Con il comunicato 93/A dello scorso 5 maggio il Consiglio Federale della FIGC ha stabilito i criteri per l’ammissioni ai campionati professionistici per l’anno che verrà, vale a dire la stagione agonistica 2008-2009.
Preliminarmente val la pena di fornire qualche spunto di riflessione.
I criteri, esplicitati nell’allegato A del suddetto comunicato, hanno la ratio di evitare che compagini in difficoltà finanziarie e senza le dovute garanzie possano iniziare un campionato per poi non riuscire a portarlo a termine. Molti sono i portatori di interesse ai campionati professionistici dalla serie A alla serie C2: tesserati, creditori e azionisti di minoranza delle varie compagini hanno interesse a vedersi riconosciuti i propri diritti dal management e dalla proprietà; le altre compagini hanno la legittima aspettativa, invece, che il campionato non venga falsato da abbandoni e situazioni di oggettiva difficoltà. Passiamo all’esame dei requisiti richiesti.
Le società di serie A e B sono rappresentate dalla Lega Nazionale Professionisti (LNP). Per l’iscrizione ai rispettivi campionati devono, entro il termine del 30 giugno:
“1) presentare alla Lega Nazionale Professionisti, a pena di decadenza, la domanda di
ammissione al campionato professionistico 2008/2009;
2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stato depositato in
precedenza, copia del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2007, se l’esercizio sociale coincide
con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2007, se l’esercizio sociale coincide con
l’anno solare. Il bilancio deve essere approvato e corredato dalla relazione della società di
revisione;
3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stata depositata in
precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l’esercizio
sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata
dall’organo amministrativo e corredata della relazione della società di revisione (limited
review);
4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non siano state depositate in
precedenza, le seguenti informazioni economico-finanziarie previsionali, su base semestrale,
per il periodo di dodici mesi, compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009:
a) budget del conto economico;
b) budget del rendiconto finanziario;
c) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori
effettivi riscontrati nell’ultimo bilancio, per le società il cui esercizio coincide con l’anno
solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la
stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità. Tali note devono
includere una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dall’organo
responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio
di sorveglianza, che attesti che i budget sono stati predisposti su base coerente con i
principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell’ultimo bilancio revisionato;
d) note esplicative sulle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.
I budget devono essere approvati dall’organo amministrativo e devono essere sottoscritti dal
legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal
presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza.
5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione, sottoscritta dal
legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal
presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, corredata dai modelli “F24”
e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza,
attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine
Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di Aprile 2008 compreso, ai tesserati,
ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega
Nazionale Professionisti. Per le società facenti parte dell’organico di serie B nella stagione
sportiva 2007/2008, l’adempimento deve essere riferito fino al mese di marzo 2008 compreso,
anziché fino al mese di aprile 2008 compreso. In caso di transazioni e/o di accordi per
rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, i medesimi
atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto
pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2008. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli 2
enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante
fax, la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di
contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la
documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente
organo.
6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal
presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l’avvenuto
pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai
periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.
Per le suddette annualità e per le precedenti, le società devono, altresì, dichiarare l’avvenuto
pagamento degli stessi tributi, relativi ad accertamenti di imposta divenuti definitivi ed iscritti
a ruolo, la cui cartella di pagamento sia stata notificata entro il 30 aprile 2008. In caso di
transazioni e/o di accordi per rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C.,
anche mediante fax, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla
documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2008. In caso
di contenzioso, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la
documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente
organo.
Le società devono, entro il medesimo termine del 30 giugno 2008, osservare i seguenti
adempimenti:
1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza
attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di
presentazione della stessa;
2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza
attestante le eventuali modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data.
C) Le società devono, entro il termine del 5 luglio 2008, osservare i seguenti
adempimenti:
1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante
l’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. o dall’art. 2482 ter c.c.
eventualmente risultante dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007, se l’esercizio sociale
coincide con l’anno solare, ovvero dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2007, se
l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva;
2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di
revisione sul bilancio d’esercizio esprima un giudizio negativo (adverse opinion), o contenga
l’impossibilità ad esprimere un giudizio (disclaimer of opinion), una successiva relazione 3
della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l’avvenuto superamento
delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;
3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di
revisione sul bilancio d’esercizio contenga una eccezione relativamente alla continuità
aziendale (qualified except for opinion), una successiva relazione della società di revisione,
riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità
aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano
determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale;
4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di
revisione sulla relazione semestrale, di cui alla precedente lett. A), punto 3), contenga
l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) o formuli una
conclusione negativa (adverse conclusion), una successiva relazione della società di revisione,
riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l’avvenuto superamento delle
condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;
5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di
revisione sulla relazione semestrale, di cui alla precedente lett. A), punto 3), contenga una
eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di
revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni
relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle
condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale”
Per le inosservanze di cui ai punti precedenti sono previste sanzioni disciplinari o punti di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza, a seconda dell’inadempimento effettuato.
Per quanto riguarda le società che andranno a disputare i campionati di serie C1 e C2, affiliate alla Lega Professionistica Serie C (LPSC), esse dovevano o dovranno, entro il termine del 26 maggio o 27 giugno (in caso di società retrocesse dalla Serie B):
“1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stato depositato in
precedenza, il prospetto contenente il rapporto PA, di cui all’art. 85, lett. B), paragrafo VII,
delle NOIF, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del
controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza,
determinato sulla base delle risultanze del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007, se
l’esercizio sociale coincide con l’anno solare, ovvero della relazione semestrale al 31
dicembre 2007, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva.
L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su
deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la
penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2008/2009. 4
In caso di mancato rispetto del parametro PA nella misura minima di 0,08 unità di patrimonio
netto contabile per ogni unità di attivo patrimoniale, la contestazione da parte della
Co.Vi.So.C. verrà effettuata, entro il 20 giugno 2008.
Per le società di Serie C1 e C2 il cui esercizio sociale chiude al 31 dicembre 2007 e per le
società che al termine del campionato 2007/2008 risulteranno retrocesse dalla Serie B alla
Serie C1, il termine del 26 maggio 2008 sopra indicato è differito al 27 giugno 2008, ove il
deposito del prospetto contenente il rapporto PA non sia stato effettuato in precedenza, ed il
termine del 20 giugno 2008 per la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. è differito al 30
giugno 2008.
L’inosservanza del termine del 27 giugno 2008, da parte delle suddette società,
costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale,
dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da
scontarsi nel campionato 2008/2009.
Il ripianamento della eventuale carenza potrà essere effettuato, entro il termine del 5 luglio
2008, ai fini del raggiungimento della misura minima del parametro PA mediante le seguenti
modalità:
a) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;
b) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
c) con aumento di capitale, il quale, laddove non effettuato contestualmente alla delibera,
potrà essere completato entro il 31 dicembre 2008, previo rilascio di fideiussione bancaria a
prima richiesta da depositarsi alla Co.Vi.So.C., entro il medesimo termine del 5 luglio 2008.
L’importo da versare secondo le modalità previste dalle precedenti lettere a), b), e c) potrà
essere ridotto mediante l’utilizzo del saldo attivo finanziario al 4 luglio 2008 e del saldo attivo
finanziario della precedente sessione invernale, derivanti dalle operazioni di trasferimento dei
calciatori per le quali siano già stati effettuati gli adempimenti previsti dal Comunicato
Ufficiale riguardante la campagna trasferimenti. Le società che intendono avvalersi di tale
facoltà devono richiedere i saldi attivi delle campagne trasferimenti alla Lega di competenza
entro il termine del 4 luglio 2008. Tali saldi devono essere certificati alla Co.Vi.So.C. dalla
Lega di competenza entro il termine del 5 luglio 2008. I suddetti saldi non potranno essere
ridotti a seguito di successive operazioni di acquisizione delle prestazioni sportive di
calciatori fino al termine della stagione sportiva 2008/2009; i medesimi saldi possono essere
utilizzati ai fini del ripianamento del parametro PA una sola volta per l’importo risultante alla
data di cui sopra. Ai fini della determinazione dei saldi sono ammesse in compensazione
esclusivamente operazioni di cessione di calciatori a società appartenenti a Federazioni
nell’ambito dell’Unione Europea”.
Altri e più corposi adempimenti sono richiesti per il 30 giugno, e qui entriamo nel cuore del comunicato:
“B) Le società devono, entro il termine del 30 giugno 2008, osservare i seguenti
adempimenti:
1) presentare alla Lega Professionisti Serie C, a pena di decadenza, la domanda di ammissione
al campionato professionistico 2008/2009 corredata dalla relativa tassa di iscrizione;
2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stato depositata in
precedenza, copia del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2007, se l’esercizio sociale coincide
con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2007, se l’esercizio sociale coincide con
l’anno solare;
3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stata depositata in
precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l’esercizio
sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata
dall’organo amministrativo;
4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal 5
presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, corredata dai modelli “F24”
e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza,
attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine
Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2008 compreso, ai tesserati,
ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega
Professionisti Serie C. Per le società retrocesse dalla Serie B al termine del Campionato
2007/2008, l’adempimento deve essere riferito fino al mese di marzo 2008 compreso, anziché
fino al mese di aprile 2008 compreso. In caso di transazioni e/o di accordi per rateazioni le
società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, i medesimi atti di
transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto
pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2008. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli
enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante
fax, la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di
contenzioso, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la
documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente
organo.
5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal
presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l’avvenuto
pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai
periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.
Per le suddette annualità e per le precedenti, le società devono, altresì, dichiarare l’avvenuto
pagamento degli stessi tributi, relativi ad accertamenti di imposta divenuti definitivi ed iscritti
a ruolo, la cui cartella di pagamento sia stata notificata entro il 30 aprile 2008. In caso di
transazioni e/o di accordi per rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C.,
anche mediante fax, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla
documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2008. In caso
di contenzioso, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la
documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente
organo.
6) depositare presso la Co.Vi.So.C, anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza attestante
la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione
della stessa;
7) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza
attestante le eventuali modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data.
C) Le società devono, entro il termine del 5 luglio 2008, osservare i seguenti
adempimenti:6
1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante
l’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. o dall’art. 2482 ter c.c.
eventualmente risultante dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007, se l’esercizio sociale
coincide con l’anno solare, ovvero dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2007, se
l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva;
2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione relativa agli
adempimenti previsti al presente paragrafo, lett. A), punto 1), sub a), sub b) e sub c), ove
richiesti”.
Anche per le società affiliate alla LPSC per le inosservanze di cui ai punti precedenti sono previste sanzioni disciplinari o punti di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza, a seconda dell’inadempimento verificatosi.
Attenzione: le società aventi diritto alla partecipazione ai campionati di serie C non ancora costituite in forma si società di capitali dovranno procedere alla trasformazione in Spa o Srl, pena la non iscrizione al campionato.
Per quanto riguarda la tempistica, La Co.Vi.So.C., entro il 11 luglio 2008, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalle Leghe professionistiche competenti, comunica alle società l’esito della propria istruttoria, contro cui le società interessate potranno far ricorso entro il 15 luglio.
La Co.Vi.So.C. esprime, entro il 17 luglio 2008, parere motivato al Consiglio Federale sui
ricorsi proposti avverso la decisione della medesima Co.Vi.So.C..
L’iter verrà concluso inderogabilmente con la decisione sull’ammissione ai campionati, che verrà assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 18 luglio 2008. Una riunione che si preannuncia calda come tutte quelle di Consiglio Federale avente come oggetto le iscrizioni, e soprattutto, le esclusioni. Che speriamo e auspichiamo siano circoscritte nei limiti di un numero fisiologico, ma che temiamo essere un numero di dimensioni ormai preoccupante e tale da dover far pensare a una efficace razionalizzazione dei gironi.
Giannantonio Cuomo