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Noto inibito per 10 giorni in seguito a dichiarazioni ”lesive” nel post Catanzaro-Feralpisalò

Floriano Noto Catanzaro
Scritto da Redazione

Anche ammenda di 2mila euro per il presidente giallorosso. Sanzione in seguito a patteggiamento

Catanzaro-Feralpisalò non sembra terminare più. Il presidente Floriano Noto, infatti, è stato inibito per 10 giorni e dovrà pagare un’ammenda di duemila euro per le dichiarazioni rilasciate nel post partita di quello sciagurato playoff del 22 maggio 2019. Tra l’altro la sanzione è conseguenza di un “patteggiamento Questo il comunicato. Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1308 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Floriano NOTO e della società CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. (oggi U.S. CATANZARO 1929
Srl) avente ad oggetto la seguente condotta:

FLORIANO NOTO, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. (oggi U.S. Catanzaro 1929 s.r.l.) all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista rilasciata al termine della gara Catanzaro – Feralpisalò disputata in data 22/05/2019 e valevole per i play off di Lega Pro, trasmessa nel corso del programma “C siamo” in onda sul canale televisivo Rai Sport, nonché a mezzo di interventi riportati sempre in data 22/05/2019 sulle testate giornalistiche online “www.calabria7.it” e “www.tuttoc.com”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale e, in particolare, dell’arbitro del citato incontro, adombrando sospetti ed ipotizzando condizionamenti con riferimento all’esito finale dei play off di Lega Pro;

CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. (oggi U.S. CATANZARO 1929 Srl), per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 5, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Floriano NOTO in proprio e, in qualità di legale
rappresentante, per conto della società CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. (oggi U.S. CATANZARO 1929 Srl);

 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di giorni 10 (dieci) giorni di inibizione e € 2000,00 (duemila/00) di ammenda per il Sig. Floriano NOTO e di € 2000,00 (duemila/00) di ammenda per la società CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. (oggi U.S. CATANZARO 1929 Srl);

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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Redazione

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