Costanzo: il Direttore dell’ASP abusa del titolo di “Prof”

Scopelliti deve chiarire, è un dovere morale al quale non può e non deve sottrarsi.

Quando a fine maggio abbiamo scritto che il direttore generale dell’Asp, dottor Gerardo Mancuso, usa impropriamente il titolo di professore (universitario intendiamo), avevamo proprio ragione. La conferma si ha leggendo la nota stampa di ieri della stessa Asp relativa alla sua nomina in Federsanità, nella quale viene affermato che egli è stato “docente a contratto nell’Università Magna Graecia”, quale assistente del professore Mattioli.

Chiediamo quindi di nuovo al Magnifico rettore della Magna Graecia di diffidare tutti coloro che abusano di tale titolo.

Per le docenze a contratto è notorio che il titolo di professore universitario debba essere accompagnato sempre dalla indicazione della materia che si insegna, ma soprattutto dalla dicitura “professore a contratto” e soltanto per il solo periodo dell’incarico. Un utilizzo diverso non è quindi assolutamente consentito (Fonte FNOMCeO).

Crediamo sia giunto anche il momento che il presidente della giunta regionale prenda atto del fatto che la nomina del direttore generale è illegittima o quantomeno  discutibile e potrebbe creare seri danni all’Azienda, se tutti coloro che sono stati penalizzati dalle sue determinazioni e deliberazioni decidessero di attivare le procedure di annullamento degli atti.

Sulla sua nomina chiediamo che i deputati e senatori che rappresentano il territorio, e comunque tutti coloro che hanno a cuore le sorti di questa regione, promuovano una urgente interrogazione a risposta scritta per accertare la sussistenza dei fatti e, qualora corrispondessero al vero, di esprimere parere in merito alla validità degli atti adottati dal direttore generale .

A nostro parere le violazioni normative sono palesi. Con la nomina del direttore generale, avvenuta con atto deliberativo n. 59 del 14.7.2011, è stato, infatti, violato il comma 9 dell’art. 3 del DL 502/92, integrato dal 229/99, che testualmente recita: La carica di direttore generale è incompatibile… con l’esistenza di rapporti, anche in regime convenzionale, con la Unità Sanitaria Locale presso cui sono esercitate le funzioni”. Ed ancora: “La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l’Unità Sanitaria Locale presso cui sono esercitate le funzioni…”. 

Chiarire ciò è un dovere morale al quale Scopelliti non può e non deve sottrarsi.

 

Autore

Salvatore Ferragina

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