdl. E poi l’Us di soldi dalla Figc non ne ha mai ricevuti. Altra cosa è la Lega Calcio, ma qui entrano in gioco altre questioni da valutare, a partire dai diritti televisivi.

La Suprema Corte ha così aggiunto un nuovo tassello nel processo di composizione della vera storia che ha portato alla cancellazione, alcuni anni addietro, della gloriosa Us. Altri elementi potrebbero essere acquisiti dalla ricostruzione dei fatti relativi alle estorsioni e alle tentate estorsioni denunciate dagli allora dirigenti della Società. Se qualcuno avrà voglia di indagare.

Fonte: Gazzetta del Sud Paolo Cannizzaro

Autore

Salvatore Ferragina

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