COMUNE – Emessa ordinanza per accorgimenti su zanzara tigre

Il settore igiene ambientale di palazzo de Nobili ha provveduto ad emanare l’apposita ordinanza per il controllo e la prevenzione delle infestazioni da Aedes albopictus(cd. “zanzara tigre”) nel territorio del Comune .
Il decreto porta la firma del dirigente del settore, Ing. Giovanni Ciampa. Testo dell’ordinanza:
“ CONSIDERATA l’attuale diffusione della così detta “Zanzara tigre” (Aedes Albopictus), favorita dalle mutate condizioni meteoclimatiche verificatesi in Italia nell’ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell’umidità particolarmente nei mesi da Aprile ad Ottobre assimilabili a quelle del Sud-Est Asiatico da cui la zanzara ha origine;
VISTA la rilevanza che il fenomeno ha assunto a livello nazionale come documentato dall’Istituto Superiore di Sanità che ha ritenuto opportuno diramare linee-guida per la sua prevenzione e controllo;
VISTA la specifica richiesta avanzata dall’Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. n° 7 di Catanzaro, datata 12 Marzo 2006, finalizzata alla emanazione di ordinanza prescrittiva nei confronti di diverse categorie di soggetti, affinché evitino la formazione anche in piccole raccolte di acque stagnante nelle aree pubbliche e private (es. vasi e sottovasi, abbeveratoi per animali, grondaie vecchie, copertoni esposti o abbandonati, tombini con lunga permanenza di acqua sul fondo, ecc.) da Aprile ad Ottobre, per rendere più efficace la propria attività di disinfestazione;
CONSIDERATO che la zanzara Aedes albopictus ha scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la mobilità e l’insediamento di tale insetto anche in luoghi finora non interessati dalla sua presenza;
TENUTO PRESENTE che le larve di tutte le specie di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova (tombini, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l’irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatoi, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica, ecc.), si ritiene necessario effettuare interventi di informazione rivolti a tutta la cittadinanza in merito ai comportamenti da adottare onde evitare che le aree private (cortili giardini) siano infestate, ed alle attività più a rischio, affinché vengono adottate le misure atte ad evitare la presenza anche di piccole raccolte d’acque stagnante;
RAVVISATA la necessità di adottare adeguate misure di prevenzione per la tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente atte ad evitare, o quantomeno a limitare, la diffusione dei citati insetti nel territorio comunale (pertanto anche su aree private) anche mediante l’emissione di apposita ordinanza contenente disposizioni comportamentali a tutti i cittadini e a chi svolge attività lavorative particolarmente a rischio;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n 267/2000 e s. m. i.;
VISTO il R. D. n° 1265/34 e s. m. i.;
VISTO il Regolamento per le applicazioni delle sanzioni approvato con deliberazione del C. C. n° 53 del 1 Ottobre 2004.

ORDINA
A tutta la cittadinanza, agli amministratori condominiali, ai responsabili o conduttori di aree o edifici, ivi comprese le Pubbliche Amministrazioni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza di:

– eliminare, in ambito privato e pubblico qualsiasi prolungata raccolta d’acqua all’aperto (sottovasi di piante e simili, pneumatici, teli di nylon che formano pozze artificiali, barattoli, secchi e bidoni) svuotando l’acqua sul terreno;
– non abbandonare, sia in luogo pubblico che in area privata, oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione (esempio copertoni usati, carriole, scatole di metallo, sacchetti e teli di plastica, ecc.) ove possa raccogliersi acqua piovana e di conseguenza svilupparsi larve di zanzare;
– procedere ove si tratti di oggetti e contenitori di notevoli dimensioni (cisterne, vasche, ecc.), alla loro copertura mediante strutture idonee, teli plastici o zanzariere a maglia fine;
– provvedere, nel periodo dal 1 Aprile al 31 Ottobre di ogni anno, ad effettuare su quelle raccolte d’acqua presenti all’aperto anche nelle proprietà private e non eliminabili (pozzetti di raccolta delle acque pluviali), trattamenti larvicidi periodici utilizzando prodotti insetticidi a bassa tossicità reperibili in commercio.

ORDINA ALTRESI’

– a coloro che per fini commerciali o altro titolo possiedono e detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili tipo i campi gioco e gli stoccaggi di rifiuti, è di norma vietato l’accatastamento o l’utilizzo all’esterno di pneumatici, salvo che non vengano attuate le seguenti misure idonee ad evitare qualsiasi accumulo di acqua al loro interno:
1. i pneumatici dovranno essere disposti a piramide dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoperti con telo impermeabile od altro sistema idoneo, tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
2. dovrà essere effettuata idonea disinfestazione con insetticidi a base di piretroidi di sintesi, entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica, dei pneumatici privi di copertura;
3. dovrà essere ridotto al minimo il tempo di stoccaggio dei pneumatici fuori uso in maniera da non accumulare quantità difficilmente gestibili;

– ai responsabili dei cantieri è fatto obbligo di tenere pulita e sgombra da tutti i rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo l’area di pertinenza, evitando tassativamente l’abbandono definitivo o temporaneo di contenitori ed oggetti di qualsiasi natura e dimensione (es. copertoni usati, carriole, scatole di metallo, sacchetti e teli di plastica, ecc.) nei quali potrebbe raccogliersi acqua piovana e di conseguenza svilupparsi larve di zanzare.

– al responsabile delle aree cimiteriali di:
1. evitare il deposito all’aperto dei materiali di risulta delle attività cimiteriali;
2. eliminare l’acqua dei sottovasi nelle zone coperte ed eliminare i sottovasi nelle aree scoperte;
3. riempire di sabbia tutti i recipienti inutilizzati o contenti fiori di plastica;
4. mettere a conoscenza i frequentatori dei cimiteri sulle norme precauzionali di cui sopra anche mediante esposizioni di cartelli;

AVVERTE

che la responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti in cui le inadempienze saranno riscontrate. I trasgressori saranno passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da €.50,00 a €. 500,00 prevista dall’art. 5 del Regolamento per le applicazioni delle sanzioni approvato con deliberazione del C. C. n° 53 del 1 Ottobre 2004.

DISPONE

Sono incaricati della vigilanza per l’ottemperanza alla presente ordinanza e per irrogare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale e l’A.S.L.n°7 di Catanzaro. La vigilanza si esercita mediante sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti larvicidi e/o degli attestati di avvenuta disinfestazione rilasciati da imprese specializzate.

Di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni e di dare inoltre la massima pubblicità alla medesima mediante affissione sull’intero territorio comunale, nonché di procedere alla trasmissione alle associazioni di categoria direttamente interessate, al Comando di Polizia Municipale ed all’A.S.L. n° 7 di Catanzaro”.

(DNA)

Autore

Redazione

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