Omologato il 2-2 di Samb-Viterbese

2.500 euro di ammenda alla società marchigiana

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA SAMBENEDETTESE – VITERBESE DEL 21 MARZO 2004 E RECLAMO SOCIETA’ SAMBENEDETTESE (Com. Uff. n. 216/C del 23.3.2004)

– esaminati gli atti ufficiali e il reclamo proposto dalla società Sambenedettese in ordine alla regolarità della gara in oggetto, verificata la ritualità del gravame e la propria competenza,
o s s e r v a
– dal rapporto dell’arbitro e dal richiesto supplemento pervenuto in data 4 Aprile 2004 risulta a carico della società Sambenedettese:
– lancio ripetuto di petardi anche di notevole potenza senza colpire; contro un calciatore ospite che esultava per la segnatura di una rete erano scagliati oggetti di varia natura tra cui accendini, monete e bottigliette vuote e piene, senza colpire; altri lanci si verificavano verso la fine dell’incontro in occasione di atteggiamento provocatorio assunto da un calciatore ospite; per aver dato luogo a disordine sugli spalti con l’opposta tifoseria e a tentativi di colluttazione sul terreno di gioco di cui si rendevano protagonisti alcuni tesserati non identificati; nello stesso contesto si ripetevano lanci di oggetti verso l’arbitro e i calciatori ospiti che si dirigevano – al termine – verso gli spogliatoi accompagnati da grida offensive e di minaccia; l’arbitro veniva fatto oggetto di espressioni ingiuriose anche da un fotografo accreditato e non identificato; il persistere, all’esterno dello Stadio, di comportamenti aggressivi e minacciosi di esagitati costringeva la terna a lasciare l’impianto solo intorno alle ore 18,30 con adeguata scorta delle forze dell’ordine che dovevano anche accompagnare i pullman delle comitive della Viterbese.
– rilevato, inoltre, che nel secondo tempo della gara erano stati neutralizzati 5 minuti;
– il tempo di recupero veniva segnalato, “in ritardo”, al 46’ del s.t. , e ciò “a seguito delle concitate fasi di gioco”;
244/792
– tra il 46’ e il 47’ del s.t. era stato concesso alla Viterbese, e trasformato, un calcio di rigore;
– prima della trasformazione “trascorreva più di un minuto” per l’interruzione provocata dal lancio sul terreno di gioco di un petardo da parte dei sostenitori locali (fatto violento in questa stessa sede più oltre sanzionato);
– dopo la trasformazione il calciatore autore della segnatura dava luogo a manifestazioni di “eccessiva esultanza” (comportamento già separatamente sanzionato con la squalifica per una giornata di gara) e avvenivano ulteriori intemperanze da parte dei sostenitori della Sambenedettese (fatti violenti in questa stessa sede più oltre sanzionati) nonché un prolungato ed acceso diverbio tra tutti gli atleti in campo che si rendeva necessario sedare;
– al momento della ripresa del gioco l’arbitro verificava che i 5 minuti di recupero erano terminati e decretava la conclusione della gara; premesso, inoltre, che dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini allegata al rapporto dell’arbitro e dal richiesto supplemento pervenuto in data 13 Aprile 2004 risulta
– per il resto la descrizione dell’accaduto, con riguardo alla parte che interessa, sostanzialmente conforme a quella riportata nel rapporto – che: “l’arbitro…non effettuava il recupero previsto…”;
– il collaboratore, al termine della gara, sollecitato dai dirigenti di entrambe le squadre, si recava presso il direttore di gara specificamente chiedendogli, e ottenendone conferma, “se avesse ritenuto concluso l’incontro”; considerato che la società Sambenedettese ha proposto rituale e tempestivo reclamo esponendo che:
– l’arbitro non ha esercitato la funzione di cronometrista ufficiale attribuitagli dalla regola 5 del regolamento del gioco anche in relazione, ai sensi della regola 7, alla durata del tempo di recupero;
– l’omissione configura un fatto per propria natura non valutabile, ex art. 12 IV co. C.G.S.. con criteri esclusivamente tecnici, in quanto tale, ex art. 24 III co. C.G.S., non escluso dalla giurisdizione del Giudice Sportivo; e, per conseguenza chiedendo che:
– in applicazione dell’art. 12 IV co. lett. c) C.G.S. o in subordine ravvisando le “circostanze di carattere eccezionale” di cui al III cpv. della stessa norma, il Giudice Sportivo disponga la ripetizione della gara;
– osserva che il motivo del reclamo è infondato e deve essere respinto.
– Il corretto inquadramento normativo del caso, con il pertinente richiamo alle relative disposizioni del C.G.S., muove, tuttavia, da un presupposto di fatto, correlato alle conclusioni in diritto in termini di necessaria condizione, che non corrisponde a una precisa acquisizione riportata nel rapporto dell’arbitro. Questi, infatti, in modo implicito nel rapporto stesso e precisando espressamente il dato nel supplemento, ha preso in considerazione il decorso del tempo di recupero concesso e, constatatone l’esaurimento, ha sancito la conclusione della gara, adempiendo pertanto, in modo puntuale e rigoroso, alla propria funzione di cronometrista.
– Né rileva che, dopo la segnatura della rete, il gioco – inteso in senso tecnico quale azioni delle squadre con palla in movimento – non sia in concreto ripreso, in quanto la circostanza, nel contesto della situazione venutasi a creare, non incide sulla 244/793 “regolarità dello svolgimento della gara” ai sensi dei citati artt. 12 IV co. e 24 III co. C.G.S.
– Sotto questo profilo, cioè, lo svolgimento della gara è in effetti proseguito sebbene il gioco fosse fermo a causa dei fatti violenti riconducibili al comportamento dei sostenitori della Sambenedettese, l’occasione – e non certo la causa determinante dei quali, comunque esorbitanti a paragone della censurata condotta dell’atleta – è da individuare nella manifestazione di “eccessiva esultanza” del calciatore della Viterbese, definita nella relazione e nel supplemento del collaboratore “gesto provocatorio e beffardo”.
– E nemmeno assume significato contrario alle inequivocabili risultanze del rapporto e del supplemento arbitrali la notazione contenuta nel supplemento del collaboratore laddove si legge: “L’arbitro…non effettuava il recupero previsto…”. Pur costituendo l’atto fonte di prova utilizzabile ai sensi dell’art. 31 lett. C), c1) C.G.S., si tratta di un mero apprezzamento “esterno”, di carattere unicamente valutativo di cui lo stesso collaboratore ha doverosamente verificato la non corrispondenza all’effettivo contenuto della decisione del direttore di gara il quale, nell’immediatezza della decisione stessa assunta nell’ambito delle proprie esclusive e insindacabili competenze tecniche, ebbe a confermargli di aver ritenuto concluso l’incontro.
– Occorre, in definitiva, prendere atto che l’arbitro ha riferito nel supplemento richiesto da questo Giudice Sportivo, richiamando sul punto quanto già riportato nel rapporto, la testuale e incontrovertibile precisazione che integralmente si trascrive:
“Dopo aver ristabilito le condizioni per poter riprendere il gioco potevo constatare che i 5 minuti di recupero segnalati erano trascorsi interamente tant’è che il mio orologio indicava 50 minuti. Pertanto decretavo regolarmente la fine della gara dopo i 5 minuti di recupero…”.

– Tutto ciò premesso, e rimarcato che non può essere considerata, a norma del Codice di Giustizia Sportiva, fonte di prova contraria alla risultanza ufficiale del rapporto arbitrale quanto riportato dagli organi di informazione o quanto risultante da riprese televisive, nella materia oggetto del reclamo.

D E L I B E R A
a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Sambenedettese, confermando il risultato della gara acquisito in campo (Sambenedettese 2 – Viterbese 2)
b) di irrogare alla società Sambenedettese l’ammenda di € 2.500,00.

da sambenedettesecalcio.it

Autore

God

Scrivi un commento