Certa la proclamazione di Mario Oliverio, il nodo che subito dovrà affrontare la commissione elettorale regionale è quello relativo alla proclamazione di Wanda Ferro a consigliere regionale quale candidato presidente non eletto ma più votato rispetto agli altri. Insomma, nella logica della alternanza, capo dell’opposizione nella nuova assemblea regionale calabrese.
Quasi scontata, la cosa, ma in Calabria di scontato non c’e mai nulla per cui ecco che non mancano i riferimenti a quel brutto pastrocchio che è l’ultima legge elettorale regionale per tentare di mettere in discussione quel che logica e norme costituzionali danno per scontato.
Specialmente in una regione dove l’avere eliminato il voto disgiunto porta alla responsabilità del candidato presidente i voti dati a quella coalizione. In soldoni: più di duecentomila calabresi hanno espresso il desiderio di essere governati da Wanda Ferro, ma questo ora non impedisce a qualche maneggione di tentare di escluderla dal ruolo di consigliere regionale.
È il motivo per il quale alla fine una memoria articolata e chiara i rappresentanti della coalizione di Wanda Ferro hanno deciso di scriverla e di consegnarla alla Corte d’appello di Catanzaro incaricata di proclamare gli eletti.
In questa memoria si ribadisce, richiamando tra le altre cose la giurisprudenza del Tar Calabria, la validità dell’articolo 5 della legge costituzionale 1 del 1999.
La norma, che prevede espressamente la proclamazione alla carica di consigliere del candidato a governatore arrivato secondo, costituisce espressione di un principio fondamentale del sistema elettorale a tutela di rappresentanza della minoranza, dunque secondo i delegati della lista di Wanda Ferro non può essere modificata se non da una diversa, ed espressa, previsione normativa.
Non sarebbe questo il caso delle modifiche introdotte dalla legge regionale 19 del settembre 2014, che ha abrogato la seconda parte del comma 2, articolo 1, della legge regionale 1 del 2005.
La parte abrogata nel 2014 faceva salva l’applicazione di due commi della legge 108/1968 a loro volta già modificati dalla legge 43/95 e proprio dalla norma costituzionale del 1999. È questo il nodo su cui si basa la memoria depositata alla Corte d’appello del capoluogo: l’applicazione di un principio costituzionale non necessitava certo di un richiamo da parte della legge regionale, per altro non effettuato da quella del 2005, semplicemente perché ciò avverrebbe in spregio alla gerarchia delle fonti. L’abrogazione di una parte di quel comma, quindi, non sancirebbe l’inapplicabilità della legge costituzionale – che non potrebbe, pena l’incostituzionalità, essere tacitamente abrogata – ma solo delle disposizioni della legge del 1968. Anche senza una specifica previsione della legge regionale, ricordano infatti i delegati della lista di Wanda Ferro, il candidato non eletto è stato sempre proclamato consigliere, come avvenuto con Fava, Abramo e Loiero.
Insomma, una legge regionale non può modificare i cardini di una normativa costituzionale chiara ed esplicita. In verità non ha neanche tentato di farlo, visto che nello statuto regionale (al comma 5bis dell’articolo 59) è espressamente previsto il richiamo alla legge costituzionale del 1999 che, appunto, assicura il seggio al candidato presidente della coalizione sconfitta. Tant’è che in vista della proclamazione di domani del nuovo presidente della Regione, i delegati di Wanda Ferro hanno preferito mettere tutto nero su bianco ed affidarlo alla valutazione delle Corte d’appello.
Intelligenti pauca.
Se vuole rappresentare i suoi elettori lo puo fare benissimo anche senza stipendio.mi sa che il suo problema e proprio il mensile di consigliere , se ne faccia una ragione tanto prima o poi troveranno dove collocarla.<br />
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