Il ministro dell’Interno ha diffuso un vademecum sulle prossime elezioni regionali ed amministrative, in programma il 28 e 29 marzo, che interesseranno oltre 40 milioni di italiani. Ecco le indicazioni del ministero:
Quando si vota. Domenica 28 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 29 marzo, dalle ore 7 alle ore 15, nelle regioni a statuto ordinario si svolgeranno le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale di 13 Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria), del Presidente e del Consiglio provinciale di 4 province (Imperia, Viterbo, L’Aquila e Caserta), del sindaco e del consiglio comunale di 463 comuni (di cui 9 capoluoghi di provincia: Mantova, Lecco, Lodi, Venezia, Macerata, Chieti, Andria, Matera e Vibo Valentia) nonch‚ dei consigli circoscrizionali. Nella medesima data si svolgerà il solo turno di ballottaggio nei comuni di Spadola (Vibo Valentia) e San Benedetto dei Marsi (L’Aquila). Le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali avranno inizio lunedì 29 marzo, subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo; per le elezioni provinciali e comunali, lo scrutinio avrà, invece, inizio alle ore 8 di martedì 30 marzo con precedenza alle elezioni provinciali, salvo che nelle regioni Molise e Abruzzo, non interessate alle elezioni regionali, dove le operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative avranno inizio lunedì 29 marzo, al termine delle operazioni di voto e di riscontro del numero dei votanti. In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l’elezione dei presidenti di provincia e dei sindaci, si voterà domenica 11 aprile, sempre dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 12 aprile, dalle ore 7.00 alle ore 15.00 mentre le operazioni di scrutinio avranno inizio nella stessa giornata di lunedì, al termine delle votazioni e dell’accertamento del numero dei votanti.
Come si vota
Elezioni regionali (scheda verde). L’ elettore può:
-votare per una delle liste provinciali, tracciando un segno nel relativo rettangolo. Il voto così espresso s’intende attribuito anche a favore della lista regionale collegata;
-esprimere un voto disgiunto, cioè tracciare un segno nel rettangolo recante una delle liste provinciali ed un altro segno sul simbolo di una lista regionale, non collegata alla lista provinciale prescelta, o sul nome del suo capolista. In tal caso il voto è validamente espresso per la lista provinciale e per la lista regionale prescelte anche se non collegate fra di loro;
-esprimere un unico voto per una delle liste regionali e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo di una lista regionale o sul nome del capolista, senza segnare nel contempo, alcun contrassegno di lista provinciale. In tal caso s’intende validamente votata la lista regionale ed il suo capolista, mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate. In ogni caso, l’elettore può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista provinciale prescelta, scrivendone nell’apposita riga tracciata sulla destra del contrassegno il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita). Le modalità di espressione del voto di cui sopra si applicano alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Lazio e Basilicata. Per quanto riguarda, invece, le Regioni Toscana, Marche, Campania, Puglia e Calabria le modalità di voto sono disciplinate dalle rispettive leggi regionali.
Elezioni proviciali (scheda gialla). Ciascun elettore può votare:
-per uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale, sia al candidato alla carica di presidente della provincia collegato;
-per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia al candidato alla carica di presidente della provincia;
-per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia. Per le elezioni provinciali non è ammesso il «voto disgiunto», cioè il voto attribuito sia a un candidato presidente della provincia, che, contemporaneamente, ad un candidato al consiglio provinciale non collegato al candidato presidente. Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato presidente prescelto.
Elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario (scheda azzurra). La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. L’elettore può votare:
-per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato;
-per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
-per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata;
-per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd. «voto disgiunto»). L’elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, scrivendo, sull’apposita riga stampata sulla destra di ogni contrassegno di lista, il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) del candidato preferito appartenente alla lista prescelta. Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato sindaco prescelto.
Elezioni nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario (sched azzurra). Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.
L’elettore, con la matita copiativa, può esprimere il proprio voto:
-tracciando un solo segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica i sindaco;
-tracciando, un solo segno di voto sul contrassegno di una delle liste di candidati alla carica di consigliere;
-tracciando un segno di voto sia sul contrassegno prescelto che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. In tutti i predetti casi, il voto s’intende attribuito sia in favore del candidato sindaco alla carica di consigliere sia in favore della lista ad esso collegata. L’elettore può altresì esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e il nome e, ove occorra, data e luogo di nascita), nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. In tal modo, il voto s’intende attribuito, oltre che al singolo candidato alla carica di consigliere comunale, anche alla lista cui il candidato medesimo appartiene nonchè‚ al candidato alla carica di sindaco collegato alla lista stessa.
Corpo elettorale. I dati definitivi sul corpo elettorale, riferiti al 15mo giorno antecedente la data delle votazioni, saranno acquisiti entro il 23 marzo 2010. I dati sotto riportati, provvisori, sono aggiornati in base ai risultati della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali al 45mo giorno antecedente le elezioni. Le elezioni in 13 regioni interesseranno un corpo elettorale al momento quantificabile in 40.910.744 elettori, di cui 19.706.010 maschi e 21.204.734 femmine. Le sezioni elettorali complessive saranno 49.862. Le elezioni in 4 province interesseranno un corpo elettorale di 1.472.737 unità, di cui 713.481 maschi e 759.256 femmine. Le sezioni elettorali complessive saranno 1.893. Le elezioni in 463 comuni interesseranno 3.727.862 elettori, di cui 1.804.264 maschi e 1.923.598 femmine. Le sezioni elettorali complessive saranno 4.487. Considerando una volta sola gli enti interessati contemporaneamente a più tipi di consultazioni, il numero complessivo di elettori sarà di 41.309.965, di cui 19.900.341 maschi e 21.409.624 femmine, e il numero complessivo di sezioni di sezioni sarà di 50.421.
Tessera elettorale. Il Ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento, la tessera elettorale personale a carattere permanente. Chi avesse smarrito la propria tessera personale, potrà chiederne il duplicato agli uffici comunali che, a tal fine, saranno aperti da martedì 23 a sabato 27 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, mentre domenica 28 e lunedì 29 marzo, giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto.