TICKET SANITARI Chiarimenti sulle esenzioni

Questo il testo integrale della circolare esplicativa sul ticket inviata dal Dipartimento regionale alla Tutela della Salute ai direttori generali e commissari straordinari delle Aziende sanitarie ed ospedaliere ed al presidente della Fondazione Tommaso Campanella.
Al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa contenuta nel regolamento e dirimere dubbi interpretativi si forniscono alcuni chiarimenti in merito:

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA FARMACEUTICA
La partecipazione alla spesa sanitaria dovuta per le prestazioni di assistenza farmaceutica convenzionata è determinata nelle seguenti misure: 1. Quota fissa di Euro 1,00 per ciascuna ricetta; 2. Quota fissa aggiuntiva pari ad euro 2,00 per ciascun pezzo prescritto (Max n.2), per un limite massimo per ricetta pari ad Euro 5,00 (compresa la quota fissa). I medici prescrittori potranno prescrivere un numero massimo di 2 confezioni, anche se della medesima specialità, fatta eccezione per i seguenti casi: – Gli antibiotici in confezione monodose; – I medicinali somministrabili per fleboclisi (compresa l’albumina, agli aventi diritto); – I medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica; – I farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore, per i quali è consentita la prescrizione in un’unica ricetta di un numero di pezzi sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni.

ESENZIONI

a)       Esenti per patologie: Sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa i cittadini per i quali ricorrono le seguenti condizioni:

–         Soggetti affetti da patologie croniche ed invalidanti, di cui al D.M. 329/99 (Vedi quanto sottoesposto) e s.m.i., limitatamente ai farmaci correlati alla patologia;

–        Soggetti affetti da patologie rare di cui al D.M. 279/01;

–        I soggetti affetti da malattie croniche di cui ai punti precedenti potranno usufruire di tale agevolazione se in possesso del relativo tesserino di esenzione rilasciato dagli uffici competenti delle Aziende Sanitarie di residenza.

b) Esenti per categorie protette: Sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa i cittadini in quanto appartenenti alla categorie protette individuate da norme nazionali: – Invalidi di guerra di cui ai codici di esenzione G01 e G02;

– Invalidi per lavoro di cui al codice di esenzione L01 e L04;

– Invalidi per servizio di cui al codice di esenzione S01;

– Invalidi civili di cui al codice di esenzione C01, C02 e C04;

– I ciechi e sordomuti di cui al codice di esenzione C05 e C06;

– Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui al codice di esenzione N01;

– Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui al codice di esenzione V01 e V02; Si precisa che ai sensi della Legge 206/04 le vittime del terrorismo e della criminalità sono equiparate agli invalidi di guerra; rimane invariato il regime di erogazione di farmaci di fascia «C» agli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia (legge 203/2000).

b)       Esenti per reddito: Sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa (sia dalla quota fissa di 1,00 euro per ricetta che dalla quota fissa aggiuntiva) i soggetti ed i loro familiari a carico con un reddito complessivo per nucleo familiare fino a Euro 10.000,00 attestato tramite l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Le Aziende Sanitarie, attraverso gli uffici a ciò preposti sulla base della loro organizzazione, rilasceranno apposita certificazione con il codice E00 su esibizione da parte del cittadino della dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare. Fino all’entrata in vigore a regime delle disposizioni riportate all’art. 5 comma 3 del regolamento, giusto quanto disposto dall’art. 5 comma 2, il medico prescrittore riporterà nel campo della ricetta destinato alle esenzioni per patologia e status il codice di esenzione nei modi e forme in atto vigenti. L’esenzione per reddito, certificata nei modi di cui sopra dall’azienda sanitaria, sarà riportata dal soggetto che eroga la prestazione. In assenza di attestazione ISEE deve essere accettata dal soggetto erogatore, in via 0del tutto temporanea, e comunque non oltre il 15 giugno 2009, autocertificazione sul possesso del requisito. Le disposizioni contenute nel regolamento approvato con la delibera n. 247/09 sopra citata, abrogano «la monoprescrizione» ed integrano il quadro normativo già vigente, per cui restano in vigore le disposizioni già impartite sulle prescrizioni degli inibitori di pompa e sui farmaci generici di cui alla deliberazione di Giunta Regionale.

ASSISTENZA SPECIALISTICA E TERMALE
Misura della partecipazione: – E’ dovuta una quota fissa di euro 1,00 per ogni ricetta. – Prestazioni di assistenza specialistica, diagnostica di laboratorio e strumentale. Oltre la quota fissa di euro 1,00 per ogni ricetta è prevista una quota fissa aggiuntiva che porta il limite massimo di ticket esigibile già vigente da euro 36,15 ad euro 45,00; pertanto se la somma dei ticket delle prestazioni erogate è inferiore a euro 45,00 il ticket da corrispondere è pari alla somma dei ticket delle singole prestazioni consentite sulla stessa ricetta secondo le norme vigenti + euro 1,00; di contro se la somma dei ticket delle singole prestazioni consentite sulla stessa ricetta secondo le norme vigenti dovesse superare euro 45,00 il ticket da corrispondere sarà pari ad euro 45,00 + euro 1,00.– Prestazioni termali la quota fissa da corrispondere è di euro 3,50 a cui aggiungere la somma dei ticket dei singoli cicli di terapie fino ad un massimo di euro 50,00.

ESENZIONI

a) Esenti per patologie: Sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa i cittadini per i quali ricorrono le seguenti condizioni: – Soggetti affetti da patologie croniche ed invalidanti, di cui al D.M. 329/99 e s.m.i., limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia; – Soggetti affetti da patologie rare di cui al D.M. 279/01; I soggetti affetti da malattie croniche di cui ai punti precedenti potranno usufruire di tale agevolazione se in possesso del relativo tesserino di esenzione rilasciato dagli uffici competenti delle Aziende Sanitarie di residenza.

b) Esenti per categorie protette: Sono esentati (sia dalla quota fissa di 1,00 euro per ricetta che dalla quota fissa aggiuntiva) i cittadini che si trovano esclusivamente nelle seguenti condizioni: – Invalidi di guerra di cui ai codici di esenzione G01 e G02; – Invalidi per lavoro di cui al codice di esenzione L01 e L04; – Invalidi per servizio di cui al codice di esenzione S01; – Invalidi civili di cui al codice di esenzione C01, C02 e C04; – I ciechi e sordomuti di cui al codice di esenzione C05 e C06; – Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui al codice di esenzione N01; – Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui al codice di esenzione V01 e V02; – Soggetti che godono di tutele particolari: (ex D.M. del 10/09/98 (stato di gravidanza) codici M00 – da M01 a M41- M99- M50- M52); – Soggetti che devono eseguire prestazioni correlate all’attività di donazione o perchè a rischio di infezione HIV (D.Lgs. 124/98 codice. T01 e B01). Si precisa che ai sensi della Legge 206/04 le vittime del terrorismo e della criminalità sono equiparate agli invalidi di guerra. c) Esenti per reddito: Per quanto riguarda gli esenti per reddito vale quanto già precisato per l’assistenza farmaceutica, pertanto sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa (sia dalla quota fissa di 1,00 euro per ricetta che dalla quota fissa aggiuntiva) i soggetti ed i loro familiari a carico con un reddito complessivo per nucleo familiare fino a Euro 10.000,00 attestato tramite l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Si ribadisce che le Aziende Sanitarie, attraverso gli uffici a ciò preposti sulla base della loro organizzazione, rilasceranno apposita certificazione con il codice E00 su esibizione da parte del cittadino della dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare. Fino all’entrata in vigore a regime delle disposizioni riportate all’art. 5 comma 3 del regolamento, giusto quanto disposto dall’art. 5 comma 2, il medico prescrittore riporterà nel campo della ricetta destinato alle esenzioni per patologia e status il codice di esenzione nei modi e forme in atto vigenti. L’esenzione per reddito, certificata nei modi di cui sopra dall’azienda sanitaria, sarà riportata dal soggetto che eroga la prestazione, come peraltro in atto già effettuato presso ogni erogatore. In assenza di attestazione ISEE deve essere accettata dal soggetto erogatore, in via del tutto temporanea, e comunque non oltre il 15 giugno 2009, autocertificazione sul possesso del requisito.

PRONTO SOCCORSO
Misura della partecipazione: – Per ogni accesso in Pronto Soccorso classificato con il codice bianco o verde è dovuta una quota fissa di euro 25,00, quando l’attività sia limitata alla valutazione clinica ed agli accertamenti sanitari da parte dei sanitari del Pronto Soccorso. – Nel caso in cui l’accesso sia seguito da prestazione/i specialistiche/i la quota fissa di euro 25,00 è sostituita dalla somma dei ticket di tutte le prestazioni eseguite (compresa la visita in Pronto Soccorso e le consulenze specialistiche richieste dal medico di pronto soccorso) fino alla cifra massima di euro 45,00.

ESENZIONI
Sono esentati I cittadini che si trovano esclusivamente nelle seguenti condizioni: – Invalidi di guerra di cui ai codici di esenzione G01 e G02; – Invalidi per lavoro di cui al codice di esenzione L01 e L04; – Invalidi per servizio di cui al codice di esenzione S01; – Invalidi civili di cui al codice di esenzione C01, C02 e C04; – I ciechi e sordomuti di cui al codice di esenzione C05 e C06; – Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui al codice di esenzione N01; – Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui al codice di esenzione V01 e V02; – Soggetti che godono di tutele particolari: (ex D.M. del 10/09/98 (stato di gravidanza) codici M00 – da M01 a M41- M99- M50- M52). Si precisa che ai sensi della Legge 206/04 le vittime del terrorismo e della criminalità sono equiparate agli invalidi di guerra. A norma delle vigenti disposizioni rimangono esentati dal pagamento della quota di partecipazione in Pronto Soccorso coloro che vi accedono a seguito di traumatismi, avvelenamenti acuti e per infortunio sul lavoro, indipendentemente dal codice di assegnato. Per quanto riguarda gli esenti per reddito vale quanto già precisato per l’assistenza farmaceutica, pertanto sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa i soggetti ed i loro familiari a carico con un reddito complessivo per nucleo familiare fino a Euro 10.000,00 attestato tramite l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Si ribadisce che le Aziende Sanitarie, attraverso gli uffici a ciò preposti sulla base della loro organizzazione, rilasceranno apposita certificazione con il codice E00 su esibizione da parte del cittadino della dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare. L’esenzione per reddito, certificata nei modi di cui sopra dall’azienda sanitaria, sarà riportata dal soggetto che eroga la prestazione. In assenza di attestazione ISEE deve essere accettata dal soggetto erogatore, in via del tutto temporanea, e comunque non oltre il 15 giugno 2009, autocertificazione sul possesso del requisito. Le Aziende sanitarie ed Ospedaliere assicureranno sistemi organizzativi idonei a garantire la riscossione del ticket ed il minimo disagio ai cittadini.
NORME CONCLUSIVE
Non è necessario sottoporre ad ulteriori accertamenti i cittadini già in atto esenti per patologia o categoria protetta, in quanto già in possesso di idonea certificazione aziendale. Al fine di garantire la piena applicazione di quanto disposto, i Direttori Generali adotteranno con tempestività i necessari provvedimenti organizzativi e gestionali.

Il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 “Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124”, come modificato dal decreto ministeriale 21 maggio 2001 n.296 “Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, …..” (G.U. n. 166 del 19 luglio 2001), individua le condizioni di malattia croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria correlate.
Le malattie che danno diritto all’esenzione sono individuate sulla base dei criteri dettati dal d.lgs. n. 124/1998: gravità clinica, grado di invalidità e onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento.
E’ introdotto ex-novo un sistema di codifica uniforme a livello nazionale che, ai fini dell’esenzione, consente di identificare in modo univoco le malattie, i gruppi di malattie e le condizioni e agevola le attività di verifica.
Il d.m. n. 329/1999 associa a ciascuna malattia e condizione esente uno specifico codice numerico composto di due parti:
     la prima parte, di tre cifre, reca la numerazione progressiva della malattia o della condizione;
     la seconda parte, composta di tre, quattro o cinque cifre, corrisponde al codice identificativo della malattia secondo l’ICD-9-CM. Sono stati utilizzati codici di categoria (a 3 caratteri), codici di sotto-categoria (a 4 caratteri), codici di sotto-classificazione (a 5 caratteri). Inoltre, per talune malattie, sono stati utilizzati i codici V della “Classificazione supplementare dei fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso alle strutture sanitarie” (nel caso in cui la condizione individuata non sia stata definita sulla base della classificazione ICD-9-CM, il codice identificativo è composto soltanto dalle prime tre cifre).
Il d.m. n. 329/1999 e successive modificazioni definisce l’insieme di prestazioni per ogni malattia e condizione, tenendo conto delle necessità di monitorare gli effetti collaterali del trattamento e di prevenire le complicanze più frequenti. Il decreto n. 329/1999 non prevede l’esenzione per le prestazioni finalizzate alla diagnosi della malattia: il diritto all’esenzione è riconosciuto per la malattia già accertata.
I provvedimenti non considerano le prestazioni di assistenza protesica e integrativa e di assistenza farmaceutica.
L’entrata in vigore del decreto n. 279/2001 sulle malattie rare e del decreto n.296/2001 ha comportato alcune modifiche alla disciplina originariamente contenuta nel decreto n.329/1999, che qui si riportano in fondo all’elenco delle patologie.
Per le malattie croniche e invalidanti le certificazioni valide per il riconoscimento del diritto all’esenzione devono riportare la diagnosi e possono essere rilasciate da:
* le aziende sanitarie locali;
* le aziende ospedaliere, compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato assimilati alle aziende ospedaliere ai sensi dell’art.1 comma 3, del d.lgs. n. 269/1993;
* gli enti di ricerca di cui all’art. 40 della legge n. 833/1978;
* gli Istituti di ricovero ecclesiastici classificati di cui all’art. 41, legge n. 833/1978;
* gli Istituti di ricovero ecclesiastici non classificati e le Istituzioni a carattere privato, riconosciuti presidi delle aziende sanitarie locali ai sensi dell’art. 43, comma 2, legge n.833/1978;
* le Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all’Unione europea.
Sono, altresì, valide ai fini del riconoscimento dell’esenzione:
* le certificazioni rilasciate da commissioni mediche degli ospedali militari;
* la copia della cartella clinica rilasciata dalle strutture di cui sopra;
* la copia del verbale redatto ai fini del riconoscimento di invalidità;
* la copia della cartella clinica rilasciata da Istituti di ricovero accreditati e operanti nell’ambito del Ssn, previa valutazione del medico del distretto.
Il d.m. n. 329/1999 e successive modifiche non fissa limiti temporali di validità per gli attestati (Per la condizione di cui al codice 040, tuttavia, il diritto all’esenzione è espressamente limitato ai primi tre anni di vita). Inoltre, per alcune malattie e condizioni, le regioni e province autonome possono prevedere attestati di durata limitata, sulla base di criteri clinici e/o organizzativi.

Codice esenzione; Malattia o Condizione; definizione di malattia


001.253.0 acromegalia e gigantismo acromegalia e gigantismo
002.394 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) malattie della valvola mitrale
002.395 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) malattie della valvola aortica
002.396 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) malattie delle valvole mitrale e aortica
002.397 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) malattie di altre strutture endocardiche
002.414 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) altre forme di cardiopatia ischemica cronica
002.416 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) malattia cardiopolmonare cronica
002.417 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) altre malattie del circolo polmonare
002.424 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) altre malattie dell’endocardio
002.426 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) disturbi della conduzione
002.427 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) aritmie cardiache
002.429.4 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) disturbi funzionali conseguenti a chirurgia cardiaca
002.433 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) occlusione e stenosi delle arterie precerebrali
002.434 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) occlusione delle arterie cerebrali
002.437 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) altre e mal definite vasculopatie cerebrali
002.440 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) aterosclerosi
002.441.2 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) aneurisma toracico senza menzione di rottura
002.441.4 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) aneurisma addominale senza menzione di rottura
002.441.7 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) aneurisma toracoaddominale senza menzione di rottura
002.441.9 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) aneurisma aortico di sede non specificata senza menzione di rottura
002.442 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) altri aneurismi
002.444 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) embolia e trombosi arteriose
002.447.0 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) fistola arterovenosa acquisita
002.447.1 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) stenosi di arteria
002.447.6 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) arterite non specificata
002.452 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) trombosi della vena porta
002.453 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) embolia e trombosi di altre vene
002.459.1 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) sindrome postflebitica
002.557.1 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) insufficienza vascolare cronica dell’intestino
002.745 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) anomalie del bulbo cardiaco e anomalie del setto cardiaco
002.746 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) altre malformazioni del cuore
002.747 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) altre anomalie congenite del sistema circolatorio
002.v42.2 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) valvola cardiaca sostituita da trapianto
002.v43.3 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) valvola cardiaca sostituita con altri mezzi
002.v43.4 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) vaso sanguigno sostituito con altri mezzi
002.v45.0 affezioni del sistema circolatorio (escl.453.0 sindrome di budd-chiari) dispositivo cardiaco postchirurgico in situ
003.283.0 anemia emolitica acquisita da autoimmunizzazione anemie emolitiche autoimmuni
005.307.1 anoressia nervosa, bulimia anoressia nervosa
005.307.51 anoressia nervosa, bulimia bulimia
006.714.0 artrite reumatoide artrite reumatoide
006.714.1 artrite reumatoide sindrome di felty
006.714.2 artrite reumatoide altre artriti reumatoidi con interessamento viscerale o sistemico
006.714.30 artrite reumatoide artrite reumatoide giovanile, cronica o non specificata, poliarticolare
006.714.32 artrite reumatoide artrite reumatoide giovanile pauciarticolare
006.714.33 artrite reumatoide artrite reumatoide giovanile monoarticolare
007.493 asma asma
008.571.2 cirrosi epatica, cirrosi biliare cirrosi epatica alcolica
008.571.5 cirrosi epatica, cirrosi biliare cirrosi epatica senza menzione di alcol
008.571.6 cirrosi epatica, cirrosi biliare cirrosi biliare
009.555 colite ulcerosa e malattia di crohn enterite regionale
009.556 colite ulcerosa e malattia di crohn colite ulcerosa
011.290.0 demenze demenza senile, non complicata
011.290.1 demenze demenza presenile
011.290.2 demenze demenza senile con aspetti deliranti o depressivi
011.290.4 demenze demenza arteriosclerotica
011.291.1 demenze sindrome amnesica da alcool
011.294.0 demenze sindrome amnesica
012.253.5 diabete insipido diabete insipido
013.250 diabete mellito diabete mellito
014.303 dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool sindrome da dipendenza da alcool
014.304 dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool dipendenza da droghe
016.571.4 epatite cronica (attiva) epatite cronica
016.070.32 epatite cronica (attiva) epatite virale b cronica, senza menzione di coma epatico, senza menzione di epatite delta
016.070.33 epatite cronica (attiva) epatite virale b cronica, senza menzione di coma epatico, con epatite delta
016.070.54 epatite cronica (attiva) epatite c cronica senza menzione di coma epatico
016.070.9 epatite cronica (attiva) epatite virale non specificata senza menzione di coma epatico
017.345 epilessia (escl.sindrome di lennox-gastaut) epilessie
018.277.0 fibrosi cistica fibrosi cistica
019.365.1 glaucoma glaucoma ad angolo aperto
019.365.3 glaucoma glaucoma da corticosteroidi
019.365.4 glaucoma glaucoma associato ad anomalie congenite, distrofie e sindromi sistemiche
019.365.5 glaucoma glaucoma associato ad alterazioni del cristallino
019.365.6 glaucoma glaucoma associato ad altre affezioni oculari
019.365.8 glaucoma altre forme specificate di glaucoma
020.042 infezione da hiv infezione da virus della immunodeficienza umana (hiv)
020.042 + 079.53 infezione da hiv infezione da virus della immunodeficienza umana, tipo 2 [hiv2]
020.v08 infezione da hiv stato infettivo asintomatico da virus della immunodeficienza umana (hiv)
021.428 insufficienza cardiaca (n.y.h.a. classe iii e iv) insufficienza cardiaca (scompenso cardiaco)
022.255.4 insufficienza corticosurrenale cronica (morbo di addison) insufficienza corticosurrenale cronica (morbo di addison)
023.585 insufficienza renale cronica insufficienza renale cronica
024.518.81 insufficienza respiratoria cronica insufficienza respiratoria (cronica)
025.272.0 ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo iia e iib – ipercolesterolemia primitiva poligenica – ipercolesterolemia familiare combinata – iperlipoproteinemia di tipo iii ipercolesterolemia pura
025.272.2 ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo iia e iib – ipercolesterolemia primitiva poligenica – ipercolesterolemia familiare combinata – iperlipoproteinemia di tipo iii iperlipidemia mista
025.272.4 ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo iia e iib – ipercolesterolemia primitiva poligenica – ipercolesterolemia familiare combinata – iperlipoproteinemia di tipo iii altre e non specificate iperlipidemie
026.252.0 iperparatiroidismo, ipoparatiroidismo iperparatiroidismo
026.252.1 iperparatiroidismo, ipoparatiroidismo ipoparatiroidismo
027.243 ipotiroidismo congenito, ipotiroidismo acquisito (grave) ipotiroidismo congenito
027.244 ipotiroidismo congenito, ipotiroidismo acquisito (grave) ipotiroidismo acquisito
028.710.0 lupus eritematoso sistemico lupus eritematoso sistemico
029.331.0 malattia di alzheimer malattia di alzheimer
030.710.2 malattia di sjogren malattia di sjogren
031.401 ipertensione arteriosa ipertensione essenziale
031.402 ipertensione arteriosa cardiopatia ipertensiva
031.403 ipertensione arteriosa nefropatia ipertensiva
031.404 ipertensione arteriosa cardionefropatia ipertensiva
031.405 ipertensione arteriosa ipertensione secondaria
032.255.0 malattia o sindrome di cushing sindrome di cushing
034.358.0 miastenia grave miastenia grave
035.242.0 morbo di basedow, altre forme di ipertiroidismo gozzo tossico diffuso
035.242.1 morbo di basedow, altre forme di ipertiroidismo gozzo tossico uninodulare
035.242.2 morbo di basedow, altre forme di ipertiroidismo gozzo multinodulare tossico
035.242.3 morbo di basedow, altre forme di ipertiroidismo gozzo nodulare tossico non specificato
036.443.1 morbo di buerger tromboangioite obliterante (morbo di buerger)
037.731.0 morbo di paget osteite deformante senza menzione di tumore delle ossa (malattia delle ossa di paget)
038.332 morbo di parkinson e altre malattie extrapiramidali morbo di parkinson
038.333.0 morbo di parkinson e altre malattie extrapiramidali altre malattie degenerative dei nuclei della base
038.333.1 morbo di parkinson e altre malattie extrapiramidali tremore essenziale ed altre forme specificate di tremore
038.333.5 morbo di parkinson e altre malattie extrapiramidali altre forme di corea
039.253.3 nanismo ipofisario nanismo ipofisario
040 neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale
041.341.0 neuromielite ottica neuromielite ottica
042.577.1 pancreatite cronica pancreatite cronica
044.295.0 psicosi psicosi schizofreniche tipo semplice
044.295.1 psicosi psicosi schizofreniche tipo disorganizzato
044.295.2 psicosi psicosi schizofreniche tipo catatonico
044.295.3 psicosi psicosi schizofreniche tipo paranoide
044.295.5 psicosi schizofrenia latente
044.295.6 psicosi schizofrenia residuale
044.295.7 psicosi psicosi schizofrenica tipo schizoaffettivo
044.295.8 psicosi altri tipi specificati di schizofrenia
044.296.0 psicosi mania, episodio singolo
044.296.1 psicosi mania, episodio ricorrente
044.296.2 psicosi depressione maggiore, episodio singolo
044.296.3 psicosi depressione maggiore, episodio ricorrente
044.296.4 psicosi sindrome affettiva bipolare, episodio maniacale
044.296.5 psicosi sindrome affettiva bipolare, episodio depressivo
044.296.6 psicosi sindrome affettiva bipolare, episodio misto
044.296.7 psicosi sindrome affettiva bipolare, non specificata
044.296.8 psicosi psicosi maniaco -depressiva, altra e non specificata
044.297.0 psicosi stato paranoide semplice
044.297.1 psicosi paranoia
044.297.2 psicosi parafrenia
044.297.3 psicosi sindrome paranoide a due
044.297.8 psicosi altri stati paranoidi specificati
044.298.0 psicosi psicosi di tipo depressivo
044.298.1 psicosi psicosi, tipo agitato
044.298.2 psicosi confusione reattiva
044.298.4 psicosi psicosi paranoide psicogena
044.298.8 psicosi altre e non specificate psicosi reattive
044.299.0 psicosi autismo infantile
044.299.1 psicosi psicosi disintegrativa
044.299.8 psicosi altre psicosi specifiche della prima infanzia
045.696.0 psoriasi (artropatica, pustolosa grave, eritrodermica) artropatia psoriasica
045.696.1 psoriasi (artropatica, pustolosa grave, eritrodermica) altre psoriasi
046.340 sclerosi multipla sclerosi multipla
047.710.1 sclerosi sistemica (progressiva) sclerosi sistemica
048 soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto
049 soggetti affetti da pluripatologie che abbiano determinato grave ed irreversibile compromissione di piu’ organi e/o apparati e riduzione dell’autonomia personale correlata all’eta’ risultante dall’applicazione di convalidate scale di valutazione delle capacita’ funzionali
050 soggetti in attesa di trapianto ( rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, cornea, midollo)
051 soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici
052.v42.0 soggetti sottoposti a trapianto ( rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo) rene sostituito da trapianto
052.v42.1 soggetti sottoposti a trapianto ( rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo) cuore sostituito da trapianto
052.v42.6 soggetti sottoposti a trapianto ( rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo) polmone sostituito da trapianto
052.v42.7 soggetti sottoposti a trapianto ( rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo) fegato sostituito da trapianto
052.v42.8 soggetti sottoposti a trapianto ( rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo) altro organo o tessuto specificato sostituito da trapianto: pancreas
052.v42.9 soggetti sottoposti a trapianto ( rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo) organo o tessuto non specificato sostituito da trapianto
053.v42.5 soggetti sottoposti a trapianto di cornea cornea sostituita da trapianto
054.720.0 spondilite anchilosante spondilite anchilosante
055.010 tubercolosi (attiva bacillifera) infezione tubercolare primaria
055.011 tubercolosi (attiva bacillifera) tubercolosi polmonare
055.012 tubercolosi (attiva bacillifera) altre forme di tubercolosi dell’apparato respiratorio
055.013 tubercolosi (attiva bacillifera) tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale
055.014 tubercolosi (attiva bacillifera) tubercolosi dell’intestino, del peritoneo e delle ghiandole mesenteriche
055.015 tubercolosi (attiva bacillifera) tubercolosi delle ossa e delle articolazioni
055.016 tubercolosi (attiva bacillifera) tubercolosi dell’apparato genitourinario
055.017 tubercolosi (attiva bacillifera) tubercolosi degli altri organi
055.018 tubercolosi (attiva bacillifera) tubercolosi miliare
056.245.2 tiroidite di hashimoto tiroidite linfocitaria cronica


L’entrata in vigore del decreto n. 279/2001 sulle malattie rare e del decreto n.296/2001 ha comportato le seguenti modiche alla disciplina originariamente contenuta nel decreto n.329/1999.
* I soggetti già esenti (ai sensi del d.m. 1 febbraio 1991 richiamato dall’art. 7, comma 4, del d.m. 329/1999) per Angioedema ereditario, Dermatomiosite, Pemfigo e pemfigoidi, Anemie congenite, Fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo, Miopatie congenite, Malattia di Hansen, Sindrome di Turner, Spasticità da cerebropatia e Retinite pigmentosa acquisiscono il diritto all’esenzione per le prestazioni previste dal regolamento sulle malattie rare.
* Le malattie di seguito elencate sono state incluse tra le malattie rare nell’allegato 1 al d.m. n.279/2001 e, pertanto, sono state escluse dall’allegato al d.m. n. 329/1999:
* Sindrome di Budd-Chiari, già prevista nell’ambito della condizione “002  Affezioni del sistema circolatorio”;
* Sindrome di Lennox-Gastaut, già prevista nell’ambito della condizione “017  Epilessia”;
* Ipercolesterolemia familiare omozigote tipo IIa e IIb, già prevista nell’ambito della condizione “025  Ipercolesterolemia familiare omozigote e eterozigote tipo IIa e IIb; Ipercolesterolemia primitiva poligenica; Ipercolesterolemia familiare combinata; Iperlipoproteinemia di tipo III”;
* Corea di Huntington, già prevista nell’ambito della condizione “038 Morbo di Parkinson e altre malattie extrapiramidali”;
* Anemie emolitiche ereditarie, già prevista come condizione 004;
* Connettivite mista, già prevista come condizione 010;
* Disturbi interessanti il sistema immunitario: immunodeficienze congenite e acquisite determinanti gravi difetti delle difese immunitarie con infezioni recidivanti (escluso: Infezioni da HIV), già prevista come condizione 015;
* Malattie da difetti della coagulazione, già prevista come condizione 033;
* Poliarterite nodosa, già prevista come condizione 043.
Il decreto di aggiornamento (d.m. n. 296/2001)
Il decreto di aggiornamento ha apportato le seguenti modifiche:
“002  Affezioni del sistema circolatorio”
Sono stati differenziati tre gruppi di soggetti con i corrispondenti codici di malattia ICD-9-CM e sono state elencate le relative prestazioni in esenzione:
* Soggetti affetti da malattie cardiache e del circolo polmonare
* Soggetti affetti da malattie cerebrovascolari
* Soggetti affetti da malattie delle arterie, arteriole, capillari, vene e vasi linfatici
Tale suddivisione consente di differenziare le prestazioni in base alle differenti patologie, per garantire una maggiore appropriatezza.
Qualora esigenze di tipo organizzativo o di controllo lo richiedano, i tre gruppi, ai fini della prescrizione, potrebbero essere identificati dal codice progressivo come di seguito:
A02        Malattie cardiache e del circolo polmonare
B02        Malattie cerebrovascolari
C02        Malattie delle arterie, arteriole, capillari, vene e vasi linfatici
Tali codici consentirebbero l’identificazione sia della condizione che dello specifico gruppo di soggetti, senza modificare le modalità prescrittive indicate dal d.m. n. 329/1999 (tre caratteri per la codifica di esenzione sulla ricetta).
“013  Diabete mellito”
E’ stata inserita in aggiunta la prestazione “14.34 “Riparazione di lacerazione della retina mediante fotocoagulazione con argon (laser)”, alternativa alla prestazione di cui al codice 14.33, già in esenzione; tale modifica introduce una prestazione attualmente più utilizzata nel trattamento della retinopatia non proliferante, preproliferante e proliferante, complicanze frequenti nei soggetti diabetici.
La prestazione di cui al codice 89.11 è stata sostituita, a correzione di un errore materiale, dalla prestazione “95.26 Tonografia, test di provocazione e altri test per il glaucoma”.
“016  Epatite cronica (attiva)”
La dizione “In caso di trattamento con Interferone (1 volta/anno, prima del trattamento)” è stata modificata in “In caso di trattamento con Interferone”.
 La modifica tiene conto delle esigenze di monitorare il trattamento con interferone: la frequenza delle prestazioni per il monitoraggio viene demandata alla valutazione del medico prescrittore.
“019  Glaucoma”
La prestazione di cui al codice 89.11 è stata sostituita, a correzione di un errore materiale, dalla prestazione “95.26 Tonografia, test di provocazione e altri test per il glaucoma”.
“023  Insufficienza renale cronica”
Le prestazioni in esenzione sono state differenziate in relazione a tre diversi stati clinici, come di seguito individuati:
* insufficienza renale cronica
* insufficienza renale cronica per la quale è indicato il trattamento dialitico
* insufficienza renale cronica in trattamento dialitico (sia peritoneale, sia extracorporeo; sono erogabili in esenzione “le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio delle patologie di cui sono affetti e delle loro complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti”)
“027  Ipotiroidismo congenito, ipotiroidismo acquisito (grave)”
E’ stata inserita in aggiunta la prestazione  “90.15.2. Corticotropina (ACTH)”.
“ 031  Malattia ipertensiva (II e III stadio O.M.S.)”
Tale condizione è stata riformulata in “031 Ipertensione arteriosa”.
La modifica estende l’esenzione per alcune prestazioni (individuate dal d.m. n. 329/1999) anche a quei soggetti che, pur presentando una condizione clinica di minore gravità, hanno necessità relativamente frequente di prestazioni per la prevenzione delle eventuali complicanze. Qualora esigenze di tipo organizzativo o di controllo lo richiedano, la condizione clinica di minore gravità (ipertensione senza danno d’organo) potrebbe essere identificata dal codice progressivo “A31”, ottenuto sostituendo il numero 0 iniziale con la lettera A.
E’ stata inserita in aggiunta la prestazione “89.61.1 Monitoraggio continuo [24 Ore] della pressione arteriosa”.
“044  Psicosi”
Sono state inserite in aggiunta:
* la prestazione “94.19.1 Colloquio psichiatrico”;
* le prestazioni di controllo della funzionalità di specifici organi, in caso di trattamento farmacologico: controllo ematologico: “90.62.2 Emocromo:  HB, GR, GB, HCT, Plt, Ind. deriv., F.L.“; controllo funzionalità renale: “90.16.4 Creatinina clearance”, “90.44.3 Urine esame chimico fisico e microscopico”; controllo funzionalità tiroidea “90.42.1 Tireotropina (TSH)”, “90.42.3 Tiroxina libera (FT4)”, “ 90.43.3 Triiodotironina libera (FT3)”.
“047  Sclerosi sistemica (progressiva)”
Alcune prestazioni sono state sostituite (codici 87.41.1;  88.72.2; 89.50), altre sono state eliminate (codici 45.23; 88.73.5; 88.77.2; 89.32; 90.52.2; 90.60.2; 87.44.1; 88.72.1; 89.52), altre sono state inserite in aggiunta (codici 88.74.5; 90.16.3; 90.38.4; 90.46.5; 90.72.3; 87.61; 93.18.1; 93.39.1, 89.38.3).
“048 Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne”
Tale condizione è stata riformulata in “048 Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto”.
La modifica della denominazione, confermando un indirizzo applicativo già seguito ed attuato da numerose regioni e aziende sanitarie locali, è volta a chiarire l’intenzione, già implicita nel d.m. n.329/1999, di riconoscimento dell’esenzione ai soggetti con:
1. tumori ben definiti sul piano istomorfologico, dei quali non può essere previsto al momento della diagnosi il successivo comportamento clinico. Si considerano appartenenti a questa categoria i tumori che hanno una sede particolarmente delicata e/o un’accentuata invasività locale con conseguenti danni sulle strutture circostanti (es. gli adenomi ipofisari secernenti o non secernenti);
2. tumori che, inizialmente ben definiti istomorfologicamente, presentano una evoluzione non prevedibile, sia dal punto di vista anatomopatologico che per il comportamento clinico (lesioni inizialmente benigne che possono evolvere in lesioni maligne, come la sequenza adenomi colorettali – carcinoma colorettale).
“050 Soggetti in attesa di trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo, cornea)”
“052 Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo)”
Per ambedue le condizioni sono state individuate in esenzione “le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio delle patologie di cui sono affetti e delle loro complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti”, anziché ”tutte le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza”.
La modifica è stata apportata allo scopo di uniformare, nell’ambito delle condizioni con analoghe esigenze assistenziali, le prestazioni erogabili in esenzione.
E’ stata inserita la malattia “056.245.2 Tiroidite di Hashimoto” con le correlate prestazioni.

dalla Circolare n. 13/01 recante “Indicazioni per l’applicazione dei Regolamenti relativi all’esenzione per malattie croniche e rare”.

Autore

Francesco Vallone

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