Il concorso pubblico costituisce âla forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dellâamministrazioneâ. Sulla delicata questione della forza dei concorsi pubblici è tornata la Corte costituzionale con una sentenza (la n. 34, depositata oggi in cancelleria) che ha bocciato una norma di legge regionale.
âAlla regola generale – ha osservato la Corte – si può derogare solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nellâesercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazioneâ. âLa regola del pubblico concorso è pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparviâ. Richiamando questi paletti i giudici della Consulta hanno cancellato l’art. 2 della legge n. 4 della Regione Calabria. La norma ha autorizzato un ospedale di Catanzaro a coprire il disposto aumento di organico di cinque posti di biologo e due di medico mediante concorso riservato ai soli borsisti impegnati in taluni progetti di ricerca attivati presso presidi ospedalieri locali.
La legge in questione ha ad oggetto la âDefinizione del rapporto precario del personale operante presso il Centro Ricerca applicata in Oncologia e Farmacia Tossicologica dellâAzienda Ospedaliera Ciaccio Puglieseâ di Catanzaro. La norma giudicata incostituzionale ha riservato il concorso ai ricercatori operanti presso il presidio ospedaliero di Girifalco e presso il Centro di microcitemia dello stesso ospedale âCiaccio Puglieseâ.
Richiamando precedenti pronunce in materia di concorsi pubblici, i giudici costituzionali hanno riconosciuto che lâaccesso ad un concorso âpossa essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nellâambito dell’amministrazione, ma ciò – hanno sottolineato – fino al limite oltre il quale possa dirsi che lâassunzione nellâamministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le possibilità di accesso, per tutti gli aspiranti, con violazione del carattere pubblico del concorsoâ. Questo ed altro per concludere che, âse nulla può obiettarsi in ordine allâesigenza del consolidamento delle professionalità acquisite deve invece ritenersi che, stante lâesistenza, sul piano nazionale, di più centri e laboratori, nonché di ricercatori per lo studio delle patologie in questione, la riserva concorsuale integrale a favore dei suddetti borsisti sia irragionevole e renda, per questa parte, la scelta legislativa regionale lesiva dei parametri costituzionali di cui agli articoli 51, primo comma” (diritto di tutti i cittadini di accedere ai pubblici uffici, in condizioni di eguaglianza, ndr.) âe 97, primo e terzo commaâ (garanzia di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, ai pubblici impieghi si accede mediante concorso, ndr.).
(CNN 26.01.2004)