Intervistiamo

Corso Mazzini: il Tar rigetta l’istanza di 28 cittadini per la nuova mobilità

Traversa:il corso è tornato a vivere

La II sezione del TAR Calabria (presidente Calveri, estensore Burzichelli) ha rigettato la domanda di sospensione cautelare contenuta nel ricorso presentato da 28 cittadini e dalla sezione WWF Italia “per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia” dei seguenti atti: “deliberazione di Giunta Comunale n. 485 del05.09.2011 «Approvazione del progetto sulla nuova mobilità della circolazione stradale nel centro», della «ordinanza del Dirigente Settore Mobilità n. 218 del 07.09.2011»  nonché di tutti gli atti che «dispongono l’istituzione del senso unico di circolazione e della sosta oraria a pagamento sul corso G. Mazzini di Catanzaro».

Accogliendo pienamente le tesi dell’avv. Alfredo Gualtieri, difensore dell’Amministrazione comunale, i giudici hanno sostenuto nell’ordinanza che non sussiste nei fatti alcun pregiudizio grave derivante dagli atti amministrativi contestati. Si legge testualmente nell’ordinanza: “Non si comprende quale particolare pregiudizio subiscano i ricorrenti”. Il TAR ha anche condannato i 28 ricorrenti a rifondere al Comune di Catanzaro le spese, fissate in 1750 euro, oltre agli oneri accessori.

“Un’ordinanza del buon senso e sulla quale non avevamo dubbi, anche sulla base della lucida ed intelligente esposizione dell’avv. Gualtieri che ha dimostrato la strumentalità del ricorso e della richiesta di sospensione degli atti”, ha commentato il sindaco Michele Traversa.

“Il piano del traffico e la rimodulazione della ZTL sul corso, trasformata in “isola pedonale assoluta” nella fascia oraria serale, ha detto ancora l’on. Traversa, hanno ottenuto un notevole gradimento tra i cittadini. Il corso è tornato a vivere. Abbiamo più volte sostenuto, e l’avv. Gualtieri lo ha brillantemente sottolineato nella sua memoria, che si tratta di un esperimento aperto, in evoluzione, che terrà sicuramente nel massimo conto le esigenze di sicurezza e di salvaguardia ambientale”.

L’avv. Gualtieri aveva sostenuto che l’istanza di “sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati” è palesemente inammissibile “stante, non solo, il consolidarsi degli effetti dei provvedimenti oggetto di gravame in vigore dal 24 settembre 2011, quanto anche e soprattutto la totale assenza del grave pregiudizio tanto enfatizzato dai ricorrenti e che, addirittura, lederebbe il “diritto alla salute dei cittadini residenti” e la “salubrità ambientale”.

“Vero è invece,  – ha detto ancora Gualtieri –  che la particolarità della materia trattata, che oltre tutto attinge alla piena discrezionalità delle scelte strategiche dell’Amministrazione Pubblica, di certo non può essere “liquidata” nella “sommaria cognitio” tipica della fase cautelare, tanto più – si ripete – che la nuova regolamentazione del traffico cittadino (con tutto quel che consegue in ordine alla organizzazione anche della segnaletica e della vigilanza su strada) è in via di attivazione ormai da circa tre mesi, con tutto ciò che segue anche per la campagna di ampia pubblicizzazione data ai cittadini residenti e non.

In più (ma ciò ha effetti anche sul “concreto” interesse al ricorso, che sarà oggetto di successiva argomentazione) la regolamentazione “censurata” è stata adottata “in via sperimentale” (così è riportato negli atti) e non avrebbe proprio senso (anche e soprattutto “giuridico”) imporre “per ordinanza giurisdizionale” un forzato “stop” alla sperimentazione che l’Amministrazione comunale – si ripete, nella sua intangibile discrezionalità – ha inteso avviare”.

Autore

Salvatore Ferragina

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