Edilizia: interrogazione di Tallini (Pdl) a Sindaco e Corte dei Conti

 

Interrogazione urgente, con risposta scritta, circa l’inammissibile utilizzo da parte di codesto Ente di terreni gravati da usi civici, per finalità urbanistico – edilizie, nel Quartiere S. Maria di Catanzaro.

 

Il sottoscritto ha rivolto al Sindaco Olivo ed all’assessore Granato una interrogazione urgente, con richiesta di risposta scritta, riguardante la materia degli Usi Civici che, a parere dello stesso sottoscritto, viene gestita in modo illegittimo provocando gravi danni economici all’Ente per mancati cospicui introiti.

Per l’approfondimento di tale ultimo aspetto, infatti, la medesima interrogazione è stata inoltrata per conoscenza alla locale Corte dei Conti.

Dopo avere, tra l’altro, precisato che le terre civiche appartengono ad una collettività, con un regime pubblicistico caratterizzato dai principi di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e vincolo perpetuo agro-silvo-pastorale, il sottoscritto ha voluto ricordare ai destinatari dell’interrogazione stessa che gli atti compiuti sulle terre civiche, in assenza di assegnazione, legittimazione ed affrancazione, non hanno alcun valore giuridico e, pertanto, sono radicalmente nulli e non hanno alcun rilievo giuridico.

Svolte le sopraindicate necessarie premesse il sottoscritto ha messo in evidenza come, in ambito comunale, su proposta dei competenti Uffici dell’Ente, detti principi sono stati irresponsabilmente calpestati dall’Ente, approvando illegittimamente Piani urbanistici attuativi, di iniziativa pubblica e privata su terreni gravati da usi civici, in totale assenza dei requisiti previsti dalla legge.

Ciò, a parte il danno economico subito dall’ente per i costi d’esproprio affrontati ma non dovuti perché relativi a terreni in uso della collettività, ha messo in allarme circa 34 famiglie che, confluite nel Consorzio tra Cooperative Edilizie Program ed AbitCoop (in loc. S. Maria), giustamente urlano al Comune che “…… l’esistenza dell’uso civico, non rimosso, è causa di gravissimo danno per l’istante dacché egli non è in grado di potere legittimamente disporre della propria abitazione, costruita con grandi sacrifici, non solo di natura economica….. “.

Nella predetta interrogazione il sottoscritto rileva che esistono le condizioni di legge per dare esaustive risposte alle numerose vittime della superficialità ed inefficienza di codesta Amministrazione Comunale (i soci delle predette Cooperative), purché

preliminarmente vengano risolti gli aspetti prettamente giuridico-legali del problema, secondo le azioni e la tempistica che segue:

Inoltrare alle locali Magistrature, Penale e Contabile, le intere pratiche degli interventi oggetto della presente interrogazione, per l’individuazione di eventuali reati penali e di natura contabile, consumati a danno degli interessi della collettività amministrata e perpetrati con l’adozione ed approvazione, presumibilmente illegittima, dei predetti Piani di natura urbanistica ed edilizia.

Assegnare incarico ai competenti Settori di codesta Amministrazione affinché provvedano al recupero coatto delle somme non dovute versate agli abusivi detentori del terreno a titolo di esproprio, per l’inammissibile acquisto del terreno gravato da usi civici su cui è stato realizzato il programma edilizio di che trattasi.

Provvedere, attraverso l’adozione di atti concreti e rapidi, alla promozione ed incentivazione di tutte le azioni consentite dalla legge in materia, anche per il soddisfacimento delle giuste pretese dei soci del Consorzio tra Cooperative Edilizie Program e AbitCoop, così come indicato nel verbale redatto in occasione della Conferenza dei Servizi svoltasi nel lontano 31 gennaio 2003 ma, aimè, mai eseguito dai competenti Servizi di codesta Amministrazione.

Provvedere, successivamente alla sdemanializzazione del comprensorio in esame, all’applicazione dei disposti di cui alla legge 23 dicembre 1998, n.448 che all’art. 31, art. 31, comma 47 , testualmente così recita: “La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del Comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48”.

Catanzaro li, 18 dicembre 2009

Il Consigliere Comunale

On. Mimmo Tallini

 

Il testo dell’interrogazione

Per sapere:

premesso che nel territorio di questo Comune ricadono numerosi terreni gravati da usi civici su cui, per loro natura, si esplica un diritto collettivo di godimento a favore della collettività utente e proprietaria dei beni stessi;

– che Le terre civiche appartengono ad una collettività e sono amministrate dal comune o da una amministrazione separata. Hanno un particolare regime pubblicistico caratterizzato dai principi di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e vincolo perpetuo agro-silvo-pastorale. L’uso civico in senso stretto, invece, afferisce al diritto di godimento dei cittadini di trarre dal fondo alcune utilitates. L’uso civico può gravare su terre pubbliche ed anche su terreni privati;

– che gli atti compiuti sulle terre civiche, in assenza di assegnazione, legittimazione ed affrancazione non hanno alcun valore giuridico e, pertanto, sono radicalmente nulli e non hanno alcun rilievo giuridico.

– che Il corpus normativo di riferimento delle predette terre è costituito, principalmente:

dalla legge 16 giugno 1927,n.1766; dal regio decreto 26 febbraio 1928, n.332 ; dal D.P.R. 15 gennaio 1972 n.11; dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 che reca” attuazione della delega di cui all’art.1 della legge 22 luglio 1975,n.382”; dal D. lgs. 04 giugno 1997, n.143; dall’ art. 142, comma 1, lettera h) dal D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (codice dei beni culturali e del paesaggio); dalla L. R. Calabria 21 agosto 2007, n. 18 e s. m. ed i. ,

rilevato che in ambito comunale, su proposta dei competenti Uffici dell’Ente, sono stati illegalmente approvati Piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e privata su terreni gravati da usi civici, in totale assenza dei requisiti previsti dalla legge;

– che successivamente alla illegale approvazione dei predetti Piani urbanistici particolareggiati sono state rilasciate le altrettanto illegittime concessioni edilizie necessarie per la concreta realizzazione dei Piani stessi;

– che detti Piani , peraltro già noti agli addetti, sono individuabili:

  • nel Piano di Zona in loc. S. Maria, Comprensorio C7, lotti 3 e 4 assegnati da codesto Ente al Consorzio tra Cooperative Edilizie Program e AbitCoop;

  • nel Piano di Lottizzazione di iniziativa privata in loc. S. Maria: Ditta Cafasi Luigi e Cafasi Vittorio, relativamente al quale Piano, il sottoscritto si riserva di formulare alle SS.LL. ulteriore, distinta e circostanziata interrogazione con ulteriore richiesta di risposta scritta;

– che, relativamente al sopra indicato Piano di Zona, il predetto gravame, viene tardivamente formalizzato in atti dal Settore Urbanistica (cfr. nota prot. 3360 del 21 gennaio 2003) e, più precisamente, nella fase in cui la medesima struttura operativa avrebbe dovuto rilasciare la concessione edilizia relativa alla realizzazione delle previste opere di urbanizzazione;

– che nella predetta circostanza, viene convocata una conferenza interna dei servizi (di fatto riunitasi in data 31 gennaio 2003) in occasione della quale viene deciso di demandare all’Ufficio legale dell’Ente la definizione della procedura da adottare per la richiesta del “…. mutamento della destinazione dell’area oggetto dell’intervento ……” (sdemanializzazione) ;

– che dal verbale della conferenza dei servizi appena richiamata (trasmesso dal Settore Urbanistica con nota prot. n. 11078 del 24 febbraio 2003), particolare rilievo riveste quanto affermato dal Dirigente del Settore Patrimonio dell’epoca, ovvero: “……. l’arch. Rippa, inoltre, ritiene validi i motivi perché sia rivisitata l’intera procedura d’esproprio delle stesse aree, atteso che, in assenza di avvenuta affrancazione delle aree, queste ultime non potevano essere vendute dai privati all’Ente. A tale scopo invita l’Ufficio legale ad approfondire la problematica sollevata anche in relazione ad un’eventuale azione di reintegra da parte dell’Ente …….”;

– che al danno è seguita anche la beffa: codesta Amministrazione, infatti, dopo avere illegittimamente sottratto alla collettività un bene gravato da usi civici , ha demandato ai soggetti attuatori del predetto Piano Di Zona (le Cooperative edilizie) anche l’onere dell’acquisto del terreno dai privati (che non potevano disporre del bene), ancorché a prezzo di esproprio,

considerato che codesta Amministrazione è incorsa in grave colpa nell’avere illegalmente costituito il Diritto di superficie del terreno gravato da usi civici in favore delle Cooperative edilizie e, successivamente nell’avere assurdamente demandato le stesse all’espropriazione delle arre interessate;

– che i soci delle cooperative edilizie (attualmente si parla di circa 34 famiglie), increduli, di quanto accaduto, tra l’altro lamentano giustamente che:

“…Successivamente al rogito notarile sono venuti a conoscenza che l’area sulla quale insiste l’immobile era gravata da uso civico con ogni consequenzialità dacché ogni atto relativo alla predetta area era ed è nullo o addirittura inesistente, ivi compreso il predetto atto notarile, secondo la giurisprudenza e la dottrina meglio accreditata;

Grave è la responsabilità dell’Ente comunale che non solo ha consentito l’edificazione, ma ha fatto anche espropriare per suo conto, nei confronti di terzi, un’area che invece doveva già appartenere al patrimonio collettivo comunale;

Ancor più grave è che l’esistenza dell’uso civico, non rimosso, è causa di gravissimo danno per l’istante dacché egli non è in grado di potere legittimamente disporre della propria abitazione, costruita con grandi sacrifici, non solo di natura economica;

Ingiustificabile, sotto ogni profilo, attese le predette ripetute sollecitazioni interposte dai privati nei confronti di ogni autorità preposta è l’inerzia comunale per la quale il sottoscritto si riserva di avanzare richiesta risarcitoria per tutti gli ingenti danni già subiti e subendi … “,

– che codesta Amministrazione, nello specifico argomento, non può impunemente far finta di niente, magari nella errata convinzione che i drastici interventi della Magistratura contabile e penale tardano a venire o non vengono mai,

constatato che i Settori operativi di codesto Ente, invece di procedere come peraltro già puntualmente indicato e deciso nella Conferenza dei Servizi convocatasi del lontano 31 gennaio 2003, perdono ulteriore prezioso tempo in infruttuosi, ulteriori incontri che hanno il solo scopo di non rimediare al grave danno subito dall’Ente, dalla collettività e, in particolare, dai numerosi soci delle Cooperative che, involontariamente, si sono trovati “impantanati” nella incapacità ed incompetenza della burocrazia comunale;

– che, infatti, in data 04 luglio 2008, ignorando quanto già deciso nel merito cinque anni prima, viene tenuta una superflua quanto inutile e salottiera riunione che ha la riduttiva finalità di indicare e fare accettare acriticamente agli addetti del comune, digiuni della materia e privi di argomentazioni, i personali convincimenti sulla materia delle figure professionali esterne all’Ente, a tale scopo invitate al “disastroso incontro”

– che nel predetto incontro , i professionisti esterni, invece di richiamare le decisioni della Corte Costituzionale n.156/1995 e n. 391/1989 che si riferiscono a tutt’altre fattispecie ( istituzione di parchi e riserve, la prima e terreni gravati da usi civici situati in comuni montani, la seconda), avrebbero dovuto, più opportunamente richiamare le più calzanti e recenti decisioni della stessa Corte Costituzionale, ovvero la n. 345/1997 e, soprattutto, la n. 310/2006 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 56, commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Calabria 03 ottobre 1997, n.10, a cui si rimanda, in quanto lede il canone della ragionevolezza, di cui all’art.3, primo comma della Costituzione;

– che relativamente all’argomento di che trattasi, la incertezza dei convenuti alla riunione di cui sopra, di fatto, si concretizza nella tuzioristica quanto scontata affermazione accademica che si riporta: “ …… Sarebbe opportuno, tuttavia, promuovere l’adozione di un atto amministrativo di mero accertamento, anche in Conferenza di Servizi con l’Ente Regionale, al fine di dare certezza ai rapporti …..”,

ciò premesso, rilevato, considerato e constatato,

se le SS. LL. non ritengano opportuno:

  • Inoltrare alle locali Magistrature, Penale e Contabile, le intere pratiche degli interventi oggetto della presente interrogazione, per l’individuazione di eventuali reati penali e di natura contabile, consumati a danno degli interessi della collettività amministrata e perpetrati con l’adozione ed approvazione, presumibilmente illegittima, dei predetti Piani di natura urbanistica ed edilizia.

  • assegnare incarico ai competenti Settori di codesta Amministrazione affinché provvedano al recupero coatto delle somme non dovute versate agli abusivi detentori del terreno a titolo di esproprio, per l’inammissibile acquisto del terreno gravato da usi civici su cui è stato realizzato il programma edilizio di che trattasi.

  • provvedere, attraverso l’adozione di atti concreti e rapidi, alla promozione ed incentivazione di tutte le azioni consentite dalla legge in materia, anche per il soddisfacimento delle giuste pretese dei soci del Consorzio tra Cooperative Edilizie Program e AbitCoop, così come indicato nel verbale redatto in occasione della Conferenza dei Servizi svoltasi nel lontano 31 gennaio 2003 ma, aimè, mai eseguito dai competenti Servizi di codesta Amministrazione.

  • Provvedere, successivamente alla sdemanializzazione del comprensorio in esame, all’applicazione dei disposti di cui alla legge 23 dicembre 1998, n.448 che all’art. 31, art. 31, comma 47 , testualmente così recita: “La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del Comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.-“

Della presente interrogazione il sottoscritto attende dalle SS. LL. risposta scritta ed invita il sig. Sindaco a volere disporre affinché l’argomento trattato venga inserito nell’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

La presente interrogazione viene inoltrata per conoscenza alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, per gli approfondimenti che eventualmente deciderà di disporre.

Ringrazia ed ossequia.

Catanzaro li, 21 dicembre 2009

Il Consigliere Comunale

Autore

Salvatore Ferragina

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