SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA:
FRESI Salvatore (Catania): per avere commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a rete.
GALARDO Antonio (Crotone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
MOSCARDI Damiano (Vicenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto
nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA:
CONTICCHIO Alessandro (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
CRISTANTE Filippo (Piacenza): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DAL CANTO Alessandro (Catanzaro): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
FICINI Fabrizio (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
GIAMPIERETTI Flavio (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
INGROSSO Giuseppe (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MOLINARO Cristian (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MORELLO Antonio (Catanzaro): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).
RUSSO Salvatore (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
SCOTTI Paolo (Arezzo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ZANINELLI Marco (Treviso): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ZANINI Nicola (Genoa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato
(Quarta sanzione).
SOCIETA’
Ammenda di ⬠12.500,00 : alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori acceso e
lanciato numerosi fumogeni, al 2° del secondo tempo, così provocando unâinterruzione della gara per quattro minuti; per aver lanciato durante tutto il corso del secondo tempo
bottigliette, accendini, monete sul terreno di giuoco e in direzione di un Assistente; per
aver lanciato, nelle medesime circostanze di tempo, fumogeni sul terreno di giuoco; per
aver fatto esplodere petardi e lanciato bengala nel recinto e sul terreno di giuoco sia
prima dellâinizio sia alla fine della gara, in specie verso calciatori avversari e forze
dellâordine che stavano rientrando negli spogliatoi; per aver esposto per tutta la gara uno
striscione di tenore ingiurioso nei confronti di un calciatore avversario; recidiva.
Ammenda di ⬠7.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori lanciato
fumogeni sul terreno di giuoco, tra il 7° e lâ11° del secondo tempo, con conseguenti
quattro brevi interruzioni della partita; per aver lanciato bottigliette in plastica sul terreno
di giuoco durante il secondo tempo; per aver intonato cori offensivi nei confronti della
Polizia di Stato, durante il secondo tempo; a titolo di responsabilità oggettiva per
indebito ingresso sul terreno di giuoco di due giovani sostenitori, al 50° del secondo
tempo, con conseguente breve interruzione della gara; recidiva.
Ammenda di ⬠6.000,00 : alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori lanciato bengala
e fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco prima dellâinizio; per aver lanciato
fumogeni sul terreno di giuoco ed in direzione di un settore occupato dai tifosi avversari,
in tre occasioni durante il secondo tempo; per aver fatto esplodere petardi e lanciato
bengala e bottigliette in plastica, nel corso del secondo tempo, allâinterno del recinto di
giuoco, in particolare nei pressi di appartenenti alle Forze dellâOrdine e di calciatori
avversari di riserva intenti ad allenarsi; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara
disputata in trasferta; recidiva.
Ammenda di ⬠5.000,00 : alla Soc. VERONA per avere suoi sostenitori fatto esplodere
due petardi nel recinto di giuoco in due occasioni durante la gara; per aver lanciato un
bengala nel recinto di giuoco, al 19° del primo tempo; per aver lanciato, immediatamente
prima dellâinizio del secondo tempo, verso il settore occupato dai sostenitori avversari un
razzo di piccole dimensioni, che si spegneva lungo la traiettoria senza raggiungere gli
spalti; recidiva.
Ammenda di ⬠4.000,00 : alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori lanciato
bottigliette ed accendini verso un Assistente, tra il 15° e il 20° del secondo tempo; per
aver lanciato, al termine della gara, quattro bottigliette in plastica nel recinto di giuoco:
due di esse cadevano a breve distanza dallâArbitro e da un Assistente; recidiva.
Ammenda di ⬠3.500,00 : alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori acceso
fumogeni sugli spalti, che provocavano un ritardo nellâinizio della gara di tre minuti; a
titolo di responsabilità oggettiva per la tardiva presentazione in campo della squadra,
con conseguente ritardo di cinque minuti nellâinizio del secondo tempo; entità della
sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta, quanto al primo episodio.
Ammenda di ⬠1.500,00 : alla Soc. AREZZO per avere suoi sostenitori lanciato
fumogeni sul terreno di giuoco al 1° minuto del primo tempo; recidiva.
Ammenda di ⬠1.000,00 : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori acceso fumogeni nel
settore degli spalti loro riservato, al 10° del secondo tempo; entità della sanzione
attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI â¬
1.500,00
GASPERINI Gianpiero (Crotone): perché, al termine della gara, avvicinatosi nel tunnel
di accesso agli spogliatoi ad un Assistente, pronunciava più volte parole di contenuto
ingiurioso ed irriguardoso nei confronti degli Ufficiali di gara; subito dopo, stringeva con
forza la mano dellâAssistente ripetendo parole irriguardose e di ironico complimento;
infrazione rilevata dal medesimo Assistente.
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI ⬠1.500,00
COLANTUONO Stefano (Perugia): perché, nel corso di tutta la gara, ripetutamente
protestava nei confronti di un Assistente con modalità tali da disturbare lo svolgimento
delle funzioni di questâultimo; pur invitato ad una condotta più disciplinata, insisteva nel
comportamento sopra descritto; infrazione rilevata dal medesimo Assistente.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A
RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’
NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 NOVEMBRE 2004
GUALTIERI Salvatore (Crotone): perché, in violazione ai doveri inerenti il suo ruolo
di dirigente accompagnatore, al termine della gara, avvicinatosi sul terreno di giuoco
allâArbitro, gli urlava parole di contenuto irriguardoso, ripetendo tale condotta sin
davanti alla porta dello spogliatoio.
MASSAGGIATORI
SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 15 NOVEMBRE 2004
LANZARO Antonio (Crotone): perché, a fine gara, nel tunnel di accesso verso gli
spogliatoi, rivolgeva ad un Assistente numerose frasi â talune delle quali anche
volgarmente â irriguardose; infrazione rilevata dal medesimo Assistente..