Dalla Redazione

Campionato D.Berretti. Comunicato Uffiiciale Lega Pro

Partecipazione obbligatoria per le squadre di 1° e 2° divisione

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/L

DEL 3 LUGLIO 2008

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

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REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO “D. BERRETTI ” 2008 – 2009

art. 1 – ORGANIZZAZIONE – La Lega Italiana Calcio Professionistico organizza

per la stagione sportiva 2008-2009 la 43^ edizione del Campionato

Nazionale “D.Berretti”, con la partecipazione obbligatoria delle società di

1^ e 2^ Divisione.

Il Consiglio Direttivo di Lega consente la partecipazione alle società di

Serie “A” e “B”, che ne facciano richiesta, previa autorizzazione della loro

Lega di appartenenza.

L’inizio del Campionato è fissato per il 27 Settembre 2008

art. 2 – GIORNATA DI GARA – Le gare della prima fase saranno disputate nellagiornata di Sabato con l’orario ufficiale previsto dai calendari della Lega

Italiana Calcio Professionistico.

art. 3 – DURATA DELLE GARE – Le gare del Campionato avranno la durata di 90

minuti, in due tempi di 45’.

art. 4 – ORDINAMENTO DEL CAMPIONATO – Il Campionato Nazionale

“D.Berretti” sarà organizzato sulla base di più gironi formati con il rispetto,

nel limite del possibile, del carattere di viciniorità.

Avrà svolgimento con gare di andata e ritorno secondo le norme vigenti.

La Fase Finale sarà disputata separatamente per le società di 1^ e 2^

Divisione ed una per le società di Serie A-B tra le squadre meglio

classificate di ciascun girone eliminatorio, secondo le norme che

verranno successivamente stabilite, in relazione all’organico e di

conseguenza alla formazione dei gironi.

Per designare le società ammesse alla Fase Finale si terrà conto dei punti

in classifica complessivamente acquisiti nel girone eliminatorio.

In caso di parità di punteggio, fra due o più squadre nella Fase

Eliminatoria, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le

squadre interessate, tenendo conto dell’ordine:

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;

b) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite

negli stessi incontri;

c) della differenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le

squadre interessate;

d) della differenza tra le reti segnate e subite nell’intero Campionato;

e) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

f) del sorteggio.

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art.5 – PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI – Possono partecipare al

Campionato “D.Berretti”, qualunque sia il tipo di tesseramento ed

indipendentemente dall’attività svolta in altre manifestazioni ufficiali, in

deroga a quanto previsto dall’art. 34 n. 1 N.O.I.F.:

a) i calciatori nati dal 1° gennaio 1989 in poi, e che abbiano, comunque,

compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni

previste dall’art. 34 n. 3 delle N.O.I.F., non essendo il Campionato

“D.Berretti” una competizione riservata esclusivamente ai giovani calciatori.

b) in ogni gara del Campionato della Fase Eliminatoria possono, inoltre,

essere impiegati DUE calciatori “fuori quota”, senza alcun limite di età.

Tale norma non si applica nelle gare della Fase Finale, nella quale i DUE

calciatori “fuori quota” dovranno essere della classe 1988.

art.6 – SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI – Potranno essere sostituiti TRE

calciatori per ogni squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Prima dell’ inizio di ogni gara le società devono presentare all’ arbitro un

elenco massimo di 18 calciatori, dei quali undici inizieranno la gara ed i

rimanenti saranno designati quali riserve.

I numeri delle maglie dei calciatori dovranno corrispondere a quelli indicati

sugli elenchi di gara consegnati all’arbitro.

Tutti i calciatori devono essere identificati dall’arbitro prima di essere

ammessi nel recinto di gioco.

I calciatori espulsi non possono essere sostituiti con quelli di riserva.

art.7 – DISCIPLINA – I giudizi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva riferendosi

alle gare del Campionato saranno svolti dal Giudice Sportivo Nazionale

presso la Lega.

L’efficacia delle sanzioni disciplinari irrogate per infrazioni riferite alle gare

del Campionato “D.Berretti” è regolata dal Codice di Giustizia Sportiva.

In relazione al disposto di cui al punto 9 dell’art. 19 del C.G.S., la

successione ed il computo delle ammonizioni inflitte nelle gare del

Campionato “D.Berretti” seguiranno iter autonomo dalle ammonizioni

inflitte in altre manifestazioni ufficiali di Lega.

art. 8 – DICHIARAZIONE DI RINUNCIA – La società che intende rinunciare alla

disputa di una gara deve darne comunicazione alla Lega Italiana Calcio

Professionistico ed all’altra società, a mezzo telegramma o telefax almeno

tre giorni liberi prima di quello fissato per la gara. La rinuncia alla disputa di

una gara comporta, oltre le conseguenze sportive previste dall’art. 53

N.O.I.F., il pagamento delle seguenti sanzioni:

1^ rinuncia € 1.000,00; 2^ rinuncia € 2.000,00; 3^ rinuncia € 4.000,00. Per

ulteriori rinunce vengono applicate le norme previste dall’art. 53 N.O.I.F.

(4^ rinuncia € 10.000,00, con esclusione dal Campionato “D.Berretti”.

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La società che rinuncia ad una gara esterna dovrà inoltre corrispondere

alla società avversaria l’indennizzo fisso di € 500,00, oltre al rimborso delle

spese di organizzazione in caso di rinuncia non dichiarata nei termini o di

mancata presentazione della squadra in campo.

art. 9 – SGOMBERO DELLA NEVE – Le società non sono tenute allo sgombero

della neve caduta sui campi di gioco.

art.10 – INDENNIZZI GARA – Le società non sono tenute a versare alcun

indennizzo di gara alle società ospitate.

art.11 – UFFICIALI DI GARA – La Lega Italiana Calcio Professionistico provvederà

a far designare gli arbitri e gli assistenti dell’arbitro.

art.12 – ASSISTENZA MEDICA Le società ospitanti hanno l’ obbligo di far

presenziare a ciascuna gara un loro medico sociale ed un

massaggiatore che possano contemporaneamente essere utilizzati sia

dalla squadra ospitante, sia dalla squadra ospitata.

art.13 – SOSTITUZIONE DELLE MAGLIE La società ospitante ha l’ obbligo di

sostituire le maglie dei propri calciatori, qualora le stesse siano di colore

confondibile con quelle della società ospitata.

art.14 – CAMPO DI GIOCO – Le società dovranno indicare il campo di gioco

principale ed uno sussidiario, entrambi con relativo verbale di

omologazione rilasciato dalle competenti autorità. Le dimensioni minime

dei campi di giuoco sono fissate in mt. 100 x 60.

art.15 – NORME REGOLAMENTARI – Per tutto quanto non contemplato nel

presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le Norme

Organizzative Interne della F.I.G.C.(N.O.I.F.), del C.G.S. ed il

Regolamento di Lega, nonchè le norme tecniche previste dalle “Regole del

gioco e decisioni ufficiali” attualmente in vigore.

art.16 – PREMI – La società prima classificata riceverà il Trofeo “Dante Berretti”

definitivo e n. 25 medaglie in oro per i calciatori ed i tecnici della squadra.

Inoltre, la società vincitrice della Finale di 1^ e 2^ Divisone riceverà la

Coppa “A.Clemente”.

La società seconda classificata riceverà una coppa e n. 25 medaglie in

argento per i calciatori ed i tecnici della squadra.

Pubblicato in Firenze il 3 Luglio 2008

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Dr.ssa Marinella Conigliaro Rag. Mario Macalli

Autore

Salvatore Ferragina

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