Non ci sarà Nicolò Brighenti nella sfida che il Catanzaro affronterà sabato al “Picco” contro lo Spezia. Il difensore giallorosso è stato fermato per un turno avendo raggiunto la quinta ammonizione. Nessuno squalificato, invece, tra le fila dei liguri.
Di seguito il comunicato ufficiale delle decisioni del giudice sportivo relative alla 22^ giornata del campionato di serie B.
SOCIETA’
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata ritorno
sostenitori delle Società Brescia, Catanzaro, Cittadella, Cremonese, Lecco, Modena, Sampdoria, Spezia, Sudtirol e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque petardi e quattro fumogeni, sul terreno di giuoco un fumogeno che, al 9° del primo tempo, costringeva l’Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto ed infine lanciato un fumogeno in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco sei fumogeni che costringevano l’Arbitro, in due occasioni, ad interrompere la gara per complessivi cinque minuti, e lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e due bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco quattro fumogeni che costringevano l’Arbitro, in due occasioni, ad interrompere la gara per complessivi quattro minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un petardo e nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni e nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCO per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
ODENTHAL Cas Ruben (Como): per avere, al 15° del secondo tempo, con il pallone lontano, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
FAVILLI Andrea (Ternana): per avere, al 46° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un epiteto offensivo.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ANDRADE David Nicolas (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
BENALI Ahmad (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
BRIGHENTI Nicolo (Catanzaro): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
DO LAGO PONTES ESTEVES Tomas (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
GHILARDI Daniele (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
TRAMONI Lisandru (Pisa): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
VAZQUEZ Franco Damian (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
PRASZELIK Mateusz Jakub (Cosenza)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
UNDICESIMA SANZIONE
BRANCA Simone (Cittadella)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
VENTURI Michael (Cosenza)
OTTAVA SANZIONE
NASTI Marco (Bari)
SETTIMA SANZIONE
BELLUSCI Giuseppe (Ascoli)
CANESTRELLI Simone (Pisa)
FLORENZI Aldo (Cosenza)
KOUDA Rachid (Spezia)
SESTA SANZIONE
ESPOSITO Salvatore (Spezia)
GIOVANE Samuel (Ascoli)
GONZALEZ Facundo (Sampdoria)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
MAJER Zan (Cremonese)
NIELSEN Oliver Abildgaa (Como)
SVERKO Marin (Venezia)
TESSMANN Francis Tanner (Venezia)
TERZA SANZIONE
ANTISTE Janis Sael (Reggiana)
BATTISTELLA Thomas (Modena)
BELLEMO Alessandro (Como)
MARTELLA Bruno (Feralpisalo’)
SECONDA SANZIONE
BERGONZI Federico (Feralpisalo’)
MASUCCI Gaetano (Pisa)
PIETRA Niccolo (Spezia)
RICCIO Alessandro Pio (Modena)
PRIMA SANZIONE
ABREGO FEDERICCI Gonzalo Damian (Cremonese)
CARRIERO Giuseppe Mattia (Cittadella)
GALLI Giorgio (Lecco)
OSORIO PAREDES Yordan Hernando (Parma)
RANOCCHIA Filippo (Palermo)
STRENG David Jeremiah (Ascoli)
VALZANIA Luca (Ascoli)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
UNDICESIMA SANZIONE
BIANCO Alessandro (Reggiana)
SETTIMA SANZIONE
SALVI Alessandro (Cittadella)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
FELICI Mattia (Feralpisalo’)
TERZA SANZIONE
PANDOLFI Luca (Cittadella)
SECONDA SANZIONE
CARACCIOLO Antonio (Pisa)
ALLENATORI
AMMONITI
SECONDA SANZIONE
NESTA Alessandro (Reggiana)
DIRIGENTI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GORETTI Roberto (Reggiana): per avere, al 40° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato reiteratamente l’operato arbitrale.
PREPARATORI ATLETICI
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
PETRICHIUTTO Nazareno (Sudtirol)
ALTRI TECNICI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
VIOLA Luigi (Cosenza): per avere, al 19° del secondo tempo, contestato in modo irrispettoso l’operato arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.