Facciamo chiarezza su quanto recita il Codice di giustizia sportiva, sulle imputazioni attribuite ai giallorossi, e su che cosa potrebbe accadere, interpretando le varie âpeneâ da scontare caso per caso:
A– caso peggiore in cui durante le udienze viene riconosciuta alla società la responsabilità oggettiva dellâillecito, in modo grave, vale a dire che lâillecito si è verificato ed ha portato palese vantaggio alla società .
B– caso leggero in cui alla società venga riconosciuta la responsabilità oggettiva del presunto illecito, vale a dire che; NON essendo a conoscenza dellâillecito in corso, la stessa, NON ha potuto fare nulla per impedirlo e nemmeno denunciarlo, e poi lo stesso comunque non si è verificato, senza apportare alla società alcun vantaggio.
C– caso migliore in cui durante le udienze, alla società NON venga riconosciuta la responsabilità oggettiva dellâillecito oggettivo e nemmeno presunto, allora non si procede con nessuna sanzione.
Partiamo dal presupposto che lâillecito realmente NON si è verificato, in quanto la partita Chieti-Catanzaro si è svolta regolarmente, e questo lo si deduce dalla visione della stessa, e dal fatto che nessun giocatore e dirigente del Chieti sono coinvolti per la suddetta partita, ma per altre e distinte dalla nostra. Quindi, con chi avrebbe commesso lâillecito la società o il suo tesserato, se nessun soggetto della squadra âamicaâ ne è coinvolto?
Assodata la regolarità della gara, ed assodato che nessun vantaggio è stato ottenuto; si può parlare di tentativo di illecito, e non di illecito. In ogni modo il tentativo di illecito è a tutti gli effetti un comportamento che rientra nei casi dellâarticolo 6. Quindi se tentativo ci è stato, comunque è giustamente da punire soppesandolo caso per caso. Noi non chiediamo grazia, non vogliamo gretto giustizialismo, ma solo giustizia !
Conclusione:
1– Se alla società venisse riconosciuto il caso âBâ sopra esposto, la sanzione potrebbe essere il punto f dellâArt. 13, in modo tale da non penalizzare pesantemente la posizione in classifica in quanto lâillecito non ha effettivamente avuto luogo e la società tenuta all’oscuro, non ne ha tratto alcun vantaggio (quindi i 3 punti di Chieti non sono frutto di illecito). In definitiva, ci potrebbero dare uno o 2 punti di penalizzazione, e non tre, da scontare nel prossimo campionato (risulterebbero INEFFICACI in quello appena finito).
2– Se alla società venisse riconosciuto il caso âCâ sopra esposto, che dovrebbe risultare la conclusione più logica in quanto Lo Giudice parlava con terzi (Sasa Ambrosino) di una partita Chieti â Catanzaro su cui il suo controllo era impossibile (come si è poi puntualmente verificato); allora nessuna sanzione verrebbe attribuita ai giallorossi.
3– Se alla società venisse riconosciuto il caso A sopra esposto, allora la situazione sarebbe più pesante e potrebbero venire applicati anche i punti g) ed h) dell’articolo 13, oppure il punto f) con tanti punti di penalizzazione pari o maggiori all’entità del vantaggio ottenuto con l’illecito. In tale caso la domanda nascerebbe spontanea:
Giustizialismo sportivo oppure mano nera politica per salvare qualche altro club? Una domanda che auspichiamo di non doverci porre in questa occasione.
Di seguito lâarticolo 6 che prefigura il reato di Illecito sportivo, e poi lâarticolo 13 del Codice di giustizia sportiva che ne riassume ed elenca le sanzioni.
Art.6 : Illecito sportivo e obbligo di denunzia
1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.
2. Le società , i loro dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 2, comma 4, il fatto è punito con le sanzioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere g) o h), salva la maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena.
4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o PRESUNTA della società ai sensi dell’art. 9, commi 2 e 3, il fatto è punito, a seconda della sua gravità , con le sanzioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere f), g), h) e i).
Tratto dal âCodice di giustizia sportivaâ
Art.13: Sanzioni a carico delle societÃ
1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme
federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle
seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammenda;
c) ammenda con diffida;
d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
e) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a
due anni;
f) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che
si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in
tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
g) retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di
qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria;
h) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione
agonistica obbligatoria, con assegnazione ad uno dei campionati di categoria
inferiore;
i) non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di
vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
l) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.
2. Alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara
nelle ipotesi previste dall’art. 12 del presente Codice.
Confermiamo la piena fiducia in questa società che ci ha saputo regalare tante soddisfazioni. Il nostro sostegno ed incitamente non mancherà mai.
D.P.