Rassegna stampa

Acireale: rischio penalizzazione

I siciliani si sono rivolti ad un tribunale senza autorizzazione, la Figc potrebbe punirli (almeno 3 punti di penalizzazione)
La vicenda riguarda il mancato pagamento degli stipendi all’ex segretario Iodice
da Gazzetta dello Sport
La replica della societa’ da “Ufficio Stampa A.S. Acireale s.r.l.”

Nell’oceano della serie C può accadere che una società violi la clausola compromissoria, rivolgendosi alla giustizia ordinaria, senza che la Lega provveda ad alcuna segnalazione agli organi disciplinari della Figc, non subendo così alcuna sanzione. Ancor più incredibile è la situazione ove la violazione riguardi la decisione di un Collegio Arbitrale, per espressa previsione della legge 91/ 81 e dell’accordo collettivo di categoria « definitiva ed immediatamente esecutiva » .
Stiamo parlando di una vicenda che potrebbe far perdere tre punti, e quindi attualmente la vetta della classifica ( girone B di C1), all’Acireale: la società siciliana, rinunciando a rivolgersi alla Caf, cioè seguendo l’ordinamento sportivo, ha adito il tribunale ordinario di Firenze ( la Lega di C ha sede lì) per contestare un lodo nel quale era risultata perdente.
I fatti sono così riassumibili: l’ex segretario dell’Acireale, Giuseppe Iodice ( un passato tra Napoli, Salernitana e Savoia) nel 2003 ricorre al collegio arbitrale della Lega di C chiedendo la condanna della società per cui aveva lavorato al pagamento di emolumenti contrattuali. L’Acireale, difeso dall’avv. Paolo Bordonaro di Genova, si oppone alle richieste, producendo buste paga firmate e quietanzate, nonché lettera di dimissioni dello Iodice.
Nel frattempo, la commissione disciplinare, che aveva avviato un parallelo procedimento disciplinare a carico dell’ex segretario per slealtà, accerta che le firme sui documenti prodotti dall’Acireale sono tutte false, e proscioglie lo Iodice da ogni addebito. Rimette, inoltre, gli atti alla Procura Federale per processare i dirigenti del club siciliano ritenuti responsabili.
Il 9 ottobre 2003, infine, il collegio arbitrale termina il proprio iter, accogliendo il ricorso dello Iodice, difeso dall’avv. Mattia Grassani di Bologna, e condannando l’Acireale al pagamento 17 mila euro all’ex segretario, nonché 1.500 euro di spese legali. La società siciliana, invece di portare il caso alla Caf, decide di rivolgersi al tribunale.
Dopo oltre quattro mesi, però, l’Acireale non ha pagato un euro della sentenza di condanna, in quanto pende ancora la decisione del tribunale al quale la società siciliana si è rivolta. Successivamente è anche intervenuta la Figc che, in data 20 gennaio 2004, ricordando alla Lega di C che i lodi sono immediatamente esecutivi e vanno onorati, ha assunto informazioni sulla violazione della clausola compromissoria da parte dell’Acireale avanti al Tribunale di Firenze.
Normativa vigente alla mano ( art. 11 bis del Cgs) la pena minima che la capolista del girone B della C1 rischia è pari a 3 punti, mentre è previsto anche un anno di squalifica al legale rappresentante.
Il caso Catania, che ha messo a soqquadro l’ordinamento giuridico del nostro calcio e il successivo inasprimento delle sanzioni per chi viola la clausula compromissoria, evidentemente, non hanno ancora insegnato niente!

g. d. s .

Compatibilmente con il materiale di cui disponiamo, e fedeli al nostro credo di parzialita’, diamo spazio alle parti in egual misura. Di seguito, la replica autografa dell’avvocato Paolo Bordonaro difensore dell’Acireale Calcio.

Gent.mo Sig,
Direttore Gazzetta del lo Sport
Gent.mo sig.
Presidente RCS Quotidiani S.

Gent.mo sig. Direttore,
Le scrivo la presente nella mia qualità di difensore dell’Acireale Calcio e di serio professionista, per protestare civilmente, ma con grande fermezza, a seguito della pubblicazione, sul suo giornale a pag. 21 dell’articolo dal titolo “Acireale: rischio penalizzazione” a firma “gds.”

Le ragioni della mia lamentela derivano da chi, come la società mia cliente, ha dovuto subire una aggressione violenta, quale quella contenuta nell’articolo in questione senza che venissero salvaguardale le minime esigenze di contradditorio, che lei me lo insegna per il modo in cui ha condotto la Sua attività professionale, devono essere sempre osservate per garantire il buon esito della informazione.

Ritengo che tali esigente debbano essere rispettate con ancora maggiore attenzione da, chi scrive su un quotidiano cosi autorevole, importante e con cosi vasta diffusione come quello che Lei dirige.

Posso comprendere che il giornalista non conosca la normativa in materia (sostiene che il lodo poteva essere impugnato alla CAF) non essendo un esperto di diritto, ma proprio per questo non è tollerabile che si scriva di diritto senza prendere adeguate informazioni giungendo a conclusioni così certe.

La invito a leggere le prime e le ultime righe dell’articolo in questione per rendersi conto del tono perentorio utilizzato dal Suo giornalista. Io non penso che Lei possa giustificare un simile comportamento.

Il danno che tale articolo ha determinato è rilevantissimo in termini di immagine sia alla società Acireale che al sottoscritto, ed ovviamente fin d’ora se ne chiede il risarcimento nella misura che verrà quantificata in proseguio.

Pensi che cosa può significare, in un ambiente dagli equilibri molto delicati come quello di una squadra dì calcio, una notizia, basata sulle aspettative e sulle speranze di un soggetto, riportata con i termini e con le modalità seguite dal giornalista della Gazzetta e i danni che può determinare.

Affronterei volentieri con lei la questione giuridica che ha indotto l’Acireale Calcio, da me patrocinata, nell’assoluto rispetto della normativa in vigore, ad adire la giustizia ordinaria per impugnare un lodo emesso dal Collegio Arbitrale della Lega Calcio di Serie C, per farle capire quale sia stato il comportamento del sig, Iodice nei confronti della società Acireale, durante il rapporto di lavoro, a termine dello stesso e successivamente, che ha panato al suo deferimento da parte della Procura Federale (con archiviazione da parte della Commissione Disciplinare). E’ una situazione particolarmente lunga da raccontare, ma molto interessante, che non posso certo affrontare in questa lettera. Per questo motivo sono disponibile a recarmi presso i suoi uffici per raccontarle come si sono svolti i fatti secondo la nostra interpretazione.

In merito invece all’elemento giuridico le sintetizzo che nulla si può eccepire alla società Acireale, in quanto la normativa statuale attualmente in vigore vieta espressamente che possa essere statuita alcuna limitazione, alle parti di una controversia di lavoro, circa la possibilità di adire l’autorità giudiziaria, nel caso in cui sia previsto il procedimento arbitrale, dichiarando la nullità della relativa clausola compromissoria che dichiari il lodo non impugnabile.

La informo che il Tribunale di Firenze ha già deciso in via d’urgenza affermando che il lodo non è esecutivo (a differenza di quanto afferma il giornalista) e quindi che il sig. Iodice dovrà attendere l’esito del procedimento ordinario.

Ma oltre a questo va segnalato, perché Lei ne sia a conoscenza che il sig. Iodice non è tesserato per la F.l.G.C. e non lo era neppure al momento in cu “il lodo è stato impugnato, il che elimina in radice qualunque discussione in merito.

Con la presente sono a richiederLe, di dedicare nella giornata dì domani, alle ragioni dell’Acireale, sul suo giornale uno spazio ed una visibilità identica a quella che oggi è stata dedicata dall’articolo in questione alle tesi di controparte, nel rispetto della normativa in vigore a tutela dell’informazione, consentendo all’Acìreale di esporre le proprie argomentazioni.

Nel caso in cui Lei aderisse alla nostra richiesta Le sarei grato se volesse incaricare un giornalista diverso da quello che ha redatto l’articolo odierno. Rimango a Sua disposizione per tutto il corso della giornata per fornirLe tutta la collaborazione necessaria. Colgo l’occasione per inviarla cordiali saluti.

Avv. Paolo Bordonaro

Lettera indirizzata alla lega.

Gent.mo sig. Presidente Federale,
Gent.mo sig. Segretario Generale,
Gent.mo sig. Presidente L.N.P.S.C,
Gent.mo sig. Segretario L.N.P.S.C.
Con la presente desidero stigmatizzare e farVi conoscere, nella mia qualità dì difensore della società Acireale nonché di serio professionista, il mio personale profondo disgusto por l’articolo comparso questa matina sulle pagine del quotidiano “La Gazzetta dello Sport” dal titolo “Acireale a rischio di penalizzazione” a firma “g.d.s.” nel quale viene pesantemente attaccato l’ordinamento giuridico del calcio, la Federazione e la Lega, su presupposti inconsistenti, probabilmente comunicati da chi aveva un forte interesse a che tale informazione emergesse nei confronti della opinione pubblica.

Si ripete, curiosamente, una situazione che già mi è personalmente capitata alcuni mesi orsono: la vicenda vedeva contrapposti la società Acireale e il calciatore Bevo, difeso dall’Avv, Mattia Grassani.

Il Bevo aveva accusato di “mobbing” la società da me difesa. La nostra convinzione era che le accuse fossero frutto di pura fantasia e strumentali al raggiungimento di benefici economici.

Non posso conoscerne le ragioni, ma in diverse occasioni e su giornali differenti comparvero articoli nei quali venivano descritte minuziosamente le argomenta ioni della difesa del Bevo, con una aperta condona da parte del giornalista della società Acireale, autrice di malversazioni e danneggiamenti a carico del giocatore.

La società ha continuato il suo iter processuale, senza fornire al giocatore la benché minima apertura e disponibilità, nella ferma convinzione ci essere portatrice di posizioni corrette, e alla fine il Bevo ha ritirato le domande presentate nei confronti dell’Acireale rinunciando a tutto ciò che aveva richiesto (!),

Ora accade una situazione analoga; un giornalista scrive ed emette ma sentenza dando la sensazione di conoscere elementi della vicenda che qualcuno gli ha raccontato con dovizia di particolari.

Come nel caso sopra ricordato però le informazioni riferite sono assolutamente parziali e il risultato dell’articolo assolutamente inaccettabile.

Mi corre l’obbligo di confermare la correttezza del comportamento tenuto dalla Lega di serie C, nella persona del Presidente Macalli e della segretaria Dott, Conegliaro, in questi ultimi mesi, durante i quali si sono attivati per avere chiarimenti e ai quali ho personal mento fornito tutte le informazioni richieste, a conferma della legittimità dell’operato della società mia cliente.

A proposito della questione oggetto dell’articolo Vi segnalo, un interessante articolo pubblicato sulla rivista “II corriere giuridico” diretto dal Prof. Piero Schlesinger (ottobre 2003) che allego alfa presente, dal titolo “Ordinamento statale e ordinamento sportivo tra spinte autonomistiche e valori costituzionali”, nel quale viene ribadito il concetto secondo cui non possono essere distolte dalla giurisdizione ordinaria le liti sui rapporti patrimoniali

In ultimo mi preme portare alla Vostra attenzione, anche se sono sicuro che non ce ne sarebbe bisogno, il fatto che la società Acireale sia riconosciuta da tutto il mondo calcistico come società amministrata in modo professionale, serio preciso e puntuale: tutti gli stipendi pagati a gennaio, nessuna situazione debitoria, una posizione di classifica che la vede al primo posto delta seria C1, un settore giovanile all’avanguardia, in una realtà difficile come quella presente nel sud del nostro paese.

Per contro vi chiedo di approfondire le carte processuali, quello che aveva scritto il procuratore federale sul sig. Iodice nella sua richiesta dì deferimento, vi chiedo di valutare il comportamento che lo stessa ha tenuto nei confronti de la lega di serie C e non solo, comportamento che ha dato origine alla ultima lettera 31/l/2004 firmata dal Presidente Macalli ed indirizzata allo stesso Iodice.

Proprio in tale lettera veniva precisata la correttezza del comportamento dell’Acireale e della Lega nel non pagare il lodo allo Iodice, in osservanza del provvedimento emesso nel frattempo dal Tribunale di Firenze.

Probabilmente proprio a seguito di tale lettera, resosi conto che tutti i suoi tentativi di pressione sui singoli funzionari effettuati, per ottenere il pagamento del lodo non sono riusciti ad ottenere alcun effetto, invece di perseguire le strade che l’ordinamento giuridico gli metteva e gli mette a disposizione, ha ritenuto più utile alla Sua causa ottenere un articolo quale quello apparso oggi sulla “Gazzetta dello Sport”,

Per la verità tre giorni fa, sono stato personalmente contattato da un giornalista, del Corriere dello Sport, il quale mi chiedeva informazioni in merito ad una telefonata che il giornale aveva ricevuto dal sig. Iodice, nella quale lo stesso informava della violazione della clausola compromissoria da parte dell’Acireale nei propri confronti invitando a dare pubblicità a tale notizia. Ho spiegato la situazione al giornalista che evidentemente ha pensato di non dare seguito a tale segnalazione. Anche questo può aiutare a meglio comprendere la situazione.

Scusandomi per il tempo che ho sottratto ai Vostri impegni, era mio desiderio, con la presente., condannare con fermezza un comportamento che cerca di utilizzare gli organi; di Stampa per effettuare pressioni indebite su organi istituzionali che, nella vicenda in questione, hanno fino ad Oggi svolto il loro compito, nelle sedi opportune, con i tempi e i modi rispettosi delle regolamentazioni federali,

Ognuno ha a disposizione gli strumenti che l’ordinamento sportivo e statale gli mette a disposizione e non si comprende per quale motivo si debba gettare discredito su persone ed istituzioni, al fine di ottenere con scorciatoie, quello che ciascuno di noi può ottenere rispettando regole e procedure.

Il sig. Iodice aveva ed ha la possibilità di contrastare la nostra azione, attivandosi nelle sedi opportune, invece di sfuggire alle notifiche del nostro ricorso, nell’erroneo convincimento di sottrarsi al giudizio del giudice ordinario.

A parte il fatto, non secondario, che, nel caso in esame, il sig. Iodice non era tesserato F.I.G.C. al momento del procedimento svoltosi davanti alla Commissione disciplinare, nè al momento del procedimento svoltosi davanti al Collegio Arbitrale, ne al momento in cui l’Acireale ha adito iI giudice ordinario, situazione che elimina, ogni altra considerazione

Scopo mio e della mia cliente è quello di dimostrare, con strumenti leciti che l’ordinamento ci mette a disposizione, la pretestuosità delle richieste del sig. Iodice e quello che noi riteniamo essere stato un comportamento scorretto, dallo stesso perpetuato ai danni della società Acireale. Sono comunque a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento Vi occorrese e Vi saluto cordialmente.

Avv. Paolo Bordonaro.

A.S.. Acireale s.r.l.
Ufficio Stampa

Autore

Redazione

Dal 2002 il portale più letto e amato dai tifosi giallorossi del Catanzaro

Scrivi un commento