Dalla Redazione

Decisioni Giudice Sportivo 16^ giornata

Scritto da Andrea Ruga
Diffidato Ulloa; squalificato De Giosa del Latina. Paganese-Latina, inflitta la sconfitta ai campani per 0-3

1^ DIVISIONE – girone B

GARA PAGANESE – LATINA DEL 16.12.2012 (Com. Uff. n. 88/DIV del 18.12.2012)

– Il Giudice Sportivo,

– letti gli atti ufficiali, e il reclamo proposto dalla società Latina e le controdeduzioni della società Paganese;

– verificata la ritualità del gravame e la propria competenza,

o s s e r v a

– che dagli atti ufficiali risulta che la gara in oggetto è stata sospesa temporaneamente alle ore 19.00 prima della ripresa del gioco per il secondo tempo a causa della formazione sul terreno di gioco di una buca di circa 30 cm. di diametro e profonda oltre mezzo metro circa; nella circostanza, l’arbitro constatava inoltre che il terreno mostrava segni di cedimento, per mancanza di terra sotto il manto erboso “anche nelle zone immediatamente vicino al buco”;

– che dopo circa 20 minuti, durante i quali addetti della società ospitante hanno riempito il buco con terra e sassi, dopo aver constatato con i capitani delle due squadre che la zona adiacente il buco risultava “instabile ed insicura”, l’arbitro sospendeva definitivamente la gara alle ore 19.23,

– che la società Latina presentata riserva scritta al termine della gara e successivo preannuncio di reclamo, facendo pervenire nei termini a questo Ufficio il reclamo stesso;

– che in tale sede la ricorrente, ritenendo la società Paganese responsabile oggettivamente degli eventi che hanno indotto l’arbitro a sospendere definitivamente la gara, a causa della “lacunosa custodia, cura e manutenzione del terreno di gioco”, richiedeva l’irrogazione a carico della stessa della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, a norma dell’art. 17 CGS;

– che la società Paganese faceva pervenire nei termini una controdeduzione al reclamo, contestandone i motivi e sostenendo che il fatto in esame sia da considerare “evento eccezionale ed imprevedibile”, tale da escludere qualsiasi responsabilità a carico della Paganese stessa;

r i l e v a

In primo luogo

– che per principio acquisito e per prassi consolidata, il giudizio dell’arbitro sulla praticabilità del terreno di gioco è insindacabile, investendo esso un accertamento tecnico la cui valutazione è sottratta al controllo del Giudice Sportivo, a norma dell’art. 17 comma 4 del CGS.

In secondo luogo

– che l’evento atmosferico che rende “imprevedibile” l’impraticabilità del campo, con conseguente esclusione della responsabilità della società ospitante, deve verificarsi contestualmente alla disputa della gara ovvero in periodo immediatamente precedente, tale da non consentire il superamento (per naturale sviluppo o per intervento della società ospitante) delle circostanze impeditive alla disputa della gara; prove ne sia la norma (art. 37 c.6 Regolamento di Lega) che esclude la responsabilità della società ospitante per l’impraticabilità del campo di gioco coperto di neve, solo se l’evento atmosferico si sia verificato nelle 48 ore precedenti l’orario d’inizio della gara;

– che da quanto innanzi rilevato può ricavarsi il principio per cui dell’impraticabilità del campo, anche per semplice mancanza delle condizioni di sicurezza, è sempre oggettivamente responsabile la società ospitante, salvo che la circostanza sia diretta conseguenza di eventi qualificabili congiuntamente come ” eccezionali ed imprevedibili “, non rimediabili in tempi tecnici sufficienti.

Nella fattispecie in esame, gli eventi atmosferici assunti dalla società Paganese, ed esplicitati nella memoria acquisita agli atti quali diretta causa della rilevata “instabilità ed insicurezza” del terreno di gioco, si erano manifestati in tempi non contestuali nè immediatamente precedenti la gara, nè in forma di particolare eccezionalità, se è vero come è vero, che la gara è stata regolarmente iniziata e sarebbe stata portata a termine con assoluta regolarità senza l’evento in questione.

Peraltro, e paradossalmente, la perizia geologica allegata alle controdeduzioni della società Paganese, al dichiarato scopo di qualificare come “eccezionale ed imprevedibile” l’evento in esame, lungi dall’escludere la responsabilità della società, affermando che l’apertura della voragine è conseguenza” delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dei terreni che caratterizzano il sito in esame, costituito prevalentemente da sedimenti sabbiosi di origine vulcanica che presentano in profondità un buon grado di compattezza, ma che in superficie tendono ad alterarsi ed a imbibirsi, determinando un drastico peggioramento delle loro caratteristiche”, dimostra proprio che la particolare natura del sottosuolo rende plausibile, e quindi tecnicamente prevedibile, il verificarsi di un evento del tipo in esame, ferma restando l’eccezionalità dello stesso.

– Tutto ciò premesso,

ritenendo accertata la responsabilità della società Paganese

d e l i b e r a

– di accogliere il reclamo presentato dalla società Latina, infliggendo alla società Paganese la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-3 a favore della società Latina.

– La tassa non va addebitata.

GARE DEL 6 E 7 GENNAIO 2013

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA’

AMMENDA

€ 5.000,00 PRATO SPA perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni e facevano esplodere alcuni petardi, senza conseguenze; gli stessi durante la gara lanciavano in direzione di un assistente arbitrale diversi oggetti, senza colpire e numerosissimi sputi che lo raggiungevano in più parti del corpo; perchè alcuni sostenitori posizionati nella tribuna rivolgevano al Commissario della Can Pro reiterate frasi offensive e minacciose, costringendolo dapprima a spostarsi in altra parte della tribuna e successivamente ad abbandonare lo stadio con la protezione della forza pubblica.
€ 2.000,00 PAGANESE CALCIO 1926 SRL perchè propri sostenitori, al termine della gara, lanciavano sul terreno di gioco una bottiglietta semipiena che sfiorava la testa di un calciatore della squadra avversaria.
€ 1.500,00 ANDRIA BAT S.R.L. perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni e facevano esplodere diversi petardi di notevole potenza, senza conseguenze.
€ 1.500,00 CARRARESE CALCIO S.R.L. perchè propri sostenitori durante la gara lanciavano sul terreno di gioco alcune bottigliette e lattine, senza conseguenze; per indebita presenza nel recinto di gioco di persona non identificata, ma riconducibile alla società, che al termine della gara rivolgeva alla terna arbitrale ed ai calciatori della squadra avversaria e che rientravano negli spogliatoi, reiterate frasi offensive.
€ 1.000,00 NOCERINA S.R.L. perchè propri sostenitori, in campo avverso, introducevano e accendevano nel proprio settore un fumogeno e facevano esplodere tre petardi di notevole potenza, senza conseguenze.
€ 500,00 BENEVENTO CALCIO S.P.A. perchè propri sostenitori, durante la gara, lanciavano sul terreno di gioco una bottiglietta d’acqua semipiena, senza conseguenze.
€ 400,00 LATINA CALCIO S.R.L. perchè propri sostenitori introducevano nel proprio settore due fumogeni e facevano esplodere un petardo, senza conseguenze.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2013 E AMMENDA € 5.000,00
TOCCAFONDI PAOLO (PRATO SPA)
per comportamento gravemente e reiteratamente offensivo e minaccioso nei confronti del Commissario della Can Pro, posizionato in tribuna nelle sue adiacenze; dopo aver cambiato posto veniva nuovamente raggiunto dal medesimo Toccafondi Paolo che reiterava ingiurie e minacce e provocava il medesimo comportamento anche da parte di altri tifosi presenti in tribuna; tali riprovevoli comportamenti costringevano il Commissario della Can Pro ad abbandonare lo Stadio scortato dalle forze dell’ordine, impedendogli di svolgere le sue mansioni nel dopo partita (inibizione in aggiunta alla precedente con scadenza 30.6.2013, r. O.T. Can Pro).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 GENNAIO 2013
DICORATO FRANCESCO (BARLETTA CALCIO S.R.L.)
per atteggiamento irriguardoso verso la terna arbitrale durante la gara (espulso, r.A.A.).
POLI PAOLO (PRATO SPA)
per atteggiamento irriguardoso verso la terna arbitrale al termine della gara (r.A.A., espulso).

ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
GRASSADONIA GIANLUCA (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)
per comportamento reiteratamente offensivo verso l’arbitro ed un assistente arbitrale durante la gara (r.A.A., espulso).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CRISCUOLO VINCENZO (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)
per aver colpito con tre manate al viso un calciatore della squadra avversaria che recuperava il pallone nei pressi della panchina (espulso, allenatore in seconda).
PANE ALESSANDRO (PISA 1909 S.S.AR.L.)
per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara (r.A.A.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TURI STEFANO (CARRARESE CALCIO S.R.L.)
per atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro durante la gara (r.A.A., espulso, allenatore in seconda).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MAZZARANI FRANCESCO (BARLETTA CALCIO S.R.L.)
per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.
BRIGANTI MARCO (GUBBIO 1910 S.R.L.)
per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.
DE AGOSTINI MICHELE (PRATO SPA)
per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ANZALONE FABRIZIO (CARRARESE CALCIO S.R.L.)
per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario.
ANDELKOVIC MILAN (NOCERINA S.R.L.)
per condotta scorretta verso un avversario e per simulazione di fallo.
CARMINATI SIMONE (PRATO SPA)
entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’IN AMMONIZIONE (VIII INFR)
DE GIOSA ROBERTO (LATINA CALCIO S.R.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (IV INFR)
DEZI JACOPO (BARLETTA CALCIO S.R.L.)
SIGNORINI ANDREA (BENEVENTO CALCIO S.P.A.)
GORI MIRKO (FROSINONE CALCIO S.R.L.)
GUERRI SIMONE (GUBBIO 1910 S.R.L.)
BRUNO ALESSANDRO (NOCERINA S.R.L.)
NEGRO MAIKOL FRANCESC (NOCERINA S.R.L.)
DI TACCHIO FRANCESCO (PERUGIA CALCIO S.R.L.)
MINGAZZINI NICOLA (PISA 1909 S.S.AR.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)
D’ANNA EMANUELE (BENEVENTO CALCIO S.P.A.)
ALCIBIADE RAFFAELE (CARRARESE CALCIO S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
DE ANGELIS GIANLUCA (AVELLINO 1912 S.R.L.)
ROMEO FABIO (BARLETTA CALCIO S.R.L.)
CIPRIANI GIACOMO (BENEVENTO CALCIO S.P.A.)
MENGONI ANDREA (BENEVENTO CALCIO S.P.A.)
ULLOA JUAN MARTIN (CATANZARO CALCIO 2011 SRL)
SACILOTTO LUIZ GABRIEL (LATINA CALCIO S.R.L.)
CIARCIA GIANPAOLO (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)
PUGLISI GIOVANNI (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)
SBRAGA ANDREA (PISA 1909 S.S.AR.L.)

AMMONIZIONE (VI INFR)
BURZIGOTTI LORENZO (BARLETTA CALCIO S.R.L.)
BELCASTRO LUCA (CARRARESE CALCIO S.R.L.)
BENEDETTI ALESSIO (CATANZARO CALCIO 2011 SRL)
GIOVINCO GIUSEPPE (ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.)
BURRAI SALVATORE (LATINA CALCIO S.R.L.)
FUSCO LUCA (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)
MALOMO ALESSANDRO (PRATO SPA)

AMMONIZIONE (V INFR)
D’ERRICO ANDREA (ANDRIA BAT S.R.L.)
LA ROSA FRANCESCO (ANDRIA BAT S.R.L.)
DAVI GUIDO (BENEVENTO CALCIO S.P.A.)
PEDRELLI DANIELE (CARRARESE CALCIO S.R.L.)
QUADRI ALBERTO (CATANZARO CALCIO 2011 SRL)
MALTESE DARIO (ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.)
SANTORUVO VINCENZO (FROSINONE CALCIO S.R.L.)
PALERMO SIMONE (GUBBIO 1910 S.R.L)
CAVAGNA MATTEO (PRATO SPA)

AMMONIZIONE (II INFR)
IZZO ARMANDO (AVELLINO 1912 S.R.L.)
PICCINNI MARCO (BARLETTA CALCIO S.R.L.)
D’ALESSANDRO GIROLAMO (CATANZARO CALCIO 2011 SRL)
ORCHI ALESSANDRO (CATANZARO CALCIO 2011 SRL)
TOMAS LUKA (ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.)
BARRACO DARIO (LATINA CALCIO S.R.L.)
ROBERTIELLO PIERO (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)
ARCURI SALVATORE (SORRENTO CALCIO S.R.L.)
BERNARDO VITTORIO (SORRENTO CALCIO S.R.L.)
ROSSI GENEROSO (SORRENTO CALCIO S.R.L.)

AMMONIZIONE (I INFR)
LA MANTIA ANDREA (BARLETTA CALCIO S.R.L.)
CICIONI CRISTIAN (CARRARESE CALCIO S.R.L.)
PESTRIN MANOLO (CARRARESE CALCIO S.R.L.)
CARROCCIO FILADELFIO (GUBBIO 1910 S.R.L.)
DAFFARA MANUEL (NOCERINA S.R.L.)
AGRESTA FRANCESCO (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)
BARBERIS ANDREA (PISA 1909 S.S.AR.L.)
BUSCE’ ANTONIO (PISA 1909 S.S.AR.L.)
NAPOLI AIMAN (PRATO SPA)
CIAMPI MARCO (SORRENTO CALCIO S.R.L.)
DI DIO ALESSANDRO (SORRENTO CALCIO S.R.L.)

Autore

Andrea Ruga

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