CONCORSI PUBBLICI: No ai raccomandati ed ai privilegiati!

Il concorso pubblico costituisce “la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell’amministrazione”. Sulla delicata questione della forza dei concorsi pubblici è tornata la Corte costituzionale con una sentenza (la n. 34, depositata oggi in cancelleria) che ha bocciato una norma di legge regionale.

“Alla regola generale – ha osservato la Corte – si può derogare solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell’esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione”. “La regola del pubblico concorso è pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi”. Richiamando questi paletti i giudici della Consulta hanno cancellato l’art. 2 della legge n. 4 della Regione Calabria. La norma ha autorizzato un ospedale di Catanzaro a coprire il disposto aumento di organico di cinque posti di biologo e due di medico mediante concorso riservato ai soli borsisti impegnati in taluni progetti di ricerca attivati presso presidi ospedalieri locali.

La legge in questione ha ad oggetto la “Definizione del rapporto precario del personale operante presso il Centro Ricerca applicata in Oncologia e Farmacia Tossicologica dell’Azienda Ospedaliera Ciaccio Pugliese” di Catanzaro. La norma giudicata incostituzionale ha riservato il concorso ai ricercatori operanti presso il presidio ospedaliero di Girifalco e presso il Centro di microcitemia dello stesso ospedale “Ciaccio Pugliese”.
Richiamando precedenti pronunce in materia di concorsi pubblici, i giudici costituzionali hanno riconosciuto che l’accesso ad un concorso “possa essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell’ambito dell’amministrazione, ma ciò – hanno sottolineato – fino al limite oltre il quale possa dirsi che l’assunzione nell’amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le possibilità di accesso, per tutti gli aspiranti, con violazione del carattere pubblico del concorso”. Questo ed altro per concludere che, “se nulla può obiettarsi in ordine all’esigenza del consolidamento delle professionalità acquisite deve invece ritenersi che, stante l’esistenza, sul piano nazionale, di più centri e laboratori, nonché di ricercatori per lo studio delle patologie in questione, la riserva concorsuale integrale a favore dei suddetti borsisti sia irragionevole e renda, per questa parte, la scelta legislativa regionale lesiva dei parametri costituzionali di cui agli articoli 51, primo comma” (diritto di tutti i cittadini di accedere ai pubblici uffici, in condizioni di eguaglianza, ndr.) “e 97, primo e terzo comma” (garanzia di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, ai pubblici impieghi si accede mediante concorso, ndr.).
(CNN 26.01.2004)

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