Catanzaro Night News

Libertà di riunirsi e di manifestazione del pensiero

Interrogazione del Coisp presentata  da 

 

D’ALIA – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’interno. -Premesso che:alla libertà di riunirsi e a quella di manifestare il proprio pensiero la Costituzione dedica una parte rilevante delle disposizioni.Tali libertà sono quelle che caratterizzano maggiormente i rapporti tra Stato e cittadini e concorrono in maniera fondamentale adelineare una determinata forma di Stato;il rilievo politico e sociale che la libertà di manifestazione del pensiero possiede è innegabile, tanto da poter essere consideratala “pietra angolare dell’ordine democratico” e il pilastro della società democratica (così la Corte costituzionale con sentenza 17aprile 1969, n. 84). Alla libertà di pensiero è sottinteso il diritto di portare a conoscenza del pubblico fatti di interesse generale,di esprimere la propria opinione su questioni di rilevanza sociale, nonché di criticare l’attività del Governo e della pubblicaautorità;l’art. 21 della Costituzione include non solo la libertà di esprimere le proprie opinioni e di divulgarle con ogni mezzo, ma anche ildiritto di informazione comprensivo sia della libertà di informare che di quella di essere informati e di informarsi. Strettamentecollegato a tale diritto vi è la libertà di riunirsi pacificamente e senz’armi, che la Carta costituzionale riconosce a tutti i cittadiniall’art 17: tale articolo rappresenta la modalità di svolgimento delle riunioni come fenomeno del mondo reale, funzionale ancheall’esercizio del diritto di pensiero;la riunione è un diritto autonomo e non strumentale, anche perché la stessa Costituzione all’articolo 2 afferma che “LaRepubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la suapersonalità…”. Poiché l’articolo 2 fa riferimento alle formazioni sociali una di queste è proprio rappresentata dal diritto diriunione;sovente, tuttavia, capita che tali libertà vengano compromesse. Infatti, in data 26 gennaio 2009 è stata inviata dal Ministro inindirizzo ai Prefetti delle province una direttiva per le manifestazioni nei centri urbani e nelle aree sensibili. Nessuna questionesul fatto che possano essere individuati luoghi ed aree particolarmente sensibili, meritevoli di tutela sotto il profilo culturale,storico ed artistico, ma risulta di difficile comprensione, alla luce del dettato disposto dall’articolo 13 della legge n. 121 del 1981(a cui fa riferimento la direttiva), l’indicazione del Ministro in indirizzo ai rappresentanti del Governo nelle province di potervietare aprioristicamente la libertà di riunione in determinati siti pubblici. Il legislatore del 1981, infatti, pur riconoscendo aiPrefetti una responsabilità generale in materia di coordinamento dell’ordine e della sicurezza pubblica, non pare riconoscere acostoro un potere generale ed astratto in ordine alla compressione e limitazione dell’esercizio delle libertà dei cittadini, comeper l’appunto quello di vietare a priori l’esercizio della libertà di riunione in determinate aree pubbliche;generalmente, il luogo che si sceglie per manifestare ha un suo importante significato. In base a tale direttiva è accaduto alCoordinamento per l’indipendenza sindacale delle Forze di polizia (COISP), che aveva organizzato delle manifestazioni diprotesta, di dover manifestare in luoghi imposti, distanti chilometri da quelli richiesti. Prescrizioni assurde che hanno portato lostesso sindacato a denunciare alcuni Questori ed a scrivere una lettera al Presidente della Repubblica, garante dellaCostituzione, segnalando i gravi episodi che hanno minato i diritti primari del nostro ordinamento. Per il COISP, infatti, leprescrizioni sono state motivate non dall’interesse primario della salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica ma dallavolontà di oscurare il dissenso delle Forze di polizia, limitando in modo grave ed irreparabile il diritto di espressione. C’è dachiedersi, infatti, quali sono le “comprovate” esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica in una manifestazione organizzata neipressi del Ministero dell’interno, quale ovvio luogo simbolico, da parte di una organizzazione sindacale della Polizia di Stato, icui iscritti possono essere solo poliziotti, esigenze che sarebbero tali da ingenerare nell’autorità di pubblica sicurezza i timori diun rischio per la sicurezza del Ministro dell’interno,si chiede di sapere:se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo non ritengano che la direttiva citata tenda a ledere alcuni dirittifondamentali sanciti dalla Costituzione;se non ritengano necessaria, invece, una più concreta e progressiva attuazione di tutto ciò che gravita intorno ai principifondamentali relativi ai diritti dei cittadini, senza consentire che vengano ordinate bizzarre ed illogiche prescrizioni o, peggioancora, che venga negata in forma preventiva ed astratta la possibilità di esercitare i diritti costituzionalmente garantiti neiluoghi che il cittadino ha la libertà di individuare come simbolo in cui riconoscersi in forma singola o associata;se non ritengano di dover tutelare sempre e strenuamente i dettami costituzionali perché muoversi al di fuori di essi significalimitare arbitrariamente le libertà inviolabili dell’individuo e delle formazioni sociali in cui l’individuo si realizza e quindi mettere indiscussione l’intero impianto democratico nonché l’immagine stessa del Paese.

Autore

Salvatore Ferragina

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