Dalla Redazione

Minimi contrattuali previsti per calciatori e allenatori di 1° e 2° divisione

Comunicato Ufficiale Lega Pro n ° 191

COMUNICATO UFFICIALE N. 191

DEL 30 GIUGNO 2008

Lega Professionisti Serie C

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RAPPORTI ECONOMICI PER L’ANNO SPORTIVO 2008/2009 FRA LE SOCIETA’

DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C ED I LORO TESSERATI

Ai sensi della vigente normativa, nonché degli accordi raggiunti con le Associazioni di

Categoria per quanto previsto dalla Legge 23/3/1981 n. 91. si trascrivono di seguito le norme

relative ai rapporti economici tra società e tesserati per la stagione sportiva 2008/2009:

1) TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CALCIATORI

Compenso globale annuo lordo

I calciatori professionisti tesserati per società di Serie “C/1” e di Serie “C/2”

hannodiritto di percepire dalla società di appartenenza un compenso annuo lordo

liberamente convenuto tra le parti, che non potrà essere inferiore alle seguenti misure:

SERIE “C/1”

– calciatore professionista € 18.031,00- calciatore in addestramento tecnico € 8.324,00

SERIE “C/2”

– calciatore professionista € 16.745,00

– calciatore in addestramento tecnico € 7.027,00

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2) TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ALLENATORI

Le società devono corrispondere agli allenatori un compenso globale annuo lordo

non inferiore alle misure sotto indicate per ciascuna categoria:

SERIE “C/1”

– allenatore prima squadra € 19.082,00- allenatore in seconda € 7.464,00

SERIE “C/2”

– allenatore prima squadra € 15.552,00- allenatore in seconda

€ 6.842,00

I suddetti minimi non si applicano nei confronti degli allenatori delle squadre minori.

3) NORMATIVE GENERALI

Per la stipulazione dei relativi contratti ai sensi di quanto previsto dai punti che

precedono, si forniscono le seguenti istruzioni:

a) i contratti individuali tra le società ed i loro tesserati debbono essere stipulati

secondogli schemi di contratto – tipo predisposti dalla Lega, d’intesa con le

Associazioni di Categoria;

b) ogni contratto individuale deve essere, a pena di nullità, sottoscritto

personalmente dal legale rappresentante della società interessata o da persona

autorizzata a rappresentare e ad impegnare validamente la società e dal tesserato

che svolge l’attività sportiva;

c) i trattamenti economici per i vari settori di attività sportiva sono costituiti dai

compensi previsti nei paragrafi precedenti e devono essere indicati solo ed

esclusivamente al lordo, con avvertimento che qualunque indicazione “al netto”

sarà nulla a tutti gli effetti;

d) le pattuizioni non risultanti dai contratti depositati per l’approvazione sono

vietate e nontrovano tutela nell’ordinamento federale;

e) nella compilazione dei contratti economici dei calciatori e degli allenatori deve

essere

curata l’esatta indicazione di tutti i dati richiesti, nonché la data di stipulazione;

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4) FONDO INDENNITA’ FINE CARRIERA

Con riferimento alla normativa in vigore, i versamenti da effettuarsi a favore del

“Fondo Indennità fine carriera” sono fissati, dal 1° Gennaio 2008 fino al 31 Dicembre 2008,

nella misura complessiva del 7,50% (di cui il 6,25% a carico delle società e l’1,25%

a carico dei calciatori ed allenatori), nei limiti del massimale mensile di € 7.389,08.

Il calciatore o l’allenatore, con la firma del contratto economico, dà formale

delega alla Società di effettuare i versamenti a suo carico, con trattenuta del relativo importo

sugli emolumenti che gli saranno versati mensilmente ai sensi dell’accordo economico.

Pubblicato a Firenze il 30 Giugno 2008

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Dr.ssa Marinella Conigliaro Rag. Mario Macalli

Autore

Salvatore Ferragina

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