RadioAmicaInBlu diffida Video Calabria

L’emittente soveratese denuncia alla Lega Calcio Professionisti la palese violazione da parte dell’emittente crotonese del regolamento per l’esercizio del diritto di radiocronaca

Oggetto: CRONACA IN DIRETTA INCONTRO DI
CALCIO SERIE B CATANZARO – CROTONE DEL 02/10/2004 EFFETTUATA DALL’ EMITTENTE TELEVISIVA
VIDEO CALABRIA

 

              La
sottoscritta NOVA SUGHERETO SCRL , editrice dell’
emittente radiofonica “RADIO AMICA IN BLU” , avendo acquisito da US CATANZARO
SPA i diritti di radiocronaca diretta, in esclusiva ed integrale,
delle partite di calcio disputate dalla squadra sociale che milita nel
campionato nazionale di serie B stagione 
2004/2005 , giusto nulla-osta di autorizzazione all’ esercizio del
diritto di cronaca rilasciato dalla Lega Calcio Professionisti in data
10/09/2004 , tutto ciò premesso :

                                                              
D E N U N C I A  

 

alla
S.V. che in data 02/10/2004 , alle ore 20,15 circa , in occasione dell’
incontro di calcio in oggetto, l’ emittente televisiva VIDEO CALABRIA , ha trasmesso
in collegamento diretto audio-video con lo stadio  “N. CERAVOLO” di Catanzaro, la cronaca dell’
intera partita
, violando palesemente quanto prescritto dagli articoli
3, 4, 5
del Regolamento di Lega per l’ esercizio della cronaca televisiva
emanato il 14/07/2004,

 

                                                                       
P. Q. M.

 

Si richiede alla S.V. di
visionare per intero l’ allegata videoregistrazione
della suddetta trasmissione, e giuste le Vs. superiori determinazioni, di applicare
nei confronti del trasgressore le sanzioni previste dall’ art. 11 del
citato Regolamento.

 

Si richiede, inoltre, alle
spettabili Autorità in indirizzo, di assumere , per
quanto in loro competenza, i provvedimenti previsti nei confronti del trasgressore
emarginato e di adottare tutte le azioni tese alla tutela dei diritti acquisiti
in esclusiva dalla ns. testata “Radio Amica in Blu” , avendo cura di prestare
una attenta vigilanza su tutti i soggetti interessati ed obbligati all’
osservanza della normativa federale, in particolar modo ci riferiamo al
rispetto dell’ art. 5 del Regolamento di Lega che testualmente dispone che “ …è
fatto divieto alle emittenti televisive, prima dell’inizio, durante e al
termine delle gare di: a) effettuare collegamenti in diretta con gli stadi, con
qualsiasi mezzo, per la trasmissione in video, in audio e/o in audio-video di
cronache, commenti ed interviste flash di aggiornamento, …” .

 

La sottoscritta NOVA SUGHERETO
scrl, DIFFIDA , l’ emittente
VIDEO CALABRIA,  dal reiterare la
commissione del suddetto reato, riservandosi sin d’ora , di richiedere in sede
civile, il risarcimento dei danni economici e di immagine subiti  in occasione della predetta trasmissione del
02/10/2004 ed ancora in via di quantificazione.

 

Con osservanza

 

                                                                                      
Soc.Coop.NOVA SUGHERETO
a r.l.

                                                                                                
RADIO AMICA IN BLU                    

Autore

Redazione

Dal 2002 il portale più letto e amato dai tifosi giallorossi del Catanzaro

Scrivi un commento