GARE DEL 1° FEBBRAIO 2004
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le
seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA’
AMMENDA
⬠3.250,00 GIULIANOVA CALCIO S.R.L. perchè propri
sostenitori in campo avverso lanciavano fumogeni all’inizio e durante tutta
la gara e indirizzavano grida e versi espressivi di discriminazione razziale,
perchè non risulta che fossero connessi a specifiche vicende agonistiche
nei confronti di calciatori di colore della squadra locale, non risultando
alcun comportamento dei sostenitori o della società diretti ad attenuare
o interrompere le suddette manifestazioni.
⬠2.500,00 L’AQUILA CALCIO S.P.A. perchè propri
sostenitori in campo avverso lanciavano contro il vetro divisorio petardi
di notevole potenza che esplodendo mettevano in pericolo la incolumitÃ
personale, tanto che alcuni appartenenti alle forze dell’ordine subivano lesioni
personali che li costringevano a controllo ospedaliero; altri lanci simili
erano successivamente reiterati e anch’essi indirizzati verso le forze dell’ordine.
⬠2.250,00 SAMBENEDETTESE CALCIO SRL perchè propri
sostenitori in campo avverso colpivano con fitto lancio di sputi un assistente
arbitrale al viso e per tutta la persona; lo stesso era inoltre fatto oggetto
del lancio di bottiglie di plastica una delle quali lo colpiva al capo senza
danni, e di monete, una delle quali lo raggiungeva ad una mano provocandogli
lieve dolore; per cori offensivi dell’opposta tifoseria.
⬠1.750,00 MARTINA S.R.L. per lancio di sputi che colpivano
per circa dieci volte un assistente arbitrale; per esposizione di striscioni
offensivi dell’opposta tifoseria e delle forze dell’ordine.
⬠750,00 ACIREALE S.R.L. per indebita presenza di persone
non autorizzate a bordo del campo e negli spogliatoi, dovuta a diretta responsabilitÃ
della società ; per lancio di fumogeni e bottiglie piene d’acqua, senza
colpire; per esposizione di uno striscione di protesta.
⬠600,00 LANCIANO S.R.L. per ripetuto lancio di palle
di neve nei confronti della terna e dei calciatori ospiti, senza colpire;
altri lanci della stessa natura si ripetevano durante la gara ed al termine
della stessa.
⬠600,00 SPORTING BENEVENTO S.R.L. per lancio prima
e durante la gara di petardi e di qualche bottiglia di plastica vuota; in
altre occasioni venivano scagliati accendini, un orologio ed alcuni fumogeni,
senza conseguenze.
⬠500,00 CALCIO CHIETI S.P.A. per lancio prima dell’inizio
e durante la gara di fumogeni e numerose bottigliette d’acqua anche piene
ed altri piccoli oggetti, senza colpire.
⬠400,00 CATANZARO SPA perchè propri sostenitori
in campo avverso lanciavano alcuni fumogeni, petardi ed una bottiglia di plastica,
senza colpire.
⬠250,00 CROTONE S.R.L. per lancio di alcune bottiglie,
senza colpire.
⬠250,00 TERAMO CALCIO S.P.A. per lancio di alcuni fumogeni
allâinizio del secondo tempo, senza conseguenze.
⬠150,00 VITERBESE CALCIO 90 SRL perchè propri
sostenitori in campo avverso accendevano prima dell’inizio due fumogeni, senza
conseguenze.
⬠100,00 FOGGIA CALCIO SRL per lancio di un bengala
durante la gara.
DIRIGENTE
INIBIZIONE a svolgere ogni attività in seno
alla F.I.G.C. (art. 14/e C.G.S.) fino a tutto il 9 FEBBRAIO 2004 al Signor
QUARTIGLIA ALESSANDRO (GIULIANOVA CALCIO
S.R.L.) per comportamento irriguardoso verso l’arbitro al termine della gara.
ALLENATORI
AMMONIZIONE
PAGLIARI DINO (CALCIO CHIETI S.P.A.)
per proteste verso l’arbitro e comportamento non regolamentare in campo durante
la gara (espulso).
MASSAGGIATORE
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DAMIANI MASSIMILIANO (SAMBENEDETTESE CALCIO SRL) per comportamento offensivo
verso un assistente arbitrale durante la gara (espulso).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MASCHIO ANTONIO (SAMBENEDETTESE CALCIO SRL)
per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di
gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ANASTASI MAURIZIO (ACIREALE S.R.L.)
per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco (r.A.A.).
ROSSI FRANCESCO (CROTONE S.R.L.)
per avere bloccato un avversario lanciato a rete senza ostacolo.
DI MEO GIUSEPPE (TARANTO CALCIO SRL)
per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco (r.A.A.).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’IN AMMONIZIONE
(VIII INFR)
PARIS ROCCO (LANCIANO S.R.L.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE
(IV INFR)
SURIANO ANDREA (ACIREALE S.R.L.)
PERRA MASSIMO (FERMANA CALCIO S.P.A.)
ZAMINGA CLAUDIO (FERMANA CALCIO S.P.A.)
STEFANI DAVID (FOGGIA CALCIO SRL)
ISOLINI LUCA (L’AQUILA CALCIO S.P.A.)
FERREIRA PINTO ADRIANO (LANCIANO S.R.L.)
MOLINO LUIGI (SPORTING BENEVENTO S.R.L.)
CAZZOLA UMBERTO (VIS PESARO 1898 S.R.L.)
VEZZOSI ROBERTO (VIS PESARO 1898 S.R.L.)