DEFERIMENTI: IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA FIGC

Deferiti Pastore, Ferrigno e Gentili per aver scommesso

Roma 9 agosto 2004

Il Procuratore Federale, sulla base degli accertamenti svolti dall’Ufficio
Indagini in ordine a
presunti illeciti sportivi e scommesse da parte di tesserati F.I.G.C., a seguito
di
procedimenti penali promossi dalla Procura della Repubblica presso i Tribunali
di Napoli e
Ancona, che hanno consentito l’acquisizione di documentazione in armonia
con la legge
n.401 del 1989 ( interventi nel settore del calcio e delle scommesse), risalente
al maggio
2004 (intercettazioni telefoniche, perquisizioni, interrogatori, etc.), ha deferito:
A) per illecito sportivo (compimento di atti diretti ad alterare il risultato
di alcune
gare) i signori:
I. Nelso RICCI e Giovanni SARTORI, direttori sportivi, rispettivamente, delle
società SIENA e CHIEVO, per la gara CHIEVO – SIENA del 21 maggio
2004,
terminata 1 – 1 (art. 6, comma 1), nonchè le società SIENA
e CHIEVO per
responsabilità oggettiva (art. 6, commi 2 e 4, e art. 2, commi 3 e 4,
del Codice
di Giustizia Sportiva);
II. Romano AMADEI, Doriano TOSI e Antonio MARASCO, rispettivamente
presidente, direttore sportivo e calciatore del MODENA per la gara CHIEVO –
MODENA del 2 maggio 2004, terminata 2 – 0; per responsabilità diretta
e
oggettiva è stata deferita la società MODENA;
III. Antonio MARASCO e Stefano BETTARINI, all’epoca dei fatti calciatori,
rispettivamente, del MODENA e della SAMPDORIA per la gara MODENA –
SAMPDORIA del 25 aprile 2004, terminata 1 – 0, e per responsabilità oggettiva
il
MODENA e la SAMPDORIA;
IV. Pasquale LOGIUDICE, tesserato con il CATANZARO, per la gara CHIETI –
CATANZARO del 16 maggio 2004, terminata 1 – 2. e per responsabilità
oggettiva, il CATANZARO; per gli stessi motivi è stato deferito, altresì,
il
calciatore Salvatore AMBROSINO, del GROSSETO, e la stessa società
toscana per responsabilità oggettiva;
V. Fabio Carmine Luca DE SANZO, tesserato con la società PALMESE per
la
gara PALMESE – MELFI del 18 aprile 2004, terminata 2 – 3; per responsabilità
oggettiva è stata deferita la PALMESE, mentre la società MELFI
è stata deferita
per responsabilità presunta (art. 9, comma 3, del Codice di Giustizia
Sportiva);
VI. Antonio PASSALACQUA, tesserato con la società SCALEA 1912 per la
gara
SCALEA 1912 – VALLATA BAGALADI del 18 aprile 2004, terminata 1 –
3,
nonché, per responsabilità oggettiva, la società SCALEA
1912; mentre la
società VALLATA BAGALADI è stata deferita per responsabilità
presunta (art. 9,
comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva);
VII. Alberto NOCERINO e Gianni CALIFANO , calciatori, rispettivamente, della
società BENEVENTO e CHIETI per la gara CHIETI – BENEVENTO del 4
aprile
2004, terminata 2- 0; per responsabilità oggettiva sono state deferite
le società
BENEVENTO e CHIETI;
VIII. Gianni CALIFANO, calciatore del CHIETI, per la gara FERMANA – CHIETI
del 9
maggio 2004, terminata 2 – 1, e per responsabilità oggettiva la
società CHIETI;
IX. Salvatore AMBROSINO, giocatore del GROSSETO, per le gare CHIETI –
CATANZARO del 16 maggio 2004, terminata 1 – 2, e PALMESE – MELFI
del 18
aprile 2004, terminata 2 – 3, e per responsabilità oggettiva la
società U.S.
GROSSETO.
B) Per non aver informato, senza indugio , i competenti organi della F.I.G.C.
di fatti
attinenti allo svolgimento delle gare (art. 6, comma 7, del Codice di Giustizia
Sportiva):
– Luigi DEL NERI, all’epoca allenatore del CHIEVO (gara CHIEVO- SIENA
del
21/03/04);
– Ermanno PIERONI e Massimo LONDROSI, rispettivamente, già presidente
e
direttore sportivo dell’ANCONA (gare ANCONA – CHIEVO del 25 aprile
2004 e
ANCONA- EMPOLI del 9 maggio 2004) e Giovanni GALEONE e Maurizio
TROMBETTA, allenatori dell’ANCONA (gara ANCONA – CHIEVO del 25 aprile
2004);
– Giuseppe PAPADOPULO , Nelso RICCI, Stefano OSTI e Enrico ZANCHI,
rispettivamente, allenatore all’epoca dei fatti, direttore sportivo, dirigente
e
coordinatore ufficio stampa, del SIENA (gara LECCE – SIENA del 7 marzo
2004);
– Italo FARINELLA, tesserato per la società SCALEA (gara SCALEA –
VALLATA
BAGALADI del 18 aprile 2004);
– Salvatore AMBROSINO, calciatore del GROSSETO (gare FERMANA – CHIETI
del maggio 2004, SCALEA 1912 – VALLATABAGALADI del 18 aprile 2004 e
CHIETI – SPORTING BENEVENTO del 4 aprile 2004).
C) Per violazione, in relazione ad una o più gare, dei principi di lealtà,
correttezza e
probità e/o del divieto di scommesse (artt. 1 e 5 del Codice di Giustizia
Sportiva), i signori:
– Giuseppe ALESSI (calciatore tesserato SPEZIA);
– Salvatore AMBROSINO (calciatore, all’epoca dei fatti, tesserato del
GROSSETO), presente in tutti gli atti dell’inchiesta e che durante
l’interrogatorio ha ammesso di essere un assiduo scommettitore;
– Vincenzo BEVO (calciatore tesserato dell’ IGEA VIRTUS BARCELLONA);
– Maurizio CACCAVALE, (calciatore tesserato del PESCARA);
– Gianni CALIFANO (calciatore tesserato del CHIETI);
– Firmino ELIA (calciatore tesserato della PRO PATRIA GALLARATESE);
– Fabrizio FERRIGNO, Luca GENTILI e Ivano PASTORE (calciatori tesserati
del CATANZARO)
– Alfredo FIMIANO (calciatore tesserato del CALCIO COMO);
– Luis LANDINI (calciatore tesserato del SASSUOLO CALCIO);
– Alberto NOCERINO (calciatore tesserato del BENEVENTO);
– Generoso ROSSI, Roberto D’AVERSA e Nicola VENTOLA (calciatori
tesserati all’epoca dei fatti con il SIENA);

Autore

Redazione

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