Si e’ conclusa con quattro rinvii a giudizio, tre proscioglimenti totali e l’ammissione di un giudizio abbreviato l’udienza preliminare a carico di otto persone coinvolte nell’inchiesta della Procura della Repubblica relativa al fallimento della “Minerva Airlines”, la compagnia aerea italiana fondata dal gruppo Mancuso nel capoluogo calabrese, con basi all’Aeroporto di Trieste e all’Aeroporto di Padova. Il giudice Gabriella Reijllo, oggi, ha mandato sotto processo, che avra’ inizio il 9 marzo prossimo, quattro componenti del consiglio d’amministrazione della compagnia incriminata, e cioe’ Giovanni Mancuso, Salvatore Mancuso, Giuseppe Ierace, e Pietro Lanza, chiamati a rispondere della sola imputazione di bancarotta preferenziale, per aver secondo le accuse utilizzato somme di denaro per pagare debiti dell’ente all’apertura del fallimento.
Per i quattro imputati sono contemporaneamente cadute le altre due accuse di bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito. Una sentenza di non luogo a procedere per tutte le contestazioni, invece, e’ stata emessa per Gesualda Tucci, Ercole Palasciano, e Maria Rosaria Petitto. Franco Atzeni, infine, ha chiesto ed ottenuto il giudizio abbreviato che sara’ celebrato martedi’ prossimo, 20 dicembre. Il procedimento giudiziario che oggi ha visto concludersi la fase dell’udienza preliminare in precedenza era gia’ approdato al dibattimento davanti al giudice monocratico di Catanzaro che pero’, il 29 marzo 2010, ha restituito gli atti all’Ufficio di procura per via della propria incompetenza funzionale a trattare il processo che, secondo quanto da lui stabilito, doveva essere affidato piuttosto al Tribunale collegiale. La compagnia “Minerva Airlines” e’ stata dichiarata fallita dal tribunale di Catanzaro nell’ottobre del 2003 e, dopo la citazione diretta a giudizio della Procura, otto imputati erano chiamati a rispondere di bancarotta e reati fine connessi al fallimento stesso. Il profilarsi dell’ipotesi di reato di bancarotta “fraudolenta” piuttosto che “semplice”, pero’, ha indotto il primo giudice a cedere il passo al collegio penale, perche’ di questo e’ la competenza per il secondo piu’ grave reato, e ad accogliere, comunque, le eccezioni solevate dal collegio difensivo in merito al fatto che le accuse ipotizzate avrebbero richiesto la fase dell’udienza preliminare, in precedenza “saltata” per via della citazione diretta a giudizio degli imputati. (AGI)