Intervistiamo

Entro il 2018 un nuovo volto per gli stabilimenti balneari

Scritto da Redazione

Entro il 2018 tutti gli stabilimenti balneari di Catanzaro dovranno avere un nuovo “volto” e, soprattutto, essere “poggiati” sull’arenile in modo da garantire dalla passeggiata la piena visibilità del mare. Scompariranno, dunque, le palafitte che comportano notevoli problemi di natura estetica. Esiste un progetto-base, inserito nel Piano Spiaggia, a cui tutti i titolari degli stabilimenti dovranno rifarsi.

Ma l’Amministrazione Abramo, dopo la riqualificazione del lungomare con il mosaico firmato Mendini, conta di favorire l’anticipazione di tale processo con un sistema di incentivazioni che aiuti gli operatori a compiere un investimento innovativo. Lo precisa Palazzo De Nobili a seguito della richiesta di informazioni, avanzata da alcuni cittadini, sull’opportunità di rendere maggiormente attraenti dal punto di vista turistico gli stabilimenti balneari presenti sul lungomare. Le indicazioni sono contenute chiaramente nel Piano Comunale Spiagge approvato in via definitiva dall’Amministrazione provinciale il 31 ottobre 2013. Gli articoli 18 e 19 relativi alle norme tecniche di attuazione del Piano spiaggia riportano le tecnologie, le norme di edificazione e i materiali che devono essere propri degli stabilimenti balneari di nuova realizzazione.

Mentre gli impianti esistenti dovranno adeguarsi al Piano dal punto di vista concessorio, autorizzativo ed edilizio, nonché architettonico, uso dei materiali, sicurezza e fruibilità entro cinque anni dalla sua approvazione definitiva e quindi entro il 31 ottobre 2018, come previsto dall’art. 6 comma 8 del P.I.R. Nello specifico, secondo l’art. 18, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, i manufatti architettonici, realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici devono tenere conto della morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti turistico-balneari della costa, facendo ricorso, prioritariamente a opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettonica; a soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico, mediante l’utilizzo di energie alternative (ad esempio: pannelli solari, pannelli fotovoltaici, ecc. ); a materiali ecocompatibili quali la pietra, l’argilla, il legno, il sughero.

Le opere consentite sono quelle previste dall’art. 9 della Legge regionale 17/2005. Sempre secondo l’art. 18, nelle zone che conservano ancora caratteri naturali di pregio si possono utilizzare elementi vegetali che mantengano l’equilibrio dell’ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale. In particolare, nel rispetto dell’equilibrio ecologico, le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, preferibilmente, le tecniche di xerogiardineria, ovvero l’individuazione e l’uso preferenziale delle “xerofite”, piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.

L’art. 19 delle norme tecniche di attuazione del Piano spiaggia, invece, disciplina le norme di edificazione degli stabilimenti balneari, che – recita – devono avere caratteristiche di rimovibilità, come definito dalla circolare del ministero dei Trasporti e della Navigazione n° 120 del 24.05.2001 ed in particolare devono prevedere: la possibilità di smontaggio senza interventi di demolizione o rottura, da attuarsi con semplici operazioni di sollevamento o ribaltamento effettuate con mezzi meccanici di uso corrente; facile trasportabilità dei componenti con mezzi di uso corrente; il collegamento con soluzioni di continuità tra fondazione e strutture in elevazione realizzate ad innesto o con bulloni e viti; dovrà essere evitata qualsiasi escavazione al disotto del piano di calpestio ad esclusione di quella necessaria per la realizzazione dei servizi primari nonché per il posizionamento dei plinti di fondazione; le fondazioni potranno essere realizzate con elementi prefabbricati in nessun caso gettati in opera. È vietata la realizzazione di piscine e scantinati. Aggiuntivamente alle funzioni principali di balneazione in tutti gli stabilimenti balneari ricadenti nella zona pianificata del piano delle spiagge sono ammesse funzioni compatibili quali: attrezzature per lo svago serale tra cui piccole discoteche, sale giochi che non potranno comunque superare il 10% della superficie utile dello stabilimento, ristorazione, campetti per giochi e/o attività sportive di spiaggia, fermo restando che le predette attività dovranno conseguire tutte le specifiche autorizzazioni previste dalle leggi vigenti in materia.

Il parametro relativo all’indice di copertura, valevole per l’area di Lido e di Giovino, può arrivare ad un massimo del 30% tale che la superficie del lido e delle relative strutture accessorie sia minore o uguale al 30% dell’area demaniale in concessione; gli ambienti destinati al ristoro direzione e servizi, dovranno avere un’altezza utile minima di mt. 3.00; le cabine dovranno avere un’altezza utile compresa tra mt. 2.20 e mt. 2.40 con superficie modulare minima di mt. 1.40 x mt. 1.40 e dovranno essere dotate di basamento poggiante direttamente sull’arenile. Le cabine dovranno inoltre essere raccordate tra di loro e con il lido tramite percorso pedonale in legno o altro materiale idoneo termo refrigerante.

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