GARA CASSINO – AVERSA NORMANNA DEL 21 FEBBRAIO 2010 E RECLAMO SOCIETA’ AVERSA NORMANNA (Com. Uff. n. 111/DIV del 23.2.2010)
–
Il Giudice Sportivo,
– letti gli atti ufficiali, il reclamo preannunciato e successivamente motivato nei termini dalla società Aversa Normanna,
o s s e r v a
– che il reclamo in oggetto è stato presentato per richiedere la ripetizione della gara, con l’annullamento del risultato acquisito sul campo, in quanto un asserito errore tecnico dell’arbitro avrebbe costretto la reclamante a disputare la parte finale della gara in inferiorità numerica;
– che in particolare il direttore di gara avrebbe erroneamente ammonito un calciatore della società Aversa Normanna ritenuto responsabile del fallo, che aveva portato alla concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, mentre in realtà il fallo sarebbe stato commesso da altro calciatore;
– che essendo il medesimo già ammonito in precedenza veniva espulso per doppia ammonizione;
– che a sostegno delle proprie asserzioni la reclamante allegava al ricorso le immagini televisive dell’evento;
– che a norma dell’art. 35 comma 1 n. 2 del C.G.S., gli Organi di Giustizia Sportiva hanno facoltà di utilizzare riprese televisive quale mezzo di prova esclusivamente al fine di determinare un errore di persona allo scopo di comminare la relativa sanzione al soggetto colpevole dell’infrazione;
– che tale ultima fattispecie può integrarsi solo con la presentazione di un ricorso finalizzato alla revoca del provvedimento disciplinare;
– che nel ricorso in esame, non è contenuta tale richiesta, bensì l’istanza innanzi evidenziata per la quale la prova televisiva non è ammessa;
– Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
– di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Aversa Normanna, confermando il risultato della gara acquisito sul campo (Cassino 2 – Aversa Normanna
1);
– La tassa va addebitata. 113/392
GARE DEL 28 FEBBRAIO E 1° MARZO 2010
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA’
AMMENDA
€ 1.500,00 NOICATTARO CALCIO S.R.L. per condotta gravemente antisportiva, in quanto i raccattapalle durante il secondo tempo di gara ritardavano sistematicamente le restituzioni dei palloni, causando ritardo alla ripresa del gioco.
€ 300,00 CATANZARO S.P.A. perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore tre fumogeni.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 MARZO 2010
LAURIOLA MATTEO (MANFREDONIA CALCIO S.R.L.)
per comportamento reiteratamente offensivo verso l’arbitro durante la gara (espulso).
MASSAGGIATORE
AMMONIZIONE
DORA DARIO (MONOPOLI S.R.L.)
per proteste verso l’arbitro durante la gara (espulso). 113/393
ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
LIMONE ENRICO (SCAFATESE CALCIO S.R.L.)
per comportamento offensivo verso l’arbitro al termine della gara (espulso).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BUCARO GIOVANNI (MANFREDONIA CALCIO S.R.L.)
per atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro durante la gara (espulso).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SHIBA HENRI (BARLETTA CALCIO S.R.L.)
per avere rivolto al pubblico un gesto offensivo e provocatorio.
SOVIERO SALVATORE (JUVE STABIA S.P.A.)
per atto di violenza verso un avversario, al termine del primo tempo di gara, al rientro agli spogliatoi.
NOSSA DEVIS (MANFREDONIA CALCIO S.R.L.)
per avere volontariamente colpito con un calcio da tergo un avversario
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
IDDA RICCARDO (BRINDISI 1912 S.R.L.)
per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ANGOTTI ATTILIO (IGEA VIRTUS BARCELLONA SRL)
per condotta scorretta verso un avversario e per proteste verso l’arbitro. 113/394
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (VIII INFR)
BIANCIARDI STEFANO (CASSINO S.R.L.)
PIRRONE FRANCESCO (VIBONESE CALCIO S.R.L.)
BURGOS AUGUSTO (VICO EQUENSE CALCIO SRL)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (IV INFR)
SPORTILLO PIETRO (BARLETTA CALCIO S.R.L.)
BATTISTI RAFFAELE (BRINDISI 1912 S.R.L.)
CARCIONE IMPERIO (BRINDISI 1912 S.R.L.)
MOSCIARO MANOLO (CATANZARO S.P.A.)
ACOGLANIS DIEGO HERNAN (JUVE STABIA S.P.A.)
BIAVA RAFFAELE (VIBONESE CALCIO S.R.L.)
RICCOBONO VINCENZO (VIBONESE CALCIO S.R.L.)