In occasione degli incontri di calcio presso lo Stadio “N. Ceravolo” del campionato di Serie C stagione e di Coppa Italia 2019/20 e di ulteriori eventi sportivi, nelle date di svolgimento delle partite, a partire da tre ore prima dell’inizio e fino a due ore dopo la conclusione dei singoli incontri, sono stati disposti con ordinanza del sindaco: il divieto assoluto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcooliche e superalcooliche con gradazione superiore a 5°, in contenitori di qualunque specie e materiale; il divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro, plastica o lattine in alluminio, prevedendosi in sostituzione la vendita in bicchieri di carta o plastica.
I suddetti divieti hanno valenza per tutti gli operatori commerciali e saranno operativi all’interno del perimetro delimitato dall’area recintata e dall’area esterna dell’impianto sportivo, per un raggio di circa 500 m, nelle seguenti vie circostanti al medesimo:
Piazza Fratelli Bandiera – Via M. Greco (tratto da compreso tra Piazza F.lli Bandiera e intersezione Via Buccarelli) – Via Panella – Via Piccoli – Piazza A. Moro – Via Purificato – Piazza Montenero – Via Cantafio – Via Galiucci – Via Borelli – Via Alberti – Via Arena – Via Daniele – Via N. Nasi – Via Buccarelli – Via Pascali – Via Schipani – Via Stretto Capuccini – Via De Gasperi (tratto compreso tra Via Daniele e intersezione Via Buccarelli) – Via Scalise – Via Stadio – Via D. Mottola D’Amato – Via E. Scalfaro – Via Barreca – Via Ambrosio – Piazza Montegrappa – Via Paternostro – Via Romeo – Via Citriniti – Via Martelli – Via Paglia – Piazza Martiri Ungheresi – Via Jan Palach – Via A. De Nobili – Via Morelli – Via R. Carbonari – Via L. Rossi – Via Pio X (tratto compreso tra l’intersezione con la Via Gramsci e l’intersezione con Via M. Greco) – Via G. Mattei – Via Madonna dei Cieli – Via Monsignor Fiorentino – Via L. Costanzo – Via San Brunone di Caulonia – Via Schiavi – Via V. Cortese – Via Scuola Agraria – Via Martiri di Cosenza – Via A. Greco.
Nel citato arco temporale, la somministrazione di bevande anche alcoliche in contenitori di vetro, è consentita unicamente se il consumo avvenga all’interno dei pubblici esercizi di somministrazione e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico (dehors e gazebo), con divieto assoluto di consumo al di fuori di esse e di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra.
Il provvedimento è stato adottato coerentemente con le disposizioni dettate dall’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive al fine di impedire il verificarsi di situazioni pericolose per l’incolumità pubblica, la sicurezza e l’ordine pubblico. L’inottemperanza all’ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile con la sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro con pagamento in misura ridotta pari a 50 euro.