ALTROCONSUMO – Giudice di Pace dispone sospensione confisca motociclo

Violati i principi di uguaglianza e responsabilità penale personale – sanciti dalla Costituzione agli articoli 3 e 27 – ed evidenziata la disparità di trattamento della Pubblica Amministrazione nei confronti del cittadino/utente.

Sono questi alcuni dei punti cardine del ricorso presentato dall’avvocato Rossana Greco, e accolto dal Giudice di Pace di Catanzaro, nei confronti di un provvedimento di confisca di un motociclo ad un minorenne catanzarese fermato dalle forze dell’ordine perché senza casco protettivo.
Ne dà notizia il Comitato Difesa Consumatori – Altroconsumo della Calabria, secondo il quale la portata innovativa del provvedimento emesso dal giudice catanzarese sta proprio nel fatto che, sebbene la tematica del sequestro dei motocicli sia in questi mesi ampiamente discussa – si ricorderà che proprio l’avvocato Greco per Altroconsumo aveva ottenuto nell’ottobre scorso la sospensione del sequestro di un motociclo – con il provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Catanzaro nei giorni scorsi, si sospende l’esecuzione della confisca del motociclo. La confisca, infatti, è il provvedimento di sanzione emesso dalla Prefettura ed in base al quale il motociclo non è più del legittimo proprietario ma viene venduto all’asta.
Il Giudice di Pace di Catanzaro, quindi, ha dato ragione ad un cittadino catanzarese che, dopo aver subito il sequestro del ciclomotore del figlio minorenne, fermato ad un posto di blocco senza casco protettivo, aveva ricevuto nei giorni scorsi un’ingiunzione avente ad oggetto proprio la confisca. Provvedimento, quest’ultimo, che il Giudice di Pace ha sospeso disponendo l’immediata restituzione del mezzo al legittimo proprietario.
“Abbiamo impugnato il provvedimento del Prefetto di Catanzaro – commenta l’avvocato Rossana Greco, legale di Altroconsumo – innanzitutto perché la normativa sulla confisca, a nostro avviso, viola il principio d’uguaglianza della Carta Costituzionale; ciò perché a fronte di violazioni identiche o analoghe, la norma stabilisce la sanzione della confisca del mezzo solo se la violazione è commessa utilizzando un motociclo e non anche quando sia commessa utilizzando un altro tipo di veicolo, ad esempio una automobile. La sanzione della confisca, infatti, non è invece prevista nel caso in cui un conducente di una automobile non allacci le cinture di sicurezza. Non si capisce in base a quale ratio debba vedersi confiscato il veicolo colui che non si è allacciato il casco mentre ciò non è previsto, né possibile, quando lo stesso soggetto, alla guida di una autovettura, circoli senza le cinture di sicurezza allacciate. In entrambi i casi si tratta di una violazione alle norme del Codice della Strada, ma nel primo caso il soggetto, oltre ad essere sanzionato pecuniariamente, perde la proprietà del mezzo che viene forzatamente venduto, mentre nel secondo lo stesso soggetto, questa volta automobilista, rischia la sola sanzione pecuniaria”.
“Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione – prosegue l’avvocato Greco – non è in alcun modo ammissibile una disparità di trattamento tra chi conduce una moto o ciclomotore e chi guida un autoveicolo e, soprattutto, in presenza di violazioni e trasgressioni relative agli stessi articoli del Codice della Strada”.
“Infine – conclude l’avvocato Greco – abbiamo impugnato il provvedimento perché riteniamo che sia in palese contrasto con l’articolo 27 della Carta costituzionale, che sancisce che «la responsabilità penale è personale». È’ noto, infatti, che l’articolo 3 della legge di depenalizzazione 689/81 statuisce che «nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa colposa o dolosa», ragione per cui, la sanzione della confisca del ciclomotore o della moto, per la mancanza da parte dell’organo accertatore di ogni accertamento sull’autore dell’infrazione, colpisce inevitabilmente ed esclusivamente il proprietario di detto veicolo, in questo caso il padre del giovane minorenne alla guida della moto, con evidente violazione del principio della personalità, oltre quello già esposto dalla ragionevolezza, per la sproporzione della sanzione”.
L’avvocato Greco, citando alcuni recenti pronunciamenti di altri Giudici di Pace italiani, fa notare come “non ci sia alcuna proporzione tra l’illecito e la sanzione. A fronte di violazioni di piccola rilevanza, punite con una modesta sanzione amministrativa, viene infatti prevista una sanzione accessoria come la confisca la quale porta alla definitiva “perdita” della proprietà del mezzo, con danni enormi per le finanze di colui che, con fatica, ha acquistato la moto od il ciclomotore che, adesso, gli viene definitivamente sottratto”. (Da DNA)

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Redazione

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