SERIE “C/2”
GARA CELANO O. – VAL DI SANGRO DEL 3 SETTEMBRE 2006 E RECLAMO
SOCIETA’ CELANO O. (Com. Uff. n. 10/C del 5.9.2006)– Si dà atto che la società Celano O. non ha fatto seguito al preannuncio di reclamo di cui al Comunicato Ufficiale in oggetto, con conseguente rinuncia al reclamo stesso, ai sensi dell’art. 29 comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva.
– Rimane quindi confermato il risultato della gara acquisito in campo Celano Olimpia 0 – Val di Sangro 1.
– La tassa va incamerata (art. 29 comma 8 C.G.S.).
GARA PERGOCREMA – CARPENEDOLO DEL 3 SETTEMBRE 2006
– Il Giudice Sportivo, in base ai poteri d’ufficio previsti dall’art. 24 C.G.S., in ordine alla verifica della regolarità delle gare rileva:
– che il calciatore Bonomi Matteo era stato sanzionato da squalifica per una giornata effettiva di gara per recidività in ammonizioni (II Infrazione) in occasione della gara Play-off SALO’ – RODENGO SAIANO nel Campionato di Serie D 2005-2006 disputata in data 21 Maggio 2006, allorchè militava nella società RODENGO SAIANO e che lo stesso non aveva scontato, non avendo la società di appartenenza disputato altra gara di Campionato nella predetta stagione.
– I suddetti dati emergono documentalmente dal Comunicato Ufficiale n. 172 del 22.5.2006 del Comitato Interregionale L.N.D.
– Tali essendo le emergenze comprovate dagli atti richiamati e sul presupposto che il calciatore in parola trasferito in forza alla Società Pergocrema è stato da questa impiegato nella gara ufficiale del Campionato Serie C2 indicata in oggetto, è evidente che egli non aveva scontato a tale data la giornata di squalifica inflittagli e deve ritenersi che ricorrano nel caso in esame le condizioni previste dall’art. 17 comma 6 del C.G.S.
– La norma statuisce che le squalifiche non scontate nella stagione sportiva in cui sono state erogate devono esserlo, anche per il residuo, in quella o in quelle successive.
– Il principio (per espresso richiamo normativo) vale anche se e quando il calciatore sanzionato abbia cambiato società.
– In forza della stessa disposizione di legge, poi, la o le giornate di squalifica residue devono essere scontate in occasione delle gare ufficiali nelle quali è impegnata la prima squadra della nuova società di appartenenza.
– Le conseguenze devono pertanto, obbedire alla disposizione sanzionatoria di cui all’art. 12 comma 5 lett. a) del C.G.S.
– Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
a) di infliggere alla società Pergocrema la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Carpenedolo.
b) di infliggere al calciatore Bonomi Matteo (Pergocrema) una ammonizione (I INFR), per avere partecipato alla gara in oggetto senza averne titolo, in quanto colpito da precedente provvedimento di squalifica non ancora scontata.
GARE DEL 17 SETTEMBRE 2006
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA’
AMMENDA
€ 1.500,00 BENEVENTO CALCIO S.P.A. perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano ed accendevano nel proprio settore, bengala e fumogeni, uno dei quali lanciato sul terreno di gioco provocava breve interruzione della gara per la sua rimozione; perchè l’inizio del secondo tempo è stato ritardato di circa cinque minuti su richiesta nel dirigente dell’ordine pubblico in quanto tifosi del Benevento si scontravano con le forze dell’ordine lanciando contro gli stessi vari oggetti senza provocare danni a persone.
€ 500,00 MELFI S.R.L. perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere un petardo, senza
€ 500,00 MELFI S.R.L. perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere un petardo, senza
conseguenze, ed intonavano cori offensivi nei confronti del Presidente della squadra avversaria ed al termine della gara
lanciavano numerosi oggetti, sul terreno di gioco.
€ 500,00 PRATO SPA per lancio di bottigliette d’acqua verso un assistente arbitrale, senza colpire, ad opera di propri sostenitori in campo avverso.
€ 400,00 REGGIANA 1919 S.P.A. perchè un proprio sostenitore in campo avverso scavalcava la recinzione e si portava sul terreno di gioco prontamente fermato e allontanato dalle forze dell’ordine.
€ 300,00 CALCIO POTENZA S.R.L. perchè propri sostenitori introducevano nello stadio facendoli esplodere nel proprio settore un petardo e tre fumogeni, senza conseguenze.
€ 300,00 CASTELNUOVO GARFAGNANA SRL perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano nello stadio e successivamente accendevano e lanciavano sul terreno di gioco, due fumogeni, senza conseguenze.
€ 300,00 GIUGLIANO S.R.L. perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano nello stadio e facevano esplodere un petardo, senza conseguenze.
€ 300,00 RIETI S.R.L. perchè persone non identificate all’interno degli spogliatoi pronunciavano frasi irriguardose verso l’arbitro.
DIRIGENTE
INIBIZIONE a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. (art.14/e C.G.S.) fino a tutto il 31 DICEMBRE 2006 al Signor PITINO MARCELLO (ANDRIA BAT S.R.L.) perchè, al termine della gara, dopo aver reiteratamente protestato nei confronti dell’arbitro , lo spintonava e lo offendeva con frasi ingiuriose. Tale comportamento veniva dallo stesso ripetuto nella zona antistante degli spogliatoi.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
D’ EBOLI COSIMO (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)
per comportamento offensivo verso l’arbitro al termine della gara (allenatore in seconda).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FIORIO FLAVIO (CARPENEDOLO S.R.L.)
per comportamento non regolamentare in campo e per atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro durante la gara (espulso, allenatore in seconda).
SERGIO RAFFAELE (NOCERINA 1910 S.R.L.)
per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale durante la gara e perchè dopo la notifica del provvedimento protestava platealmente e dava due calci alla panchina danneggiandola (r.A.A.).
FERAZZOLI GIUSEPPE (RIETI S.R.L.)
per atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro al termine della gara.
AMMONIZIONE
BRACCIALI UMBERTO (PRATO SPA)
per comportamento non regolamentare in campo durante la gara (espulso, allenatore in seconda).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PARIS ROCCO (MONOPOLI S.R.L.)
per atto di violenza consistito nell’aver colpito volontariamente al viso un avversario con una gomitata durante una fase del gioco, nel tentativo di conquistare il pallone.
MOSCIARO MANOLO (SANREMESE CALCIO S.P.A.)
MOSCIARO MANOLO (SANREMESE CALCIO S.P.A.)
per condotta violenta nei confronti di un avversario che doveva ricorrere a cure mediche, prima di riprendere il gioco.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MENGO EDDY (NOCERINA 1910 S.R.L.)
per comportamento offensivo verso l’arbitro.
DE SANZO FABIO (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)
per comportamento offensivo verso l’arbitro.
VANACORE ANTONIO (REAL MARCIANISE CALCIOSPA)
per comportamento offensivo verso l’arbitro.
FOSCHINI ANTONIO (REGGIANA 1919 S.P.A.)
espulso per doppia ammonizione, dopo la notifica del provvedimento, rivolgeva frasi offensive verso l’arbitro e rientrando negli spogliatoi danneggiava con un calcio una struttura dell’impianto sportivo (r.A.e A.A.).
IPPOLITI CRISTIAN (RIETI S.R.L.)
per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale (r.A.A.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MARTINELLI PASQUALE (VAL DI SANGRO S.R.L.)
per avere trattenuto un avversario lanciato a rete senza ostacolo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
SPINELLI FERNANDO (ANDRIA BAT S.R.L.)
entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
PIRRI ALESSIO (BASSANO VIRTUS 55 ST SRL)
entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
MARTINELLI EMANUELE (BENEVENTO CALCIO S.P.A.)
entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
IOZZI GIACOMO (CASSINO 1927 S.R.L.)
per condotta ostruzionistica e per condotta scorretta verso un avversario.
FOSCHINI ANTONIO (REGGIANA 1919 S.P.A.)
entrambe per proteste verso l’arbitro.
MACCHIA PAOLO (ROVIGO CALCIO S.R.L.)
entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
LOCATELLI LUCA (VITERBESE CALCIO S.R.L.)
entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
SERVIDEI CRISTIAN (SPAL 1907 S.P.A.)
perchè al termine della gara ancora sul terreno di gioco colpiva con un violento pugno al volto un avversario provocandogli una ferita sullo zigomo sinistro con conseguente copiosa fuoriuscita di sangue.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CORALLO ALESSANDRO (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)
per atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro al termine della gara.
DIONISI MATTEO (RIETI S.R.L.)
per atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro al termine della gara, negli spogliatoi.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
GABRIELI EMANUELE (CELANO F.C. OLIMPIA S.R.L)
RUSSO MARCO (LUMEZZANE S.P.A.)
SILVA FERNANDES DAVIDE (VARESE 1910 S.R.L.)
Lega Calcio Serie C