Dalla Redazione

Il bilancio nelle società sportive professionistiche

Il Bilancio come strumento di informazione e di salvaguardia del sistema

Il Bilancio è il principale documento di rendicontazione della gestione economico-finanziaria di una società, nella fattispecie di una società sportiva di capitali come le società di calcio affiliate alla FIGC.

Infatti, con la norma introdotta dal D.L. 485/96 le società che partecipano ai campionati professionistici devono avere la veste di società di capitali, e le società che vengano promosse o ripescate dalle serie dilettantistiche alla serie C2 devono necessariamente costituirsi nella forma di Spa o di Srl.

In genere l’attività sportiva può essere esercitata facendo ricorso a qualunque forma di organizzazione.
Ma come detto, in ambito sportivo professionistico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, L. n. 91/81 (c.d. legge sul professionismo sportivo), così come modificata dal D.L. n. 485/96, convertito in legge dalla L. n. 586/96, possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

Di qui la necessità della differente veste giuridica da parte della società che in un determinato momento della propria storia sportiva si trovi a dover operare nel settore professionistico con le regole proprie di tale mondo.
Il Bilancio è obbligatorio per le società di capitali ai sensi dell’Art. 2424 e segg. c.c. consta di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e può essere redatto in forma ordinaria o abbreviata.

Esso ha gli obiettivi di integrità del capitale sociale, di base per il prelievo fiscale a causa del criterio di derivazione, di stabilizzazione dei dividendi nel tempo, di sostenimento della quotazione in borsa delle azioni in caso di società quotate (In Italia As Roma, SS Lazio e Juventus Fc) e di immagine aziendale per i risultati comunicati.

La clausola generale fissa il principio che sta alla base della nuova regolamentazione del bilancio e lo individua nella chiarezza con cui esso deve essere redatto e nella verità e correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché del risultato economico dell’esercizio (c.d. rappresentazione veritiera e corretta).

La chiarezza del bilancio va intesa come intelligibilità da parte di persone dotate di media cultura contabile.

Essa deriva dalla stretta osservanza delle regole che disciplinano:

1)         la struttura e il contenuto delle varie parti del bilancio;

2)        la valutazione degli elementi attivi e passivi;

3)        l’iscrizione delle poste del Conto economico

 Il Bilancio di esercizio, ai sensi dell’Art. 85 delle NOIF deve essere depositato in Co.Vi.Soc dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea dei soci. Si consideri che nella stragrande maggioranza dei casi, le società sportive hanno un esercizio sociale che non coincide con l’anno solare ma con la stagione agonistica, dal 1/7 al 30/6:

“Le società entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell’assemblea dei soci, ovvero entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d’esercizio al 31 dicembre approvato unitamente alla relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale, relazione del responsabile del controllo contabile, verbale di approvazione, dichiarazione di conformità all’originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del Collegio sindacale.

N.B. In caso di mancata approvazione si dovrà depositare il progetto di bilancio redatto dagli amministratori unitamente alla documentazione già elencata.

Le società che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell’Art. 2359 c.c. devono depositare il Bilancio Consolidato”

A questa norma è collegata quella relativa al prospetto PA, il cui rispetto è necessario ai fini dell’iscrizione delle società ai vari campionati:

“Le società, devono depositare presso la Co.Vi.So.C.,  il Prospetto P/A con l’indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale riferito alla data di chiusura del bilancio al 31 dicembre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio approvato”.

Per P/A si intende il rapporto fra Patrimonio Netto e Attivo Patrimoniale, e il valore minimo del rapporto viene di anno in anno aggiornato dal Consiglio Federale ai fini dell’iscrizione al campionato. Il P/A è l’unico indice utile a tal fine, rilevando invece gli altri indici R/I e VP/DF solo ai fini della possibilità di operare sul mercato delle acquisizioni dei diritti alle prestazioni dei calciatori professionistici.

Quest’insieme di norme è fondamentale per salvaguardare l’integrità del Capitale Sociale per i vari Stakeholder di nostro interesse come FIGC, Leghe e tesserati anche ai fini della regolare esecuzione dei campionati.

Le Società devono inoltre utilizzare, ai fini della redazione del Bilancio di esercizio, il piano dei conti raccomandato dalla FIGC ai fini di poter ottenere una facile e rapida comparazione dei vari dati di bilancio nel tempo e fra società dello stesso comparto.

 

Giannantonio Cuomo

Autore

Salvatore Ferragina

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