Brevi

Comunicazione F.I.G.C. sui deferimenti. Appello entro due giorni dalla sentenza

Il Catanzaro è stato deferito il  13/03/2008

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 88/A della F.I.G.C., pubblicato in data 10 Aprile

2008:

Comunicato Ufficiale n. 88/A

Il Presidente Federale

− preso atto che, innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, sono pendenti i

seguenti procedimenti:

1) procedimento (S.S. Lanciano) incardinato con atto di deferimento del 13/03/2008

prot. 3511/672pf07-08/SP/ma;

2) procedimento (U.S. Castelnuovo Garfagnana) incardinato con atto di deferimento del

13/03/2008 prot. 3512/674pf07-08/SP/ma;

3) procedimento (A.S. Viterbese Calcio) incardinato con atto di deferimento del

13/03/2008 prot. 3513/678pf07-08/SP/ma;

4) procedimento (Olbia Calcio) incardinato con atto di deferimento del 13/03/2008

prot. 3514/677pf07-08/SP/ma;

5) procedimento (F.C. Catanzaro) incardinato con atto di deferimento del 13/03/2008

prot. 3515/676pf07-08/SP/ma;

6) procedimento (Teramo Calcio) incardinato con atto di deferimento del 14/03/2008

prot. 3536/675pf07-08/SP/ma;

7) procedimento (Sassari Torres 1903) incardinato con atto di deferimento del

18/03/2008 prot. 3606/692pf07-08/SP/ma;

8) procedimento (A.S. Varese 1910) incardinato con atto di deferimento del 18/03/2008

prot. 3608/693pf07-08/SP/ma;

9) procedimento (Pescara Calcio) incardinato con atto di deferimento del 27/03/2008

prot. 3772/673pf07-08/SP/ma

ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione ai suddetti

procedimenti nella eventuale fase di appello, in quanto il relativo esito potrebbe anche

avere incidenza sulla classifica dei Campionati interessati;

– visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

gli eventuali procedimenti di appello avverso le decisioni della Commissione

Disciplinare Nazionale riguardanti i procedimenti sopra indicati saranno così regolati:

a) le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale potranno essere impugnate

da quanti ne avranno diritto entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle

stesse sui Comunicati Ufficiali;

b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Corte di

Giustizia Federale o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito

della richiesta (accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli

atti ufficiali;

c) nel caso in cui venga fatta richiesta di copia degli atti:

– la Segreteria della Corte di Giustizia Federale provvederà a porre gli stessi a

disposizione degli interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della

Corte stessa nel giorno da quest’ultima fissato;

– le parti appellanti, nell’impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia

degli atti, dovranno darne contestuale comunicazione telegrafica alle controparti,

allegando alla richiesta che andranno a depositare presso la Segreteria della Corte di

Giustizia Federale le relative ricevute;

– le controparti, ove intendano anch’esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il

giorno successivo alla ricezione della comunicazione, provvedere al ritiro presso la

Segreteria della Corte di Giustizia Federale;

– le parti appellanti, entro il secondo giorno successivo al ritiro della copia degli atti,

dovranno depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere

depositate anche per conoscenza delle controparti;

– le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte di

Giustizia Federale dell’avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle

copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione;

entro il termine di un giorno dal ritiro della copia dei motivi potranno provvedere al

deposito di proprie controdeduzioni;

– copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle

parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria

della Corte di Giustizia Federale.

d) nel caso in cui non venga fatta richiesta degli atti:

– copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere

depositata anche per conoscenza delle controparti;

– le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte di

Giustizia Federale dell’avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle

copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione;

entro il termine di un giorno dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le

controparti potranno depositare proprie controdeduzioni;

– copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle

parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria

della Corte di Giustizia Federale.

Autore

Salvatore Ferragina

Scrivi un commento