Comunicazioni della F.I.G.C.
Si riporta il testo del Com. Uff. n. 88/A della F.I.G.C., pubblicato in data 10 Aprile
2008:
Comunicato Ufficiale n. 88/A
Il Presidente Federale
− preso atto che, innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, sono pendenti i
seguenti procedimenti:
1) procedimento (S.S. Lanciano) incardinato con atto di deferimento del 13/03/2008
prot. 3511/672pf07-08/SP/ma;
2) procedimento (U.S. Castelnuovo Garfagnana) incardinato con atto di deferimento del
13/03/2008 prot. 3512/674pf07-08/SP/ma;
3) procedimento (A.S. Viterbese Calcio) incardinato con atto di deferimento del
13/03/2008 prot. 3513/678pf07-08/SP/ma;
4) procedimento (Olbia Calcio) incardinato con atto di deferimento del 13/03/2008
prot. 3514/677pf07-08/SP/ma;
5) procedimento (F.C. Catanzaro) incardinato con atto di deferimento del 13/03/2008
prot. 3515/676pf07-08/SP/ma;
6) procedimento (Teramo Calcio) incardinato con atto di deferimento del 14/03/2008
prot. 3536/675pf07-08/SP/ma;
7) procedimento (Sassari Torres 1903) incardinato con atto di deferimento del
18/03/2008 prot. 3606/692pf07-08/SP/ma;
8) procedimento (A.S. Varese 1910) incardinato con atto di deferimento del 18/03/2008
prot. 3608/693pf07-08/SP/ma;
9) procedimento (Pescara Calcio) incardinato con atto di deferimento del 27/03/2008
prot. 3772/673pf07-08/SP/ma
ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione ai suddetti
procedimenti nella eventuale fase di appello, in quanto il relativo esito potrebbe anche
avere incidenza sulla classifica dei Campionati interessati;
– visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva
d e l i b e r a
gli eventuali procedimenti di appello avverso le decisioni della Commissione
Disciplinare Nazionale riguardanti i procedimenti sopra indicati saranno così regolati:
a) le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale potranno essere impugnate
da quanti ne avranno diritto entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle
stesse sui Comunicati Ufficiali;
b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Corte di
Giustizia Federale o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito
della richiesta (accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli
atti ufficiali;
c) nel caso in cui venga fatta richiesta di copia degli atti:
– la Segreteria della Corte di Giustizia Federale provvederà a porre gli stessi a
disposizione degli interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della
Corte stessa nel giorno da quest’ultima fissato;
– le parti appellanti, nell’impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia
degli atti, dovranno darne contestuale comunicazione telegrafica alle controparti,
allegando alla richiesta che andranno a depositare presso la Segreteria della Corte di
Giustizia Federale le relative ricevute;
– le controparti, ove intendano anch’esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il
giorno successivo alla ricezione della comunicazione, provvedere al ritiro presso la
Segreteria della Corte di Giustizia Federale;
– le parti appellanti, entro il secondo giorno successivo al ritiro della copia degli atti,
dovranno depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere
depositate anche per conoscenza delle controparti;
– le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte di
Giustizia Federale dell’avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle
copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione;
entro il termine di un giorno dal ritiro della copia dei motivi potranno provvedere al
deposito di proprie controdeduzioni;
– copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle
parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria
della Corte di Giustizia Federale.
d) nel caso in cui non venga fatta richiesta degli atti:
– copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere
depositata anche per conoscenza delle controparti;
– le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte di
Giustizia Federale dell’avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle
copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione;
entro il termine di un giorno dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le
controparti potranno depositare proprie controdeduzioni;
– copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle
parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria
della Corte di Giustizia Federale.