COMUNICATO UFFICIALE N. 191
DEL 30 GIUGNO 2008
Lega Professionisti Serie C
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RAPPORTI ECONOMICI PER L’ANNO SPORTIVO 2008/2009 FRA LE SOCIETA’
DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C ED I LORO TESSERATI
Ai sensi della vigente normativa, nonché degli accordi raggiunti con le Associazioni di
Categoria per quanto previsto dalla Legge 23/3/1981 n. 91. si trascrivono di seguito le norme
relative ai rapporti economici tra società e tesserati per la stagione sportiva 2008/2009:
1) TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CALCIATORI
Compenso globale annuo lordo
I calciatori professionisti tesserati per società di Serie “C/1” e di Serie “C/2”
hannodiritto di percepire dalla società di appartenenza un compenso annuo lordo
liberamente convenuto tra le parti, che non potrà essere inferiore alle seguenti misure:
SERIE “C/1”
– calciatore professionista € 18.031,00- calciatore in addestramento tecnico € 8.324,00
SERIE “C/2”
– calciatore professionista € 16.745,00
– calciatore in addestramento tecnico € 7.027,00
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2) TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ALLENATORI
Le società devono corrispondere agli allenatori un compenso globale annuo lordo
non inferiore alle misure sotto indicate per ciascuna categoria:
SERIE “C/1”
– allenatore prima squadra € 19.082,00- allenatore in seconda € 7.464,00
SERIE “C/2”
– allenatore prima squadra € 15.552,00- allenatore in seconda
€ 6.842,00
I suddetti minimi non si applicano nei confronti degli allenatori delle squadre minori.
3) NORMATIVE GENERALI
Per la stipulazione dei relativi contratti ai sensi di quanto previsto dai punti che
precedono, si forniscono le seguenti istruzioni:
a) i contratti individuali tra le società ed i loro tesserati debbono essere stipulati
secondogli schemi di contratto – tipo predisposti dalla Lega, d’intesa con le
Associazioni di Categoria;
b) ogni contratto individuale deve essere, a pena di nullità, sottoscritto
personalmente dal legale rappresentante della società interessata o da persona
autorizzata a rappresentare e ad impegnare validamente la società e dal tesserato
che svolge l’attività sportiva;
c) i trattamenti economici per i vari settori di attività sportiva sono costituiti dai
compensi previsti nei paragrafi precedenti e devono essere indicati solo ed
esclusivamente al lordo, con avvertimento che qualunque indicazione “al netto”
sarà nulla a tutti gli effetti;
d) le pattuizioni non risultanti dai contratti depositati per l’approvazione sono
vietate e nontrovano tutela nell’ordinamento federale;
e) nella compilazione dei contratti economici dei calciatori e degli allenatori deve
essere
curata l’esatta indicazione di tutti i dati richiesti, nonché la data di stipulazione;
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4) FONDO INDENNITA’ FINE CARRIERA
Con riferimento alla normativa in vigore, i versamenti da effettuarsi a favore del
“Fondo Indennità fine carriera” sono fissati, dal 1° Gennaio 2008 fino al 31 Dicembre 2008,
nella misura complessiva del 7,50% (di cui il 6,25% a carico delle società e l’1,25%
a carico dei calciatori ed allenatori), nei limiti del massimale mensile di € 7.389,08.
Il calciatore o l’allenatore, con la firma del contratto economico, dà formale
delega alla Società di effettuare i versamenti a suo carico, con trattenuta del relativo importo
sugli emolumenti che gli saranno versati mensilmente ai sensi dell’accordo economico.
Pubblicato a Firenze il 30 Giugno 2008
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Dr.ssa Marinella Conigliaro Rag. Mario Macalli