Dalla Redazione

Decisioni Giudice Sportivo 30^ giornata

Scritto da Andrea Ruga
Squalificato per un turno Benedetti

1^ DIVISIONE – girone B

GARA PRATO – LECCE E RECLAMO SOCIETA’ PRATO (Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014)

– Il Giudice Sportivo,

– letti gli atti ufficiali e il reclamo proposto dalla società Prato, preso atto delle controdeduzioni della società Lecce, nonché della memoria difensiva avverso le predette controdeduzioni presentata dalla società Prato,

p r e m e t t e

– che in riferimento alla gara in oggetto con Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014, questo Giudice Sportivo disponeva la squalifica per una gara effettiva al calciatore del Prato Romanò Andrea in luogo del calciatore Malomo Alessandro, erroneamente indicato nel referto arbitrale come autore dell’infrazione sanzionata, il tutto in applicazione dell’art. 35 comma 1.2 del C.G.S. ;

– che, in riferimento al predetto episodio, la società Prato con reclamo preannunciato e depositato nei termini, ha richiesto la ripetizione della gara, ai sensi dell’art. 17 comma 4 lett. c, lamentando l’errore tecnico da parte dell’arbitro che avrebbe influito sul regolare svolgimento della gara.

o s s e r v a

– che l’art. 17 comma 4 del C.G.S. prevede la facoltà degli organi di Giustizia Sportiva di valutare l’influenza sul regolare svolgimento della gara di “fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici”;

– che tale norma, di contenuto chiaramente residuale, deve ritenersi applicabile, con le dovute e opportune valutazioni, solo in riferimento a situazioni che non trovino specifico rimedio in norme appositamente previste nel medesimo Codice di Giustizia Sportiva;

– che l’art. 35 comma 1.2, come già evidenziato, prevede esplicitamente la possibilità per gli Organi di Giustizia Sportiva di modificare le risultanze degli atti ufficiali a fronte della prova dell’errore di persona commesso dall’arbitro;

– che il carattere di specialità della prescritta norma sottrae all’applicazione dell’art. 17 comma 4 del C.G.S., la fattispecie in esame, con ciò escludendo che l’errore di persona commesso dall’arbitro nell’irrogazione di una sanzione disciplinare possa costituire fatto non valutabile con criteri esclusivamente tecnici che abbia influito sul regolare svolgimento della gara.

– Tutto ciò premesso,

d e l i b e r a

– di respingere il reclamo proposto dalla società A.C. Prato S.p.A. confermando il risultato della gara acquisito in campo (Prato 1- Lecce 3).

– La tassa va addebitata.

GARE DEL 30 MARZO 2014

GARA LECCE – NOCERINA

– Il Giudice Sportivo,

– rilevato che la gara indicata in oggetto non è stata disputata per l’esclusione della società A.S.G. Nocerina S.r.l. dal Campionato di competenza disposta dalla Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014;

– visto l’art. 53 comma 4 delle N.O.I.F,

d e l i b e r a

– in applicazione della norma vigente, che la gara indicata in oggetto è considerata perduta dalla società A.S.G. Nocerina S.r.l. con il punteggio di 0 a 3 a favore dell’U.S. Lecce S.p.A. (Lecce 3 – Nocerina 0).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA’

AMMENDA

€ 1.500,00 PERUGIA CALCIO S.R.L. perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni e facevano esplodere due petardi di notevole potenza, senza conseguenze.

€ 1.000,00 FROSINONE CALCIO S.R.L. perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore due fumogeni e facevano esplodere due petardi, senza conseguenze.

€ 500,00 ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore diversi fumogeni.

DIRIGENTE

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 APRILE 2014
DAMATO DOMENICO (BARLETTA CALCIO S.R.L.)

per atteggiamento reiteratamente irriguardoso verso l’arbitro durante la gara (espulso).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI GENNARO MATTEO (ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.)

per aver commesso fallo su un avversario impedendogli la segnatura di una rete.
CAMILLERI VINCENZO (BARLETTA CALCIO S.R.L.)
per comportamento non regolamentare in campo e per proteste verso l’arbitro (calc. ris.).
RADI ALESSANDRO (GUBBIO 1910 S.R.L.)
per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.
CONTI ANDREA (PERUGIA CALCIO S.R.L.)
per atto di violenza verso un avversario in reazione.
MASSONI LEONARDO (PERUGIA CALCIO S.R.L.)
per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
COLOMBA DAVIDE (ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.)

per condotta scorretta verso un avversario e per condotta non regolamentare.
MACCARONE FEDERICO (BARLETTA CALCIO S.R.L.)
per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
COMOTTO GIANLUCA (PERUGIA CALCIO S.R.L.)

per condotta gravemente scorretta verso il pubblico al termine della gara (r.cc e proc.fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XI INFR)
BENEDETTI ALESSIO (CATANZARO CALCIO 2011 SRL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’IN AMMONIZIONE (VIII INFR)
GOLDANIGA EDOARDO (PISA 1909 S.S.AR.L.)

DE AGOSTINI MICHELE (PRATO SPA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (IV INFR)
IOTTI ILARIO (ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.)

PALMA GIUSEPPE (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)
SPROCATI MATTIA (PERUGIA CALCIO S.R.L.)
GIOVINCO GIUSEPPE (PISA 1909 S.S.AR.L.)
VAGENIN GUSTAVO (SALERNITANA 1919 S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (X INFR)
MALOMO ALESSANDRO (PRATO SPA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)
CAPONI ANDREA (CITTA’ DI PONTEDERA S.R.L.)

BURZIGOTTI LORENZO (GROSSETO F.C. S.R.L.)
PANARIELLO ANIELLO (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)
EUSEPI UMBERTO (PERUGIA CALCIO S.R.L.)
SABATO ROCCO (PISA 1909 S.S.AR.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
INNOCENTI ALESSIO (BARLETTA CALCIO S.R.L.)

PADELLA EMANUELE (BENEVENTO CALCIO S.P.A.)
MALTESE DARIO (L’AQUILA CALCIO 1927 SRL)
ARMA RACHID (PISA 1909 S.S.AR.L.)

AMMONIZIONE (VI INFR)
CAPECE GIORGIO (ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.)

GIACOMINI ANDREA (ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.)
DI BELLA FABRIZIO (BARLETTA CALCIO S.R.L.)
FRARA ALESSANDRO (FROSINONE CALCIO S.R.L.)
NOVOTHNY SOMA ZSOMBOR (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)
PERPETUINI RICCARDO (SALERNITANA 1919 S.R.L.)

AMMONIZIONE (V INFR)
SCHIAVINO MARCO (ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.)

BARTOLOMEI PAOLO (CITTA’ DI PONTEDERA S.R.L.)
SODDIMO DANILO (FROSINONE CALCIO S.R.L.)

AMMONIZIONE (II INFR)
DONINELLI ANDREA (BENEVENTO CALCIO S.P.A.)

BIRASCHI DAVIDE (GROSSETO F.C. S.R.L.)
ZAFFAGNINI ANDREA (L’AQUILA CALCIO 1927 SRL)
PISANU ANDREA (PRATO SPA)

AMMONIZIONE (I INFR)
MADONIA GIUSEPPE (CATANZARO CALCIO 2011 SRL)

SARR BADARA (GUBBIO 1910 S.R.L.)

Autore

Andrea Ruga

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