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E’ stata costituita l’associazione “Mille per mille”

Reso pubblico lo statuto del sodalizio

1) E’ costituita un’associazione denominata Mille X Mille –
“AMICI DEL CATANZARO”.
2. L’associazione ha sede in Catanzaro alla Via XXVIII Ottobre
3/B essa potrà istituire sedi secondarie;
3. – La durata dell’associazione è illimitata

SCOPO
4. – L’associazione è apolitica e non ha finalità
di lucro e si prefigge di stimolare la crescita e lo sviluppo socio-economico
di attività sportive e, nello specifico, del calcio catanzarese attraverso
la promozione di iniziative di carattere sportivo pubblicitario, promozionali,
a sostegno di tutte le attività tendenti a legittimare il gioco del calcio
del capoluogo da qualsiasi parte promosse, nonché a contribuire a risanare
il deficit della squadra di calcio del capoluogo.
L’associazione ha, altresì ad oggetto eventuali investimenti in
campo immobiliare da destinare alla società di calcio del capoluogo.

Per raggiungere tali scopi, potrà progettare ed attuare ogni intento
ritenuto idoneo al perseguimento della crescita e dello sviluppo della società
calcistica. A tal fine potrà, tra l’altro, organizzare e partecipare
a mostre, congressi, conferenze, dibattiti ed a tutte le altre manifestazioni
che tendono a perseguire tutti gli scopi sopra enunciati;
aderire e collaborare con tutte le associazioni aventi le medesime finalità
nonché con la società della squadra del capoluogo.

PATRIMONIO

5. – Il patrimonio dell’associazione è costituito:
a – da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’associazione;
b – da eventuali lasciti, erogazioni, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni
e da quant’altro l’associazione riceva al fine di sostenere la propria
attività.
Le entrate dell’associazione, sono costituite dalle quote associative
e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo dell’associazione
nonché utili ricavati da iniziative o manifestazioni promosse dall’associazione
stessa al fine di realizzare lo scopo associativo.
6. – L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ASSOCIATI

7. – Il numero degli associati è illimitato. Gli associati si
distinguono in Fondatori e sostenitori.
I soci fondatori sono quelli che risultano dall’atto costitutivo dell’associazione,
i soci sostenitori, per essere ammessi, devono presentare domanda, in forma
scritta, al Consiglio Direttivo che decide in merito. I soci fondatori versano,
al momento della costituzione dell’associazione, la quota annuale di €
1.000 e si impegnano a versare, per mantenere la qualità degli associati,
detta quota annuale per un periodo minimo di cinque anni. I soci sostenitori,
dovranno versare la quota minima di € 1.000 entro otto giorni dalla comunicazione
della propria ammissione e, per mantenere la qualità di associati dovranno
versare tale quota minima per un periodo di cinque anni.
8. – La qualità di associato si perde per le seguenti cause:
morte, recesso, esclusione, morosità nel versamento della quota di iscrizione
e delle successive quote annuali associative, nel quinquennio, decorsi 60 giorni
dall’inizio dell’esercizio finanziario.
9. – La qualità di associato non è trasmissibile; l’associato
può recedere dall’associazione e la dichiarazione di recesso deve
essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed avrà effetto
con lo scadere dell’anno in corso purchè sia fatta con un preavviso
di almeno tre mesi.
La decadenza per morosità dell’associato si verifica decorsi 60
giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento annuale associativa
di cui all’art. 7 che precede.
Gli associati che abbiano receduto, o siano stati esclusi o che comunque abbiano
cessato di appartenere all’associazione non possono ripetere i contributi
versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

ORGANI

10. – Sono organi dell’associazione:
l’assemblea degli associati;
– Il Consiglio Direttivo.
– Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo-

ASSEMBLEA

11. – Gli associati sono convocati in assemblea del Consiglio direttivo
almeno una volta all’anno entro il 30 aprile di ogni anno per l’approvazione
del bilancio consuntivo; dovrà inoltre essere convocata quando se ravvisa
la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata dalla maggioranza
degli associati.

12- – L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede
dell’associazione.
L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo mediante idonei
mezzi, quale, a solo titolo esemplificativo, e non esaustivo, la pubblicazione
su stampe di ogni natura almeno dieci giorni prima dalla data fissata per la
riunione.
L’avviso di convocazione dovrà contenere l’elenco delle materie
da trattare, il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza.
13. – L’assemblea delibera sull’approvazione del bilancio,
sugli indirizzi e direttivi dell’associazione sulla nomina e revoca dei
componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell’atto costitutivo
e dello Statuto, sull’esclusione degli associati, sullo scioglimento dell’associazione
e su quant’altro ad essa domandato per legge o per statuto.
14. – Hanno diritto d’intervento alla assemblea tutti gli associati
in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione.
L’associato può farsi rappresentare in assemblea mediante delega
scritta da altro associato che non sia componente del Consiglio Direttivo.
Ogni associato non può avere più di una delega.
Ogni associato ha diritto ad un voto in assemblea.
15. – L’assemblea è presieduta dalla persona designata dagli
intervenuti.
Il presidente dell’assemblea nomina un segretario scegliendo di volta
in volta tra i presenti all’assemblea.
Spetta al Presidente controllare la regolarità delle deleghe.
Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario.
16. – L’assemblea è validamente costituita e delibera con
le maggioranze previste dall’art. 21 del codice civile.

CONSIGLIO DIRETTIVO

17. – L’assemblea è amministrata da un Consiglio Direttivo
composto da un minimo di sette ad un massimo di tredici membri eletti dall’assemblea
tra gli associati.
L’Assemblea nell’eleggere il Consiglio Direttivo nomina il Presidente,
Il Vice Presidente, il Cassiere.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
In caso di dimissione o di recesso di un consigliere il Consiglio Direttivo
deve provvedere entro 15 giorni dalla convocazione dell’Assemblea, in
sede ordinaria, per procedere all’elezione del nuovo consigliere che durerà
in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo.
18. – Il Consiglio direttivo si riunisce anche fuori dalla sede dell’associazione
tutte le volte che il presidente lo ritiene necessario o quando ne sia fatta
richiesta motivata da almeno la metà dei suoi membri.
19. – Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, in caso
di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente mediante comunicazione scritta
da spedirsi ai componenti il Consiglio almeno 5 giorni prima della riunione,
detta comunicazione deve contenere l’elenco delle materie da trattare,
il luogo, il giorno e l’ora della riunione. Nei casi d’urgenza la
convocazione deve essere fatta con telegramma da spedirsi almeno due giorni
prima della riunione.
Qualora siano presenti tutti i membri in carica il Consiglio Direttivo potrà
validamente deliberare anche in assenza di detta formalità di convocazione
.
20. – Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed
il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
La riunione è presieduta dal Presidente ed, in sua assenza, dal Vice
Presidente, in assenza di entrambi dalla persona designata dagli intervenuti.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto processo verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
21. – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, fatta eccezione
per quelli esclusivamente demandati all’Assemblea dalle vigenti disposizioni
di legge: Il Consiglio deve dare relazione del proprio operato agli associati
almeno una volta all’anno.
22. – La rappresentanza legale dell’associazione è demandata
al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio Direttivo con firma disgiunta.
Presidente e Vice Presidente possono conferire procura ad altro membro del Consiglio
Direttivo per singoli atti.
23. – Qualsiasi carica o attività prestata in seno all’associazione
dovrà essere fatta a titolo gratuito.

SCIOGLIMENTO

24. – L’Assemblea degli associati delibera lo scioglimento dell’associazione
quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile e negli
altri casi previsti dalla legge. Nomina, inoltre, un liquidatore fissandone
i poteri e delibera sulla devoluzione dei beni dell’associazione residuanti
dopo esaurita la liquidazione.

NORME SUGLI ENTI NON COMMERCIALI

25. – Ai sensi del disposto del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.
460, pubblicato sulla G.U. 2-1-1998, supplemento ordinario numero 1/1, viene
espressamente stabilito:
a) il divieto per l’associazione di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge;
b) l’obbligo per l’associazione di devolvere il patrimonio, in caso
di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo e di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) l’effettività del rapporto associativo; la disciplina del rapporto
associativo e uniforme, venendo espressamente esclusa la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa e gli associati, purchè in
regola con il pagamento delle quote sociali e purchè maggiori di età,
hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto
e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

d) l’obbligo per l’associazione di redigere e di approvare annualmente
un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) la libera eleggibilità degli organi amministrativi, il principio del
voto singolo di cui all’articolo 2532, 2° comma, del Codice Civile,
la sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti
e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri o idonee forme di pubblicità
delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o
rendiconti;
f) la in trasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte, e la non rivalutabilità della stessa.
26. – Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa
riferimento alle norme dettate in materia dal Codice Civile.
F.to POGGI MADARENA MASSIMO in qualità, BAGNATO RAFFAELE, TASSONI PIERLUIGI,
BONACCI FRANCESCO SAVERIO, CARNUCCIO PIETRO, MUSCOLINO GIUSEPPE, ANDREACCHIO
ANTONIO (Notaio). Vi è sigillo.
Registrato a Soverato il 09/09/2003

Autore

Redazione

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