Tares, arriva la mazzata. Proteste a Catanzaro

La prima rata scadrà tra due giorni, il 16 ottobre, poi ne seguiranno altre due. A breve anche i catanzaresi faranno conoscenza della nuova tassa sui rifiuti e servizi ideata dal Governo Monti nel 2011 e confermata da quello Letta in questi mesi. Parliamo di TARES

La TARES sarà inevitabilmente più pesante di tutte le precedenti tasse sui rifiuti. Dovrà infatti coprire il 100% del costo del servizio sostenuto dai comuni per lo smaltimento dei rifiuti (oggi si ferma in media al 79% con picchi del 91%). A ciò si aggiunga che la Tares dovrà finanziare anche i “servizi indivisibili” forniti dall’ente locale come l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, la polizia locale e le aree verdi.

Le risorse necessarie per coprire tali ulteriori spese deriveranno dall’aumento di 30-40 centesimi al metro quadro (a discrezione dei singoli comuni). In sostanza, il corrispettivo per i servizi indivisibili porterà un incremento stimato di circa il 14% per una famiglia di tre componenti, ma in caso d’adozione dell’aliquota massima può arrivare anche al 19%.

In questi giorni la “polemica politica” in città si è fatta alta. C’è addirittura chi invoca la “disobbedienza civile” nei confronti di una tassa che potrà portare rincari per famiglie e imprese tra i 70 e i 200 euro rispetto alla vecchia tassa sui rifiuti. Oggi in particolare è previsto per le 18 un raduno di protesta in piazza Garibaldi, nei pressi della chiesa di San Giovanni. 

Abramo intanto fa sapere in ogni caso di non accettare la sfida della protesta: “Non posso in alcun modo condividere, da sindaco, l’istigazione alla disobbedienza civile che viene da alcune associazioni catanzaresi che, appunto, incitano i cittadini a non pagare la TARES. Lo ritengo un atteggiamento irresponsabile e ai limiti dell’illegalità. Condivido invece il senso della protesta, lo stato di difficoltà di famiglie ed imprenditori, rispetto ad una tassa iniqua“.

Ma sotto accusa, al di là delle decisioni del Governo centrale, c’è anche la norma comunale che regolamenta la Tares a Catanzaro. Una regolamentazione approvata lo scorso 30 settembre in Consiglio comunale. Secondo alcuni si sarebbe addirittura stravolto il principio base della legge (meno rifiuti produci meno spendi, più differenzi meno spendi, ndr).

Il regolamento comunale sulla Tares, infatti, all’art. 24, prevede che eventuali sgravi fiscali previsti dalla legge nazionale riguarderanno solamente le “utenze non domestiche”, escludendo i cittadini dalla possibilità di pagare un importo inferiore della tassa  attraverso la riduzione dei propri rifiuti.

Forse che la nuova iniziativa sulla differenziata lanciata solo qualche giorno fa si presume fallita in partenza e perciò non si possono prevedere meccanismi di incentivazione per i singoli utenti?

Sempre lo stesso regolamento comunale prevede una misura fissa del 30% come sgravio fiscale imprese e commercianti, anziché  un coefficiente di riduzione in proporzione alla quantità di rifiuti assimilati e avviati al recupero.  

L’Ufficio Tributi del  Comune di Catanzaro ha sintetizzato le risposte alle domande più frequenti sulla TARES, la Tassa Rifiuti e Servizi istituita dal Governo Monti, in modo da aiutare i contribuenti al corretto calcolo e al pagamento.

 Red

 

 

Attenzione: ciò che segue è un lungo elenco di risposte che il Comune di Catanzaro ha elaborato alle domande più frequenti sulla Tares. Ve lo proponiamo integralmente.

 

D. Quali sono gli atti regolamentari della Tares ?

R. Delibera di Consiglio Comunale n° 69 del 30/09/2013, avente ad oggetto l’approvazione del regolamento e delle tariffe della Tares. Consultabile sul sito internet dell’Amministrazione Comunale di Catanzaro, parte destra dell’Home Page, link: Regolamenti Comunali > Servizi Finanziari.

 

D. Come si calcola la TARES per le utenze domestiche ?

R La Tares è un tributo da determinare in autoliquidazione. La base imponibile rimane, per gli immobili a destinazione ordinaria (utenze domestiche), la superficie catastale rapportata all’80% (per le categorie D e E è quella dichiarata),che deve essere moltiplicata per la tariffa fissa e per la tariffa variabile determinate in funzione del numero degli occupanti. Nel caso di civile abitazione priva, in visura catastale, della “superficie catastale”, la stessa dovrà essere dichiarata dal proprietario o occupante.

Per la determinazione della tariffa si   devono conoscere:

  1. il numero dei residenti;
  2. i metri quadrati;
  3. l’uso.

 All”importo così determinato  viene aggiunta la tariffa per i servizi indivisibili pari ad € 0,30 per ogni mq. di abitazione (importo a favore dello Stato) e il 5% di addizionale provinciale.

 

D. Come si calcola la TARES per le utenze non domestiche ?

R La Tares è un tributo da determinare in autoliquidazione. La base imponibile rimane, per gli immobili a destinazione commerciale  la superficie catastale moltiplicata per la tariffa fissa e variabile secondo la classificazione delle categorie (per i comuni superiori a 5000 abitanti n° 30 categorie, verificabili nell’allegato “C” del regolamento) .

All”importo così determinato  viene aggiunta la tariffa per i servizi indivisibili pari ad € 0,30 per ogni mq. di abitazione (importo a favore dello Stato) e il 5% di addizionale provinciale.

 

D. come si effettua il pagamento ?

R. Il Comune di Catanzaro, per il pagamento del suddetto tributo, ha optato per l’invio ai  contribuenti di  modelli F24 precompilati, con le seguenti rate e scadenze:

  • I rata: 16 ottobre 2013;
  • II rata: 18 novembre 2013;
  • saldo e maggiorazione statale (€ 0,30 metro quadrato): 16 dicembre 2013.

Le somme contenute negli avvisi di pagamento, per espressa volontà dell’Amministrazione, sono state determinate senza aggravio di alcun costo di invio e/o istruzione pratica.

 

D. Sono state riconosciute delle agevolazioni:

R.  (Vedasi Titolo IV del Regolamento artt. 21-24) Sono riconosciute  le seguenti agevolazioni:

  • riduzione 20% per abitazioni tenute a disposizione;
  • riduzione 60%  per mancanza servizio o per cassonetti posti a più di 800 metri;
  • riduzione 30% per recupero rifiuti speciali, da  dimostrare con esibizione di apposita documentazione.

 

D. Esiste ancora la riduzione per unico occupante ?

R. No. Non è stata riproposta la riduzione per unico occupante, in quanto la determinazione del tributo avviene diversamente rispetto alla Tarsu.

La Tarsu, infatti, aveva come base di calcolo i metri quadrati dell’unità locale.

La Tares, invece, ha come elementi di calcolo i metri quadrati dell’unità locale ed il numero degli occupanti, per cui, a parità di metri quadrati occupati, la tariffa ha un incremento direttamente proporzionale al crescere del numero dei componenti il nucleo familiare. 

Alla luce di queste considerazioni, quindi,  l’unico componente, ha già di per sé una tariffa più agevolata rispetto al contribuente facente parte di un nucleo familiare di  due o più persone.

Nel caso di introduzione di altra riduzione o agevolazione, quindi anche nel caso di riconoscimento di agevolazione ad unico occupante, l’eventuale costo non coperto dovrà essere addebitato  alle restanti categorie di contribuenti, ciò proprio nel rispetto del principio normativo stabilito dall’art. 14 del D.L. 201/2011.

 

D. La riduzione per agevolazione si calcola anche sulla maggiorazione statale (0,30 € mq) ?

R. Si. Per espressa previsione normativa ( art. 14, comma 3 D.L. 201/2011), alla maggiorazione (€ 0,30 mq) si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

 

D. Mio figlio, che abitava nel mio stesso nucleo familiare, ha cambiato residenza alcuni giorni fa, trasferendo la residenza in un altro Comune. Cosa devo fare per regolarizzare la mia posizione ai fini del tributo sui rifiuti?

R. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è necessario per calcolare la parte variabile della tariffa. Il Regolamento Comunale prevede che per quanto riguarda i contribuenti residenti, il numero degli occupanti è determinato  dal numero dei componenti del nucleo familiare di appartenenza, rilevato dalle informazioni contenute nel “database” in uso  all’Ufficio Anagrafe del Comune;

Nel suo caso quindi, non dovrà comunicare nulla all’Ufficio Tributi poiché il dato relativo al numero degli occupanti sarà ricalcolato automaticamente al 1° gennaio dell’anno successivo.

 

D. Mio padre, essendo molto anziano, si è trasferito presso una casa di riposo. Viveva da solo in un appartamento di proprietà in Catanzaro; La casa ora non è occupata da nessuno, posso chiedere una riduzione?

R. Se a seguito del ricovero di Suo padre l’abitazione non è più occupata continuativamente, può richiedere che venga applicata la riduzione per le abitazioni a disposizione.
 Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

 

D. Il Tributo sui rifiuti era intestato a mio marito, che purtroppo è deceduto alcuni giorni fa. Come posso comunicarvi il cambio di intestazione della TARES?

R. E’ necessario provvedere alla cessazione del tributo per il coniuge deceduto e contestualmente attivare l’utenza per la restante parte dell’anno successiva al decesso al coniuge superstite o ad un altro familiare convivente nel medesimo nucleo familiare. Non è infatti possibile continuare ad assolvere il tributo a nome di una persona deceduta, per un periodo successivo alla data del decesso del contribuente. Per volturare l’utenza è sufficiente recarsi presso l’Ufficio Tributi e compilare la modulistica a disposizione, oppure scaricarla dal sito internet comunale ed inoltrarla via posta elettronica (tares@comunecz.it) o per posta raccomandata, allegando alla modulistica la copia di un documento di identità del dichiarante.

 

D. Da pochi giorni ho cambiato casa, trasferendomi all’interno del Comune. Un mio conoscente mi ha detto che per la TARES non devo fare nulla, perché ci pensano gli uffici comunali. Ho ricevuto una informazione corretta?

R. No. Le è stata fornita una informazione sbagliata. Anche con l’entrata in vigore della TARES, ogni contribuente è tenuto a comunicare alcune informazioni all’Ufficio Tributi, necessarie alla corretta quantificazione del tributo. Oltre alla nuova residenza dovranno essere comunicati, ad esempio, le metrature dei locali occupati ed i dati catastali.
 

D. Fino a poche settimane fa avevo in locazione un box. Ora ho disdetto il contratto di locazione. Come devo fare per non pagare più il tributo sui rifiuti per questo box?

R. Dovrà comunicare la cessazione del box all’Ufficio Tributi, tramite il modulo di cessazione. L’Ufficio Tributi provvederà a ricalcolare quanto da Lei dovuto in ragione del periodo dell’anno in cui ha usufruito del box.

 

D. Devono essere comunicate le persone che non fanno parte del nucleo familiare, ma dimoranti ?

R. Si. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

 

D. Sono considerati presenti nel nucleo anche i componenti residenti nel Comune di Catanzaro, ma domiciliati altrove ?

R. Si. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove (esempio studenti universitari). Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.

 

D. Nel caso di abitazioni in cui vivono più nuclei familiari,quale tariffa deve essere calcolata ?

R.  Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.

 

D. Vorrei aprire una attività commerciale in Catanzaro. Quali dati vi devo fornire per la corretta applicazione della TARES?

R. La dichiarazione delle utenze non domestiche deve contenere i dati identificativi del soggetto passivo (codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale), i dati identificativi del legale rappresentante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale), l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree; la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione dei locali. I dati sopra richiesti devono essere inseriti nel modulo a disposizione presso l’Ufficio Tributi.

 

D. La nostra ditta produce una tipologia di rifiuti non assibilabili ai rifiuti solidi urbani e per i quali viene regolarmente pagato un servizio di smaltimento di rifiuti speciali. Siamo comunque tenuti al pagamento della TARES? Sono previste delle agevolazioni?

R. Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (Art.. 24 del Regolamento).
 

D. Esistono esclusioni dal pagamento della Tares per le civili abitazioni ?

R.  Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

  1. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.

D. Ho ereditato un appartamento in Catanzaro. Io però abito in un altro Comune e presso questa abitazione vengo solo saltuariamente a verificare che la casa non abbia subito dei danni. Sono comunque tenuto al pagamento della TARES? Come viene determinato il numero degli occupanti?

R. Ancorché utilizzata saltuariamente, l’abitazione è soggetta al pagamento del tributo. Secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali predisposti all’uso, considerando tali quelli dotati di almeno una utenza attiva tra i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) ovvero di arredi, attrezzature o altri impianti, anche se di fatto non utilizzati. Per detti locali è comunque sua facoltà richiedere l’agevolazione prevista per i locali ad uso limitato o discontinuo.

R. per il contribuente, che ne ha il possesso o la proprietà,  non residente nel Comune di Catanzaro, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti,    si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o in mancanza quello determinato secondo i seguenti parametri:

– da mq 0 a mq 50  = 3 componenti;

– da mq 51 a mq 90= 4 componenti;

– >mq 90 = 5 componenti.

 

D. A seguito del decesso di mio padre, la TARES deve essere intestata a mia mamma che però ha difficoltà a venire presso i vostri uffici. Posso venire io al suo posto a regolarizzare la sua posizione?

R. Le dichiarazioni, se non presentate dal diretto interessato, possono essere presentate anche da soggetti diversi dal dichiarante, purché siano provvisti di apposita delega e delle copia del documento di identità del dichiarante.
In alternativa la dichiarazione può essere trasmessa all’Ufficio Tributi tramite posta raccomandata, posta elettronica, sempre allegando alla dichiarazione stessa una copia del documento di identità del dichiarante.

D. Sono proprietario di diversi appartamenti in Catanzaro, concessi in locazioni a studenti o a famiglie. Posso pagare io la TARES per tutti questi appartamenti e poi rivalermi sugli inquilini?

R. No. La normativa TARES esclude tassativamente questa ipotesi, precisando che il tributo deve essere assolto da colui il quale occupa o detiene i locali a qualsiasi titolo. Nel caso di utilizzo non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

D. Quali sono gli orari di apertura dell’Ufficio Tributi? Dove è ubicato? E’ possibile contattarvi via e-mail?

R. L’ufficio Tributi è sito in Corso Mazzini n° 188 (88100 Catanzaro).

Il personale dell’ufficio è  a disposizione nei giorni di Lunedì (dalle ore 11,00 – alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00), Mercoledì (dalle ore 9,00 – alle ore 10,30) e Giovedì(dalle ore 11,00 – alle ore 12,30).

I recapiti telefonici sono i seguenti: Tel. 0961/881401-13-14 – fax 0961/881479.

L’indirizzo di posta elettronica è il seguente: tares@comunecz.it

 

Autore

Redazione

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