SCUOLA – Testo integrale della Riforma Gelmini

Ecco a voi il Testo integrale della Riforma Gelmini. Lo pubblichiamo per dovere civile e di cronaca.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO LEGGE 1º SETTEMBRE 2008, N. 137

All’articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «articolo 11 del» sono inserite le seguenti:

«regolamento di cui al»;

dopo il comma 1 e` inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresı` attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale ».

All’articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «previsto dal» sono inserite le seguenti:«regolamento di cui al»;
dopo il comma 1 e` inserito il seguente: «1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello
Stato per l’anno 2008, a seguito di quanto disposto dall’articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
destinate al finanziamento di interventi per l’edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l’individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari»;

al comma 2, le parole: «espressa in decimi» sono sostituite dalle seguenti: «effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «al voto insufficiente» sono sostituite dalle seguenti: «al voto inferiore a sei decimi».

Atti parlamentari – 5 – Senato della Repubblica – N. 1108

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI

All’articolo 3:

al comma 1, le parole: «e` espressa in decimi ed illustrata» sono sostituite dalle seguenti: «sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate»;

dopo il comma 1 e` inserito il seguente: «1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all’unanimita`, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione»;

al comma 2, le parole: «e` espressa in decimi» sono sostituite dalle seguenti: «nonche´ la valutazione dell’esame finale del ciclo sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi»;

al comma 3 sono premesse le parole: «Nella scuola secondaria di primo grado,» e dopo la parola: «ottenuto» sono inserite le seguenti: «,con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe,»;

dopo il comma 3 e` inserito il seguente:

«3-bis. Il comma 4 dell’articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e` sostituito dal seguente: “4. L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo e` espresso con valutazione

complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una
valutazione non inferiore a sei decimi”»;

il comma 4 e` sostituito dal seguente: «4. Il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, e` abrogato»;

al comma 5, dopo le parole: «degli studenti» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilita` degli alunni,».

All’articolo 4:
al comma 1, la parola: «contenimento» e` sostituita dalla seguente: «razionalizzazione»; le parole: «di cui al relativo comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64»
e, dopo le parole: «istituzioni scolastiche», sono inserite le seguenti: «della scuola primaria»;

Atti parlamentari – 6 – Senato della Repubblica – N. 1108

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI

il comma 2 e` sostituito dai seguenti: «2. Con apposita sequenza contrattuale e` definito il trattamento economico dovuto all’insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

2-bis. Per la realizzazione delle finalita` previste dal presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1º settembre 2009. A seguito della predetta verifica, per le finalita` di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l’anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d’istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all’applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalita` di cui al comma 2 del presente articolo, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-ter. La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a partire dall’anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico».

All’articolo 5:
al comma 1:

al primo periodo, le parole: «si sia impegnato» sono sostituite dalle seguenti: «si e` impegnato» e le parole: «salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie» sono sostituite dalle seguenti:

«salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento»; al secondo periodo, le parole da: «con cadenza» fino alla finedel periodo sono sostituite dalle seguenti: «nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni»;

al terzo periodo, le parole: «del collegio dei docenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei competenti organi scolastici».

Atti parlamentari – 7 – Senato della Repubblica – N. 1108

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Dopo l’articolo 5 e` inserito il seguente:

«Art. 5-bis. – (Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento).– 1. Nei termini e con le modalita` fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio
2009/2010, ai sensi dell’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di

secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell’anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale

delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.

3. Possono inoltre chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva e` sciolta all’atto del conseguimento

dell’abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria e` disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti».

All’articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «1990, n. 341,» sono inserite

le seguenti: «e successive modificazioni,» e le parole: «, rispettivamente,nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria»

sono sostituite dalle seguenti: «nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia, a seconda

dell’indirizzo prescelto».

All’articolo 7:

al comma 1, capoverso:

al primo periodo, le parole: «scuole di specializzazione mediche » sono sostituite dalle seguenti: «scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia»;

al secondo periodo, la parola: «superino» e` sostituita dalla seguente: «superano»;

Atti parlamentari – 8 – Senato della Repubblica – N. 1108

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la rubrica e` sostituita dalla seguente: «Modifica del comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia».

Dopo l’articolo 7, e` inserito il seguente:

«Art. 7-bis. – (Provvedimenti per la sicurezza delle scuole). – 1. A

decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici

scolastici, formulato ai sensi dell’articolo 80, comma 21, della legge 27

dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e` destinato un importo

non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle

infrastrutture strategiche in cui il piano stesso e` ricompreso.

2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse gia` assegnate

a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie,

comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e

rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell’articolo 11 del decretolegge

1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge

9 agosto 1986, n. 488, dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1991,

n. 430, e dall’articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonche

´ quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate

movimentazioni a decorrere dal 1º gennaio 2006, sono revocate. A tal

fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell’articolo

134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,

di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati,

quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente

competente.

3. La revoca di cui al comma 2 e` disposta con decreto del Ministro

dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca, sentite le regioni territorialmente

competenti, e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalita`,

per l’attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche,

finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in

attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre

2007 dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle

regioni e degli enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della legge

27 dicembre 2006, n. 296. L’eventuale riassegnazione delle risorse a regione

diversa e` disposta sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. Nell’attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3

del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni

di cui all’articolo 4, commi 5, 7 e 9, della legge 11 gennaio 1996,

n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati

e riassegnati, con le medesime modalita`, qualora i lavori programmati

non siano avviati entro due anni dall’assegnazione ovvero gli enti beneficiari

dichiarino l’impossibilita` di eseguire le opere.

Atti parlamentari – 9 – Senato della Repubblica – N. 1108

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5. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca, di concerto

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto

attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l’immediata

messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul

territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticita` sotto il

profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli

edifici interessati sono individuati d’intesa con la predetta Conferenza

unificata.

6. Al fine di assicurare l’integrazione e l’ottimizzazione dei finanziamenti

destinati alla sicurezza sismica delle scuole, il soggetto attuatore, di

cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle

risorse disponibili, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile,

sentita la predetta Conferenza unificata.

7. All’attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del Ministro

dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente,

previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica

».

All’articolo 8, dopo il comma 1 e` inserito il seguente:

«1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale

e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Testo del decreto-legge

——————

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita`

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita` ed urgenza di attivare percorsi di

istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della legalita` ed al rispetto

dei principi costituzionali, disciplinare le attivita` connesse alla valutazione

complessiva del comportamento degli studenti nell’ambito della comunita`

scolastica, reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento

scolastico degli studenti, adeguare la normativa regolamentare all’introduzione

dell’insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i tempi

di utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valore abilitante

dell’esame finale del corso di laurea in scienze della formazione primaria e

semplificare e razionalizzare le procedure di accesso alle scuole di specializzazione

medica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione

del 28 agosto 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro

dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca, di concerto con i Ministri

dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Cittadinanza e Costituzione)

1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad una

sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente

della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione

e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel

Atti parlamentari – 10 – Senato della Repubblica – N. 1108

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Decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 204 del 1º settembre 2008.

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni

apportate dalla Camera dei Deputati

——————

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita`

Articolo 1.

(Cittadinanza e Costituzione)

1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad una

sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate

azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate

Atti parlamentari – 11 – Senato della Repubblica – N. 1108

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primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze

relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree storico-

geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per

le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia.

2. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2.

(Valutazione del comportamento degli studenti)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia

di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie

di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene

valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di

permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione

alle attivita` ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche

anche fuori della propria sede.

2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del

comportamento e` espressa in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente

dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva

dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al

successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. Ferma l’ap-

(Segue: Testo del decreto-legge)

Atti parlamentari – 12 – Senato della Repubblica – N. 1108

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all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze

e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito

delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore

complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella

scuola dell’infanzia.

1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale,

definito dalla Carta costituzionale, sono altresı` attivate iniziative

per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia

ordinaria e speciale.

2. Identico.

Articolo 2.

(Valutazione del comportamento degli studenti)

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive

modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli

studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di

scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente

durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in

relazione alla partecipazione alle attivita` ed agli interventi educativi realizzati

dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello

Stato per l’anno 2008, a seguito di quanto disposto dall’articolo 1,

commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,

non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono versate all’entrata del bilancio

dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l’edilizia

scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di

impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con

l’individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca, in coerenza con

apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti

per materia e per i profili finanziari.

2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del

comportamento e` effettuata mediante l’attribuzione di un voto numericoespresso in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente

dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva

dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al

successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. Ferma l’ap-

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei

deputati)

Atti parlamentari – 13 – Senato della Repubblica – N. 1108

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI

plicazione della presente disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di cui

al comma 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della

ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva

gravita` del comportamento al voto insufficiente, nonche´ eventuali modalita`

applicative del presente articolo.

Articolo 3.

(Valutazione del rendimento scolastico degli studenti)

1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione

periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione

delle competenze da essi acquisite e` espressa in decimi ed illustrata con

giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.

2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo

grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni

e la certificazione delle competenze da essi acquisite e` espressa in decimi.

3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a

conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore

a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

4. L’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,

n. 226, e` abrogato e all’articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994,

n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;

b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite le

seguenti: «, espressa in decimi,»;

c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul»

sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;

(Segue: Testo del decreto-legge)

Atti parlamentari – 14 – Senato della Repubblica – N. 1108

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI

plicazione della presente disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di cui

al comma 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della

ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva

gravita` del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonche´ eventuali

modalita` applicative del presente articolo.

Articolo 3.

(Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti)

1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione

periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione

delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l’attribuzione

di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul

livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.

1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all’unanimita`,

possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo

in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo

grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni

e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonche´ la valutazione

dell’esame finale del ciclo sono effettuate mediante l’attribuzione

di voti numerici espressi in decimi.3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe

successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti

che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio diclasse,

un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di

discipline.

3-bis. Il comma 4 dell’articolo 185 del testo unico di cui al decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e` sostituito dal seguente:

«4. L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo e` espresso con

valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione

analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione

raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che

ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».

4. Il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005,

n. 226, e` abrogato.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei

deputati)

Atti parlamentari – 15 – Senato della Repubblica – N. 1108

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI

d) l’applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta

sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma

5;

e) e` altresı` abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la

valutazione del rendimento scolastico mediante l’attribuzione di voto numerico

espresso in decimi.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione,

dell’universita` e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme

vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori

modalita` applicative del presente articolo.

Articolo 4.

(Insegnante unico nella scuola primaria)

1. Nell’ambito degli obiettivi di contenimento di cui all’articolo 64 del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 e`

ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi

affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore

settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate

alla domanda delle famiglie, di una piu` ampia articolazione del

tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui

all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e` definito

il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive

rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti

disposizioni contrattuali.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Atti parlamentari – 16 – Senato della Repubblica – N. 1108

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI

5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione,

dell’universita` e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme

vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbispecifici di apprendimento e della disabilita` degli alunni, e sono stabilite

eventuali ulteriori modalita` applicative del presente articolo.

Articolo 4.

(Insegnante unico nella scuola primaria)

1. Nell’ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all’articolo

64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4

del medesimo articolo 64 e` ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche

della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico

insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei

regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda

delle famiglie, di una piu` ampia articolazione del tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale e` definito il trattamento economico

dovuto all’insegnante unico della scuola primaria, per le ore di

insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento

stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

2-bis. Per la realizzazione delle finalita` previste dal presente articolo,

il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro

dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca, ferme restando le

attribuzioni del comitato di cui all’articolo 64, comma 7, del decretolegge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge

6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari

determinati dall’applicazione del comma 1 del presente articolo,

a decorrere dal 1º settembre 2009. A seguito della predetta verifica,

per le finalita` di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma

2 del presente articolo, si provvede, per l’anno 2009, ove occorra e in

via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d’istituto delle istituzioni

scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei

deputati)

Atti parlamentari – 17 – Senato della Repubblica – N. 1108

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI

Articolo 5.

(Adozione dei libri di testo)

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione

ai quali l’editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto

nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie

da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche

e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene con cadenza

quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente

scolastico vigila affinche` le delibere del collegio dei docenti concernenti

l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni

vigenti.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Atti parlamentari – 18 – Senato della Repubblica – N. 1108

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI

ai sensi del comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all’applicazione del comma

1, resi disponibili per le finalita` di cui al comma 2 del presente articolo,

e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-ter. La disciplina prevista dai presente articolo entra in vigore a

partire dall’anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi

del ciclo scolastico.

Articolo 5.

(Adozione dei libri di testo)

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione

ai quali l’editore si e` impegnato a mantenere invariato il contenutonel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di

aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di

specifiche e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene nellascuola primaria

con cadenza quinquennale, a valere per il successivo

quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni seianni, a valere per i successivi sei anni.

Il dirigente scolastico vigila affinche`

le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l’adozione

dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 5-bis.

(Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento)

1. Nei termini e con le modalita` fissati nel provvedimento di aggiornamento

delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il

biennio 2009/2010, ai sensi dell’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti

che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di

specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali

abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati

nell’anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante

sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati

nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie

e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti

ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso

biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei

deputati)

Atti parlamentari – 19 – Senato della Repubblica – N. 1108

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI

Articolo 6.

(Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria)

1. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della

formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge

19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attivita` di

tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di

Stato e abilita all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell’infanzia

e nella scuola primaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che

hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della

formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del

presente decreto.

Articolo 7.

(Sostituzione dell’articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244)

1. Il comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

e` sostituito dal seguente:

«433. Al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche,

di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive

modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I

laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono

ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione

per l’esercizio dell’attivita` professionale, ove non ancora posseduta,

entro la data di inizio delle attivita` didattiche di dette scuole immediatamente

successiva al concorso espletato.».

(Segue: Testo del decreto-legge)

Atti parlamentari – 20 – Senato della Repubblica – N. 1108

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI

educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento

musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno

conseguito la relativa abilitazione.

3. Possono inoltre chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette

graduatorie coloro che si sono iscritti nell’anno accademico 2007/2008

al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi

quadriennali di didattica della musica; la riserva e` sciolta all’atto del

conseguimento dell’abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi

quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria e` disposta

sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

Articolo 6.

(Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria)

1. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della

formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge

19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, comprensivo della

valutazione delle attivita` di tirocinio previste dal relativo percorso formativo,

ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento nella scuola

primaria o nella scuola dell’infanzia, a seconda dell’indirizzo prescelto.

2. Identico.

Articolo 7.

(Modifica del comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione

in medicina e chirurgia)

1. Identico:

«433. Al concorso per l’accesso alle scuole universitarie di specializzazione

in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto

1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati

in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il

concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a

condizione che conseguano l’abilitazione per l’esercizio dell’attivita`

professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle

attivita` didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso

espletato».

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei

deputati)

Atti parlamentari – 21 – Senato della Repubblica – N. 1108

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge)

Atti parlamentari – 22 – Senato della Repubblica – N. 1108

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI

Articolo 7-bis.

(Provvedimenti per la sicurezza delle scuole)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, al piano straordinario per la messa in

sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell’articolo 80,

comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,

e` destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse

stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il

piano stesso e` ricompreso.

2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse gia` assegnate

a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le

economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente

decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell’articolo

11 del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall’articolo 1 della legge 23

dicembre 1991, n. 430 e dall’articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto

1996, n. 431, nonche´ quelle relative a finanziamenti per i quali non sono

state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1º gennaio 2006, sono

revocate. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai

sensi dell’articolo 134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i

contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione

alla regione territorialmente competente.

3. La revoca di cui al comma 2 e` disposta con decreto del Ministro

dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca, sentite le regioni territorialmente

competenti, e le relative somme sono riassegnate, con le

stesse modalita`, per l’attivazione di opere di messa in sicurezza delle

strutture scolastiche, finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da

realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto

il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione e dai

rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell’articolo 1,

comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’eventuale riassegnazione

delle risorse a regione diversa e` disposta sentita la Conferenza

unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, e successive modificazioni.

4. Nell’attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3

del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni

di cui all’articolo 4, commi 5, 7 e 9, della legge 11 gennaio 1996, n. 23; i

relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati

e riassegnati, con le medesime modalita`, qualora i lavori programmati

non siano avviati entro due anni dall’assegnazione ovvero gli enti beneficiari

dichiarino l’impossibilita` di eseguire le opere.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei

deputati)

Atti parlamentari – 23 – Senato della Repubblica – N. 1108

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI

Articolo 8.

(Norme finali)

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara` presentato

alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara` inserito nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E`

fatto

obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addı` 1º settembre 2008.

NAPOLITANO

Berlusconi – Gelmini – Tremonti –

Brunetta

Visto, il Guardasigilli: Alfano.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Atti parlamentari – 24 – Senato della Repubblica – N. 1108

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI

5. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca, di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un

soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare

l’immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici

presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare

criticita` sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la

localizzazione degli edifici interessati sono individuati d’intesa con la

predetta Conferenza unificata.

6. Al fine di assicurare l’integrazione e l’ottimizzazione dei finanziamenti

destinati alla sicurezza sismica delle scuole, il soggetto

attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori

sulla base delle risorse disponibili, d’intesa con il Dipartimento della

protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata.

7. All’attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del

Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro competente,

previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sui saldi di

finanza pubblica.

Articolo 8.

(Norme finali)

1. Identico.

1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale

e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei

deputati)

Atti parlamentari – 25 – Senato della Repubblica – N. 1108

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI

 

 

Autore

Redazione

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