Us Catanzaro Spa: il Tdl motiva il dissequestro dei beni agli indagati

La Procura potrebbe ricorrere in Cassazione

«A giudizio del Tribunale, sia con riferimento ai contributi erogati dalla Provincia e dal Comune, sia con riferimento alle somme erogate dalla Lega Calcio, seppur per ragioni in parte diverse, non appare astrattamente configurabile, nei termini contestati (dalla Procura, ndr), la fattispecie delittuosa di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche». Parole chiare quelle del Tribunale del Riesame, che “boccia” sonoramente la tesi della Procura alla base del sequestro di beni per 6 milioni di euro eseguito nelle scorse settimane ai danni di ex amministratori dell’Us Catanzaro. Le motivazioni con le quali il Tdl (presidente e relatore Pietro Scuteri, a latere Emanuela Romano e Ilaria Tarantino) ha annullato i sequestri sono state depositate nei giorni scorsi. E – sorvolando in questa sede sulle singole posizioni degli indagati – mettono in campo un principio chiaro, più volte sostenuto dalla difesa degli indagati: per quanto riguarda le somme versate all’Us da Comune e Provincia «non appare oggettivamente sussistere alcun collegamento causale tra le accuse descritte nei capi d’imputazione e l’erogazione dei contributi a favore della società calcistica»; sul fronte della Lega Calcio, invece, «essa non è qualificabile come Ente Pubblico», un presupposto che fa cadere automaticamente l’ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche a carico degli indagati.

L’inchiesta nell’ambito della quale era stato eseguito il sequestro annullato dal Tdl è quella sul fallimento della storica società calcistica. Nel registro degli indagati sono iscritti Claudio Parente (54 anni, di Catanzaro), Massimo Poggi Madarena (60, di Catanzaro), Bernardo Colao (53, di Simeri Crichi), Giuseppe Ierace (50, di Locri), Domenico Cavallaro (50, di Roma) e Gerardo Carvelli (63, di Catanzaro), tutti ex amministratori – in epoche diverse – dell’Unione sportiva Catanzaro. La presunta truffa – secondo la ricostruzione del pm Alberto Cianfarini – si sarebbe concretizzata nell’incasso risalente a giugno del 2007 di «contributi pubblici» ritenuti indebiti per 3 milioni 410mila euro da parte della Lega Calcio e di 536mila euro da parte della Provincia e del Comune.

Adesso il Tribunale del Riesame spiega perché il sequestro autorizzato dal gip ed effettuato dalla Guardia di Finanza non starebbe in piedi. E fa un lungo ragionamento sulla qualificazione giuridica dell’ipotesi di reato. Innanzitutto c’è il “capitolo” riguardante Comune e Provincia: «Se nessun dubbio può porsi in merito al fatto che entrambi siano giuridicamente qualificabili come Enti pubblici, non può tuttavia obliterarsi la circostanza che non appare oggettivamente sussistere alcun collegamento causale tra gli artifici e raggiri descritti ai capi A, B, C ed E della provvisoria imputazione e l’erogazione da parte del suddetti Enti dei contributi a favore della società calcistica. Sul punto – precisa il Tdl – deve ravvisarsi infatti che dagli atti allegati al fascicolo procedimentale, ivi compresi quelli prodotti dalle difese, non solo non emerge alcun elemento concreto per ritenere provato, o anche solo per ipotizzare, che i suddetti Enti si siano determinati all’erogazione delle somme di denaro a favore della società in virtù della regolarità dei bilanci dell’Us Catanzaro ed in quanto non conoscevano la reale situazione di decozione finanziaria della società stessa, quanto emergono, al contrario, elementi documentali e logici che inducono a ritenere che tali erogazioni siano avvenute in totale indipendenza dalla visione dei bilanci e che, pertanto, non si possa ravvisare alcuna induzione in errore dei suddetti Enti». In quest’ottica il Tdl evidenzia alcuni passaggi: «Dalla relazione dei consulenti del pm emerge chiaramente che le somme di denaro elargite dal Comune e dalla Provincia trovano formale e legale giustificazione in attività di “sponsorizzazione” da parte dei due Enti a favore della società calcistica». Ancora, «non risulta che nelle delibere dei due Enti si sia fatta menzione, quale condizione positivamente valutata per l’erogazione delle somme di denaro, alla preventiva valutazione positiva dei bilanci dell’Us». Infine, «da un punto di vista meramente logico, la comune esperienza insegna che l’erogazione di aiuti economici da parte degli Enti locali a favore delle società di calcio (nel caso di specie, peraltro, legittimamente fondati sulla base di prestazioni di sponsorizzazione), prescindendo da quelle che possono essere le finalità politico-propagandistiche sottese alle erogazioni, nella maggior parte dei casi in tanto hanno luogo in quanto la società beneficiaria versi in una situazione economica di difficoltà». Insomma, per il Tdl, «trattandosi di erogazioni effettuate in virtù di rapporti di sponsorizzazione e indipendentemente da una preventiva valutazione positiva del bilanci, non solo non può ravvisarsi alcun collegamento con le (presunte, ndr) operazioni fraudolente quando non può neanche ipotizzarsi un’induzione in errore dei suddetti Enti quale conseguenza dei (presunti, ndr) artifici e raggiri posti in essere dagli amministratori dell’Us».

Discorso diverso per i contributi della Lega. Secondo il Tdl, infatti, «risulta difettare in capo al soggetto erogante la qualifica di Ente pubblico». Nel richiamare l’articolo 14 del Decreto legislativo 24/99 su “Federazioni sportive nazionali e discipline associate” e l’articolo 1 del regolamento della Lega nazionale professionisti, il Riesame attesta che «la natura privatistica» va attribuita anche alle Leghe, «essendo le stesse delle articolazioni delle Federazioni». In ogni caso, l’ipotesi della Procura secondo cui la Lega sarebbe stata «indotta in errore» dagli indagati «nell’erogare i contributi all’Us» dovrebbe essere qualificata come «truffa semplice». E quindi, «pur sussistendo il fumus commissi delicti non può legittimamente procedersi al sequestro per equivalente atteso che trattasi di reato procedibile a querela e non risulta essere stata proposta querela da parte della Lega».

Al Tdl hanno presentato ricorso tutti gli indagati ad accezione di Carvelli. Del collegio difensivo fanno parte gli avvocati Armando Veneto, Annalisa Pisano, Salvatore Staiano, Bruno Ganino, Antonella Canino, Alessio Di Amato, Giuseppe Fonte, Antonietta Denicolò e Benedetto De Seta.

 

 

 

Fonte:Giuseppe Lo Re (Gazzetta del sud)

Autore

Salvatore Ferragina

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